In sintesi
- L'OIV verifica la coerenza fra gli obiettivi del Piano triennale di prevenzione della corruzione e quelli del Piano della performance.
- L'OIV valuta l'adeguatezza degli indicatori che misurano gli obiettivi di trasparenza.
- I dati sull'attuazione degli obblighi di trasparenza confluiscono nella misurazione della performance.
- La valutazione riguarda sia la performance organizzativa, sia quella individuale del Responsabile e dei dirigenti.
- La trasparenza diventa così parte strutturale del ciclo della performance.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 44 D.Lgs. 33/2013 — Compiti degli organismi indipendenti di valutazione
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. L’organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l’OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 44 è una norma breve ma sistematicamente importante: aggancia la trasparenza al ciclo della performance, valorizzando il ruolo degli Organismi indipendenti di valutazione. La trasparenza non è considerata un adempimento separato, da spuntare, ma una dimensione che concorre alla misurazione del valore prodotto dall'amministrazione.
Coerenza fra piani anticorruzione e performance
L'OIV verifica la coerenza fra gli obiettivi previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance. Si tratta di un controllo strutturale: i due strumenti di programmazione devono parlarsi, evitando la separazione fra obiettivi di compliance e obiettivi gestionali. Se il Piano anticorruzione promette risultati su un certo asse (per esempio, qualità della pubblicazione dei dati sui contratti), il Piano della performance deve recepirli con indicatori coerenti.
Adeguatezza degli indicatori
L'OIV valuta l'adeguatezza degli indicatori utilizzati per misurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza. È un controllo qualitativo: indicatori troppo generici o poco misurabili rischiano di trasformare la trasparenza in un'attività formale. L'OIV è in posizione di terzietà rispetto agli uffici e può, dunque, sollecitare l'introduzione di indicatori che catturino effettivamente la qualità del dato pubblicato, non solo la sua presenza.
Dati di trasparenza dentro la misurazione
I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance utilizzano le informazioni sull'attuazione degli obblighi di trasparenza come elemento della valutazione, sia organizzativa sia individuale. Significa che i comportamenti virtuosi (o le omissioni) in materia di trasparenza incidono sulla retribuzione di risultato del Responsabile e dei dirigenti competenti. Si crea così un incentivo strutturale alla compliance e una conseguenza concreta in caso di inadempimento.
Relazione con il sistema sanzionatorio
L'art. 44 si lega al sistema degli artt. 46 e 47. L'inadempimento degli obblighi di trasparenza non è solo questione disciplinare o di sanzione amministrativa: incide sulla performance individuale e quindi sul trattamento accessorio. È un binario parallelo a quello sanzionatorio, ma con effetti potenzialmente diffusi sull'intera struttura organizzativa, perché coinvolge dirigenti e responsabili nel loro complesso.
Ruolo dell'OIV nell'architettura della trasparenza
L'OIV è uno dei tre destinatari delle segnalazioni del Responsabile per la trasparenza, accanto al vertice politico e all'ANAC. La sua funzione non è punitiva ma valutativa: misura, segnala disallineamenti, propone correttivi. È un attore terzo che integra il sistema con un punto di osservazione interno ma indipendente, complementare alla vigilanza esterna esercitata dall'ANAC e funzionale alla coerenza interna del ciclo di programmazione e valutazione.
Domande frequenti
Quale è il ruolo dell'OIV in materia di trasparenza?
Verifica la coerenza fra Piano triennale anticorruzione e Piano della performance, valuta l'adeguatezza degli indicatori e utilizza i dati di attuazione degli obblighi nella misurazione delle performance.
La trasparenza incide sulla retribuzione di risultato?
Sì. I dati sull'attuazione degli obblighi confluiscono nella misurazione della performance individuale del Responsabile e dei dirigenti, con effetti sulla retribuzione di risultato e sul trattamento accessorio.
Qual è il rapporto fra OIV e ANAC?
L'OIV svolge una valutazione interna indipendente, complementare alla vigilanza esterna dell'ANAC; entrambi possono ricevere segnalazioni dal Responsabile per la trasparenza.
Vedi anche