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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 627 c.c. Disposizione fiduciaria

In vigore

Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta. Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace. Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l’istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d’incapaci a ricevere.

In sintesi

  • Non è ammessa azione in giudizio per accertare che la disposizione testamentaria a favore di un soggetto è solo apparente e in realtà destinata ad altri.
  • Se la persona dichiarata esegue spontaneamente la disposizione fiduciaria trasferendo i beni al beneficiario reale, non può agire per la ripetizione (soluti retentio).
  • Il fiduciario incapace può invece ripetere quanto trasferito: la tutela degli incapaci prevale sul vincolo fiduciario.
  • Le regole non si applicano se l'istituzione è fatta per interposta persona a favore di incapaci a ricevere: in tal caso scatta l'art. 599 c.c. e la nullità.
  • La disposizione fiduciaria genera un'obbligazione naturale: non azionabile, ma idonea a fondare la soluti retentio ex art. 2034 c.c.

Natura della disposizione fiduciaria mortis causa

L'art. 627 c.c. disciplina la fiducia testamentaria, fenomeno antico nel diritto successorio: il testatore nomina formalmente un soggetto (fiduciario) ma intende, in realtà, beneficiare un altro (fiduciante o beneficiario sostanziale). Le ragioni sono storicamente molteplici: divieti normativi (incapacità a ricevere, indegnità), riservatezza, scopi non confessabili pubblicamente. Il legislatore del 1942 ha scelto una via mediana: non vieta espressamente la fiducia, ma la rende giuridicamente non azionabile, riconducendola al regime delle obbligazioni naturali.

Inammissibilità dell'azione

Il 1° comma proibisce qualsiasi azione in giudizio per accertare la natura fiduciaria della disposizione e ottenere il trasferimento al beneficiario reale. La proibizione opera anche se il testamento contiene espressioni allusive o presuntive di interposizione. Il beneficiario sostanziale resta sfornito di tutela giudiziale: non può citare il fiduciario per costringerlo all'adempimento, né può esibire prove (testimoni, scritti, controdichiarazioni) per dimostrare la fiducia. La ratio è duplice: rispetto della formalità testamentaria e prevenzione di frodi.

Soluti retentio

Il 2° comma introduce l'effetto fondamentale della soluti retentio: se il fiduciario spontaneamente trasferisce i beni al beneficiario voluto dal testatore, non può poi pretenderne la restituzione. L'esecuzione spontanea della disposizione fiduciaria realizza un'obbligazione naturale (art. 2034 c.c.) ed esclude la ripetizione dell'indebito. Il beneficiario reale, ricevuti i beni, li trattiene a titolo definitivo. Il meccanismo bilancia il divieto di azione con la legittimazione dell'adempimento volontario.

L'eccezione dell'incapace

La soluti retentio non opera se il fiduciario è incapace (minore, interdetto, inabilitato che agisca senza assistenza). L'incapace che, per qualunque ragione, abbia trasferito i beni può agire per la restituzione tramite i propri rappresentanti legali. La deroga riflette il principio generale di tutela degli incapaci: l'atto solutorio dell'incapace non integra adempimento giuridicamente rilevante e va caducato per garantire la conservazione del patrimonio del soggetto bisognoso di protezione.

Fiducia per interposta persona a favore di incapaci a ricevere

Il 3° comma esclude l'applicazione dell'art. 627 c.c. quando la disposizione è impugnata come effettuata per interposta persona a favore di incapaci a ricevere. In tali ipotesi opera l'art. 599 c.c. (con presunzioni assolute di interposizione tra parenti e affini del beneficiario incapace) e la sanzione è la nullità della disposizione. L'incapacità a ricevere riguarda tutore, protutore, notaio rogante, testimoni e altri soggetti elencati negli artt. 596-599 c.c. Il divieto è di ordine pubblico e non tollera elusione fiduciaria: chiunque vi abbia interesse può agire per far accertare l'interposizione e ottenere la caducazione.

Caso pratico

Tizio, persona molto religiosa, vuole beneficiare un istituto di carità ma non desidera che la moglie Caia lo sappia. Nomina nel testamento il nipote Sempronio quale erede universale, con accordo verbale (mai documentato) che questi trasferirà i beni all'istituto. Alla morte di Tizio, Sempronio adempie e trasferisce il patrimonio all'istituto: non potrà più chiederne la restituzione, perché l'adempimento spontaneo della disposizione fiduciaria realizza un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. Se invece Sempronio rifiuta, l'istituto non può agire in giudizio per costringerlo. Diverso il caso in cui Sempronio fosse il tutore di Caia, incapace a ricevere: la disposizione sarebbe nulla per interposizione fittizia ex art. 599 c.c.

Domande frequenti

Cos'è una disposizione fiduciaria mortis causa?

È la disposizione testamentaria con cui il testatore nomina formalmente un erede o legatario (fiduciario) intendendo, in realtà, beneficiare un altro soggetto (beneficiario sostanziale). L'accordo fiduciario è giuridicamente non azionabile.

Il beneficiario reale può citare in giudizio il fiduciario che non adempie?

No, l'art. 627 c.c. esclude espressamente qualsiasi azione in giudizio per accertare la natura fiduciaria della disposizione e ottenere il trasferimento. Il beneficiario sostanziale è sfornito di tutela giudiziale.

Cosa succede se il fiduciario trasferisce volontariamente i beni al beneficiario reale?

Il trasferimento è valido e definitivo: il fiduciario non può chiedere la ripetizione (soluti retentio ex art. 2034 c.c.) perché l'esecuzione spontanea della disposizione fiduciaria realizza un'obbligazione naturale.

L'eccezione dell'incapace si applica anche se l'incapace è il beneficiario reale?

No, l'eccezione riguarda il fiduciario incapace (che ha trasferito i beni): in tal caso può ripetere quanto trasferito. La tutela dell'incapace prevale sulla logica della soluti retentio.

Cosa cambia se la fiducia è a favore di un soggetto incapace a ricevere?

Si esce dall'ambito dell'art. 627 c.c. e si applica l'art. 599 c.c.: la disposizione è nulla per interposizione fittizia. Chiunque vi abbia interesse può impugnarla e ottenere la caducazione, indipendentemente dall'adempimento spontaneo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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