Testo dell'articoloVigente
Art. 138 Codice Privacy – Segreto professionale
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
1.
In caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Articolo in vigore. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo indicava erroneamente come non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.
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Vedi anche
→art. 136 CODICE→art. 137 CODICE→art. 139 CODICE→art. 140 CODICE→GDPR art. 1 - Art. 1 GDPR - Oggetto e finalità→Cost. art. 15 - Segretezza comunicazioni→Art. 140-bis D.Lgs. 196/2003 – Forme alternative di tutela→Art. 135 D.Lgs. 196/2003 – Trasmissione di documenti→Art. 141 D.Lgs. 196/2003 – Reclamo al Garante→Art. 134 D.Lgs. 196/2003 – Acquisizione di dati e documenti→Art. 142 D.Lgs. 196/2003 – Proposizione del reclamo→Art. 133 D.Lgs. 196/2003 – Codice di condotta
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Articolo abrogato
L'art. 138 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 disciplinava originariamente segreto professionale. È stato abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in sede di adeguamento dell'ordinamento italiano al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), divenuto direttamente applicabile dal 25 maggio 2018. La materia è ora coperta dalle corrispondenti disposizioni del GDPR (in particolare artt. 5-22 per i principi e i diritti dell'interessato; artt. 24-43 per gli obblighi del titolare; artt. 44-49 per i trasferimenti extra-UE; artt. 51-59 per le autorità di controllo) e dalle disposizioni superstiti del Codice italiano riformato (articoli 2-bis e seguenti). Il riferimento operativo per la disciplina attuale è il combinato GDPR + Codice + provvedimenti generali del Garante per la protezione dei dati personali. La norma originaria conserva interesse storico-interpretativo per la ricostruzione del sistema di tutela ante-GDPR.
Domande frequenti
L'art. 138 del Codice Privacy è ancora in vigore?
No. È stato abrogato dal D.Lgs. 101/2018 in sede di coordinamento con il GDPR. La materia originaria è ora disciplinata dal Reg. UE 2016/679 e dalle norme superstiti del Codice.
Dove è disciplinata oggi la materia?
Nel GDPR (Reg. UE 2016/679) e nelle disposizioni superstiti del Codice Privacy riformato (artt. 2-bis ss., 51, 113 ss., 152 ss.), integrate dai provvedimenti generali del Garante.