Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 39 Cod. Amb. — Articolo abrogato
Articolo abrogato
Stesso numero, altri codici
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
La disposizione è stata abrogata nell'ambito del riordino della disciplina sulla difesa del suolo operato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 e dal d.lgs. 169/2016, che hanno introdotto l'attuale assetto delle Autorità di bacino distrettuale. La materia è oggi disciplinata dagli articoli successivi della Parte Terza del Codice dell'Ambiente, in particolare dagli articoli da 63 in avanti, in coerenza con la direttiva quadro acque 2000/60/CE.
Perché la disposizione non è più in vigore
L'articolo 39 si inseriva nel sistema previgente delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale, frammentazione superata dal nuovo modello distrettuale. La sua sopravvivenza avrebbe creato sovrapposizioni di competenza con le nuove Autorità di bacino distrettuale.
Dove trovare oggi la disciplina applicabile
Per individuare la regola vigente occorre fare riferimento alle norme vigenti della Sezione I della Parte Terza, dedicate a finalità, definizioni, competenze, pianificazione e attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo. Le imprese e gli operatori del settore devono confrontarsi con le Autorità di bacino distrettuale e con i loro piani per la verifica di compatibilità degli interventi sul territorio.
Rilievo storico
La disposizione abrogata conserva interesse storico-giuridico e può essere utile per la lettura di provvedimenti adottati nel previgente regime, ancora produttivi di effetti, e per la ricostruzione del passaggio dal modello frammentato a quello unitario di matrice europea.
Domande frequenti
La disposizione è ancora applicabile?
No: è stata abrogata e la materia è oggi disciplinata da altre disposizioni della Parte Terza. Restano produttivi di effetti soltanto gli atti adottati nel previgente regime, se non altrimenti caducati.
Dove trovo la disciplina aggiornata?
Negli articoli successivi della Sezione I della Parte Terza del Codice dell'Ambiente (artt. 53 e seguenti), letti in coerenza con la direttiva 2000/60/CE.
Perché è stata abrogata?
Per attuare il nuovo assetto delle Autorità di bacino distrettuale e superare la previgente frammentazione fra Autorità nazionali, interregionali e regionali.
Vedi anche