- La mancata o incompleta comunicazione dei dati patrimoniali ex art. 14 comporta sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.
- Stessa sanzione si applica al dirigente che omette la comunicazione degli emolumenti complessivi (art. 14, comma 1-ter).
- Il responsabile della mancata pubblicazione subisce la decurtazione dal 30 al 60% dell'indennità di risultato o accessoria.
- La violazione degli obblighi sui dirigenti (art. 22, comma 2) comporta la stessa decurtazione, applicabile anche ad amministratori di società partecipate.
- Le sanzioni sono irrogate dall'ANAC con procedimento disciplinato da regolamento, nel rispetto della L. 689/1981.
Testo dell'articoloVigente
Art. 47 D.Lgs. 33/2013 — Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato. 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell’amministrazione o dell’organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento
3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dall’Autorità nazionale anticorruzione. L’Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 , il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni.
Stesso numero, altri codici
- Art. 47 D.Lgs. 504/1995 — Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa
- Articolo 47 L. 184/1983: Effetti dell'adozione in casi particolari e decesso dell'adottante
- Art. 47 Reg. (UE) 2024/1689 — Dichiarazione di conformità UE
- Art. 47 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 47 D.Lgs. 148/2015 — Entrata in vigore
- Art. 47 D.Lgs. 159/2011 — Procedimento di destinazione
Commento
L'art. 47 è la disposizione sanzionatoria centrale del decreto: individua le ipotesi tipiche in cui l'inadempimento di specifici obblighi di trasparenza dà luogo a sanzione amministrativa pecuniaria. La norma non sanziona ogni omissione di pubblicazione, ma seleziona quelle che il legislatore ritiene particolarmente rilevanti, tipicamente perché incidono sulla trasparenza degli incarichi apicali e sulla situazione patrimoniale dei titolari di incarichi pubblici.
La sanzione patrimoniale a carico dell'interessato
Il comma 1 colpisce la mancata o incompleta comunicazione, da parte del titolare dell'incarico, dei dati di cui all'art. 14: situazione patrimoniale al momento dell'assunzione, titolarità di imprese, partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, compensi spettanti per l'incarico. La sanzione è amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro, irrogata al titolare dell'incarico, con pubblicazione del provvedimento sul sito dell'amministrazione: la pubblicità della sanzione è essa stessa una misura sanzionatoria, perché produce un effetto reputazionale.
L'estensione al dirigente e l'introduzione del comma 1-bis
Il comma 1-bis estende la sanzione al dirigente che non comunica gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 14, comma 1-ter. È una previsione cruciale per la trasparenza sui cumuli retributivi e sulla compatibilità degli incarichi. Sempre il comma 1-bis prevede la sanzione a carico del responsabile della mancata pubblicazione: decurtazione dal 30 al 60% dell'indennità di risultato del responsabile della trasparenza o del dirigente competente, con pubblicazione del provvedimento. La doppia sanzione (sul comunicante e sul pubblicante) costruisce un sistema di responsabilità incrociate, in cui ciascun anello della catena risponde della propria parte.
La sanzione per gli obblighi sui dirigenti (art. 22, comma 2)
Il comma 2 si occupa della violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, ossia dei dati relativi a enti vigilati, partecipati o di diritto privato in controllo pubblico. La sanzione amministrativa consiste nella stessa decurtazione del 30-60% dell'indennità di risultato. Una specifica significativa: la sanzione si applica anche agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento o dal percepimento dell'indennità di risultato. È un'estensione del raggio sanzionatorio agli organi delle società partecipate, in coerenza con la natura sostanzialmente pubblica della loro funzione economica.
Il ruolo di ANAC e le garanzie procedimentali
Il comma 3 attribuisce all'ANAC la competenza a irrogare le sanzioni. L'Autorità disciplina con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, nel rispetto della L. 689/1981 sulle sanzioni amministrative. È un'importante precisazione di garanzia: il procedimento sanzionatorio deve rispettare i principi della L. 689/1981 (contestazione, contraddittorio, termini per il pagamento in misura ridotta, opposizione giurisdizionale). La giurisdizione sulle sanzioni segue le regole ordinarie, con possibile ricorso al giudice amministrativo per le sanzioni applicate dall'ANAC.
Coordinamento con responsabilità dirigenziale e disciplinare
Le sanzioni dell'art. 47 si aggiungono, e non sostituiscono, gli altri profili di responsabilità: dirigenziale (art. 46), per performance (art. 44) e disciplinare (segnalata da ANAC ex art. 45). Il sistema è cumulativo perché ciascun tipo di sanzione presidia una dimensione diversa: la sanzione amministrativa è patrimoniale e generale, la dirigenziale è organizzativa, la disciplinare è personale, l'incidenza sulla performance è economica diffusa.
Effetti reputazionali e funzione deterrente
La pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori sul sito dell'amministrazione e la pubblicità dei nominativi di chi non ha adempiuto agli obblighi dell'art. 14 costituiscono un meccanismo di name and shame che integra la deterrenza patrimoniale con quella reputazionale. È un profilo coerente con la logica del decreto: la trasparenza non è solo strumento di pubblicità, ma anche meccanismo di accountability politica e sociale, capace di produrre conseguenze ulteriori rispetto a quelle meramente economiche.
Domande frequenti
Quali violazioni sono sanzionate dall'art. 47?
Le omesse o incomplete comunicazioni dei dati patrimoniali dei titolari di incarico (art. 14), la mancata comunicazione degli emolumenti dei dirigenti e la violazione degli obblighi sui dati di enti partecipati e vigilati (art. 22, comma 2).
Chi irroga le sanzioni?
L'Autorità nazionale anticorruzione, secondo un proprio regolamento e nel rispetto della L. 689/1981 sulle sanzioni amministrative, con possibilità di opposizione nelle sedi giurisdizionali competenti.
Le sanzioni sono cumulabili con la responsabilità disciplinare?
Sì. Le sanzioni amministrative dell'art. 47 si cumulano con la responsabilità dirigenziale (art. 46), disciplinare (segnalata dall'ANAC ex art. 45) e con l'incidenza sulla performance (art. 44).
Vedi anche