Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 626 c.c. – Motivo illecito
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 625 - Art. 625 Codice Civile: Erronea indicazione dell’erede, legatari→Cod. civ. art. 627 - Articolo 627 Codice Civile: Disposizione fiduciaria→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 624 Codice Civile: Violenza, dolo, errore→Articolo 628 Codice Civile: Disposizione a favore di persona incerta→Articolo 623 Codice Civile: Comunicazione agli eredi e legatari→Art. 629 Codice Civile: Disposizioni a favore dell’anima→Art. 622 c.c.: Comunicazione dei testamenti alla cancelleria→Articolo 630 Codice Civile: Disposizioni a favore dei poveri→Articolo 621 Codice Civile: Pubblicazione del testamento segreto
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 626 del codice civile disciplina la rilevanza del motivo illecito nella disposizione testamentaria, stabilendo che esso rende nulla la disposizione quando risulta dal testamento ed e il solo che ha determinato il testatore a disporre. La norma costituisce una significativa applicazione, in materia successoria, del principio di liceita degli atti giuridici, ma con caratteristiche peculiari rispetto alla disciplina dei contratti. Nel testamento, infatti, atto unilaterale di ultima volonta espressione della liberta di disporre dei propri beni, il legislatore attribuisce al motivo un rilievo che, nella teoria generale, esso normalmente non possiede.
Il principio generale dell'irrilevanza dei motivi
Nella teoria del negozio giuridico vige, di regola, il principio dell'irrilevanza dei motivi, cioe delle ragioni soggettive e individuali che spingono il soggetto a compiere l'atto. Cio che rileva e la causa, intesa come funzione obiettiva del negozio, non il movente interiore che ha animato il dichiarante. Questo principio assicura certezza e stabilita ai rapporti giuridici, sottraendoli all'indagine, sempre incerta, sulle intime intenzioni delle parti. L'art. 626 c.c. introduce, in ambito testamentario, una rilevante eccezione a questa regola.
La peculiarita del testamento
La specialita della disposizione testamentaria giustifica un diverso trattamento del motivo. Il testamento e un atto a titolo gratuito, unilaterale e non recettizio, in cui non vi e un controinteressato che faccia affidamento sulla dichiarazione al momento del suo compimento. Manca, quindi, l'esigenza di proteggere l'affidamento di una controparte che, nei contratti, sorregge l'irrilevanza dei motivi. Cio consente al legislatore di dare ingresso al motivo, valorizzandolo quando esso sia illecito e abbia determinato in via esclusiva la volonta del testatore.
Il requisito della risultanza dal testamento
La norma richiede, in primo luogo, che il motivo illecito risulti dal testamento. Non e sufficiente che il movente illecito esista nella sfera interiore del testatore: occorre che esso emerga dall'atto, cioe sia in qualche modo espresso o desumibile dal contenuto della scheda testamentaria. Questa esigenza risponde a ragioni di certezza: la nullita non puo dipendere da indagini esterne sulla psiche del defunto, ma deve ancorarsi a un dato oggettivo ricavabile dal documento. Il motivo che resti puramente interno, non manifestato, non e idoneo a determinare la nullita.
Il requisito dell'esclusivita del motivo
Il secondo presupposto e che il motivo illecito sia il solo che ha determinato il testatore a disporre. Non basta, quindi, che tra le ragioni della disposizione ve ne sia una illecita: occorre che essa sia stata la causa esclusiva e determinante dell'atto. Se la disposizione e sorretta anche da motivi leciti, autonomamente idonei a giustificarla, la presenza di un movente illecito non concorrente in via esclusiva non e sufficiente a travolgerla. Questo requisito restringe l'ambito della nullita, limitandola ai casi in cui l'illiceita ha plasmato per intero la volonta del testatore.
La nozione di illiceita del motivo
Il motivo e illecito quando contrasta con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume. Si tratta degli stessi parametri che, in via generale, presiedono al giudizio di liceita degli atti. Nel contesto testamentario, l'illiceita del motivo puo manifestarsi quando la disposizione e diretta a realizzare una finalita vietata dall'ordinamento. La valutazione richiede un esame del contenuto della scheda, alla ricerca di quel movente esclusivo e illecito che la norma colpisce con la sanzione della nullita.
La conseguenza: la nullita della disposizione
Ricorrendone i presupposti, l'art. 626 c.c. commina la nullita della disposizione testamentaria. La nullita colpisce la singola disposizione viziata, secondo le regole generali in tema di invalidita parziale dell'atto: le altre disposizioni, non inquinate dal motivo illecito, restano in linea di principio efficaci. La sanzione della nullita, e non della mera annullabilita, sottolinea la gravita dell'interesse leso, che attiene alla liceita dell'atto e all'ordine giuridico, e non alla sola posizione di singoli soggetti.
Rilievo pratico e sistematico
L'art. 626 c.c. assume rilievo nelle controversie successorie in cui si contesti la validita di una disposizione sospettata di perseguire una finalita illecita. Chi intende farne valere la nullita deve dimostrare che il motivo illecito risulta dal testamento e che esso e stato il solo a determinare il testatore. La rigorosita di questi requisiti riflette il favor per la conservazione della volonta testamentaria: la nullita per motivo illecito e una misura eccezionale, circoscritta ai casi in cui l'atto di ultima volonta sia interamente piegato a uno scopo che l'ordinamento non puo tollerare.
Il raffronto con il motivo illecito nel contratto
Il regime del motivo illecito nel testamento si comprende meglio per contrasto con quello previsto in materia contrattuale. Nel contratto, il motivo illecito assume rilievo, in via generale, quando e comune ad entrambe le parti e costituisce il motivo determinante e unico che le ha indotte a contrarre. Nel testamento, atto unilaterale, viene meno il riferimento alla comunanza del motivo, ma resta fermo il requisito dell'esclusivita: deve trattarsi del solo motivo determinante. Inoltre, la disciplina testamentaria aggiunge l'esigenza che il motivo risulti dall'atto, esigenza coerente con la natura del testamento e con la necessita di ancorare la nullita a un dato oggettivo, sottratto a incerte indagini sulla psiche del defunto.
Il favor testamenti e la conservazione delle disposizioni
La disciplina dell'art. 626 c.c. e attraversata dal principio del favor testamenti, che orienta l'interprete verso la conservazione delle disposizioni di ultima volonta. La nullita per motivo illecito e configurata in termini restrittivi proprio per non sacrificare oltre il necessario la volonta del testatore: occorre la duplice e stringente condizione della risultanza dal testamento e dell'esclusivita del motivo. Questo favore per la conservazione si traduce, in concreto, in un onere probatorio gravoso per chi contesta la disposizione e in un'interpretazione prudente, che colpisce con la nullita soltanto le ipotesi in cui l'illiceita del movente abbia integralmente plasmato l'atto, lasciando intatte le disposizioni sorrette anche da ragioni lecite.
Domande frequenti
Quando il motivo illecito rende nulla una disposizione testamentaria?
Quando il motivo illecito risulta dal testamento ed e il solo che ha determinato il testatore a disporre.
E sufficiente che il motivo illecito esista nella mente del testatore?
No: la norma richiede che il motivo illecito risulti dal testamento, cioe emerga dal contenuto dell'atto, e non resti puramente interno.
Cosa significa che il motivo deve essere il solo determinante?
Significa che l'illiceita deve essere stata la causa esclusiva della disposizione; se vi sono anche motivi leciti idonei a giustificarla, la nullita non opera.
Perche nel testamento il motivo rileva, a differenza dei contratti?
Perche il testamento e atto unilaterale e gratuito, privo di un controinteressato che faccia affidamento sulla dichiarazione, esigenza che nei contratti sorregge l'irrilevanza dei motivi.
La nullita travolge l'intero testamento?
In linea generale colpisce la singola disposizione viziata; le altre disposizioni non inquinate dal motivo illecito restano, in principio, efficaci.