- L'Autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, con poteri ispettivi.
- Può ordinare alla PA la pubblicazione dei dati entro un termine non superiore a trenta giorni.
- Controlla l'operato dei Responsabili per la trasparenza e può chiedere rendiconti agli OIV.
- Può avvalersi delle banche dati istituite presso il Dipartimento della funzione pubblica.
- Il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione costituisce illecito disciplinare segnalato dall'ANAC.
Testo dell'articoloVigente
Art. 45 D.Lgs. 33/2013 — Compiti della Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
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1. L’autorità nazionale anticorruzione controlla l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.
2. L’autorità nazionale anticorruzione controlla l’operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all’interno delle amministrazioni. L’autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere all’organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
3. L’autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
4. Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L’Autorità nazionale anticorruzione segnala l’illecito all’ufficio di cui all’ articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , dell’amministrazione interessata ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L’autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. L’autorità nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti. L’autorità nazionale anticorruzione , inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 45 D.Lgs. 504/1995 — Circostanze aggravanti
- Articolo 45 L. 184/1983: Consenso e ascolto del minore nell'adozione in casi particolari
- Art. 45 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi di informazione degli organismi notificati
- Art. 45 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 45 D.Lgs. 148/2015 — Accesso ai dati elementari
- Art. 45 D.Lgs. 159/2011 — Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
Commento
L'art. 45 disegna l'architettura della vigilanza esterna sulla trasparenza, attribuendola all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). La denominazione richiama la denominazione originaria (CIVIT), ma il riferimento operativo è ormai all'ANAC, che ha ereditato e ampliato le competenze. Si tratta della disposizione più rilevante per l'effettività del sistema, perché senza vigilanza esterna gli obblighi di trasparenza rischiano di restare lettera morta.
Poteri di controllo e poteri ispettivi
Il comma 1 attribuisce all'ANAC il controllo sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il controllo si esercita attraverso poteri ispettivi: richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche. Si tratta di poteri penetranti, che consentono all'Autorità di accedere alla realtà amministrativa senza limitarsi alla verifica esterna del sito istituzionale. L'ANAC può ordinare, entro un termine non superiore a trenta giorni, la pubblicazione di dati, l'adozione di atti o provvedimenti previsti dalla normativa, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrari ai piani di trasparenza.
Vigilanza sul sistema interno alle amministrazioni
Il comma 2 estende il controllo all'operato dei Responsabili per la trasparenza, ai quali l'ANAC può chiedere rendiconto sull'attività svolta. L'Autorità può anche rivolgersi agli OIV per ottenere informazioni sul controllo interno dell'esatto adempimento. Si configura così una vigilanza multilivello: l'ANAC non controlla solo i dati, ma controlla anche i controllori interni, valutando la qualità del sistema di compliance dell'amministrazione.
Banche dati e cooperazione amministrativa
Il comma 3 prevede che l'ANAC possa avvalersi delle banche dati del Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti di pubblicazione. È una soluzione di cooperazione istituzionale: la trasparenza è un fenomeno di massa che richiede strumenti automatizzati di rilevazione, non sostenibili da una vigilanza meramente manuale. La cooperazione tra ANAC e Funzione pubblica costruisce il presupposto per controlli sistematici e non episodici.
Conseguenze disciplinari del mancato adempimento
Il comma 4 è la disposizione più incisiva sul piano sanzionatorio: il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione costituisce illecito disciplinare. L'ANAC segnala l'illecito all'ufficio competente ai sensi dell'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001, attivando il procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione dei dati. Le segnalazioni si estendono al vertice politico, all'OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, integrando una pluralità di responsabilità.
Trasparenza dei provvedimenti di vigilanza
L'Autorità rende pubblici i propri provvedimenti, in coerenza con il principio per cui la vigilanza sulla trasparenza è essa stessa trasparente. Controlla, inoltre, e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, pubblicando i nominativi dei soggetti per i quali non si è proceduto. È un meccanismo di name and shame che integra il sistema sanzionatorio, sfruttando la reputazione come ulteriore deterrente.
Domande frequenti
Quali poteri ha l'ANAC sulla trasparenza?
Controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione con poteri ispettivi, può ordinare la pubblicazione entro trenta giorni e può richiedere rendiconti ai Responsabili e agli OIV.
Il mancato adempimento è solo amministrativo?
No. Costituisce illecito disciplinare segnalato dall'ANAC all'ufficio competente, oltre a integrare la sanzione amministrativa dell'art. 47 e ad essere segnalato al vertice politico, all'OIV e, se del caso, alla Corte dei conti.
Le decisioni dell'ANAC sono pubbliche?
Sì. L'Autorità rende pubblici i propri provvedimenti, in coerenza con la natura trasparente della vigilanza, e pubblica anche i nominativi dei soggetti che non hanno adempiuto agli obblighi dell'art. 14.
Vedi anche