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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le invenzioni realizzate dal dipendente nell'esecuzione del rapporto di lavoro appartengono al datore di lavoro.
  • L'inventore conserva il diritto morale di paternità.
  • In assenza di retribuzione specifica per l'attività inventiva, spetta un equo premio.
  • Le invenzioni occasionali appartengono al lavoratore con diritto di prelazione del datore.

Testo dell'articoloVigente

Art. 64 CPI — Invenzioni dei dipendenti

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell’attività inventiva, e l’invenzione è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell’importanza dell’invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall’inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell’equo premio all’inventore, può essere concesso, su richiesta dell’organizzazione del datore di lavoro interessata, l’esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest’ultimo ha il diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire , per la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l’esercizio dell’opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all’accertamento della sussistenza del diritto all’equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l’accordo circa l’ammontare degli stessi, anche se l’inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell’ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d’opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile .

5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all’equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l’esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull’accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.

6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l’esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d’impiego l’invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda privata o l’amministrazione pubblica nel cui campo di attività l’invenzione rientra.

Commento

L'articolo 64 CPI disciplina il regime delle invenzioni dei dipendenti, materia di grande rilievo pratico nell'organizzazione delle attività di ricerca e sviluppo. La norma bilancia gli interessi del datore di lavoro, che finanzia l'attività di ricerca, e quelli del lavoratore inventore, che vi contribuisce con la propria capacità creativa. La disciplina distingue tre tipologie di invenzioni: di servizio, d'azienda e occasionali.

Le invenzioni di servizio

Sono invenzioni di servizio quelle realizzate nell'esecuzione di un contratto di lavoro o di ricerca che preveda espressamente l'attività inventiva come oggetto della prestazione e che remuneri specificamente tale attività. In tali casi, i diritti patrimoniali sull'invenzione spettano al datore di lavoro, mentre il diritto morale di paternità resta in capo al dipendente. La retribuzione specifica già copre l'apporto inventivo, sì che non è dovuto un compenso ulteriore.

Le invenzioni d'azienda

Sono invenzioni d'azienda quelle realizzate nell'esecuzione di un rapporto di lavoro che non preveda specifica remunerazione per l'attività inventiva. Anche in questo caso i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro, ma il lavoratore inventore ha diritto a un equo premio, da determinarsi tenendo conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte, della retribuzione percepita e del contributo del datore (impianti, risorse, organizzazione). Il diritto all'equo premio matura alla concessione del brevetto.

Le invenzioni occasionali

Sono invenzioni occasionali quelle realizzate dal dipendente al di fuori delle proprie mansioni, anche se rientrano nel campo di attività dell'azienda. In tali casi, l'invenzione appartiene al lavoratore, ma il datore di lavoro ha diritto di prelazione per l'acquisto del brevetto o per l'ottenimento di una licenza, da esercitarsi entro tre mesi dalla comunicazione del deposito da parte del dipendente. Il prezzo, in caso di mancato accordo, è determinato da un collegio arbitrale.

Gli obblighi di comunicazione

Il lavoratore inventore è tenuto a comunicare al datore di lavoro le invenzioni occasionali realizzate, affinché questi possa esercitare la prelazione. La violazione dell'obbligo può comportare responsabilità contrattuale e l'inopponibilità del brevetto al datore. Per le invenzioni di servizio e d'azienda, il datore è automaticamente titolare e l'inventore deve collaborare alle pratiche di deposito.

Profili applicativi e contenzioso

La qualificazione dell'invenzione (di servizio, d'azienda od occasionale) è frequente oggetto di contenzioso, soprattutto per la determinazione dell'equo premio. Le clausole contrattuali in materia, sebbene utili a chiarire i rapporti, non possono comprimere i diritti minimi del lavoratore previsti dalla legge. Una corretta gestione richiede policy aziendali chiare, registri di invenzione e accordi specifici sui criteri di calcolo del premio.

Domande frequenti

Chi è titolare dei diritti se invento qualcosa al lavoro?

Dipende dal tipo di invenzione: di servizio (datore con retribuzione specifica), d'azienda (datore con equo premio) o occasionale (lavoratore con prelazione del datore).

Cosa è l'equo premio?

È il compenso aggiuntivo dovuto al lavoratore inventore per le invenzioni d'azienda, da quantificare in base all'importanza dell'invenzione, alle mansioni e al contributo del datore.

Devo comunicare al datore le invenzioni occasionali?

Sì. La comunicazione è dovuta per consentire al datore di esercitare la prelazione; l'omissione può comportare responsabilità contrattuale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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