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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 152 del D.Lgs. 36/2023 disciplina «procedure di scelta del contraente nei settori difesa e sicurezza» nell'ambito del Libro II Parte VI del Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1° luglio 2023.
  • La norma riguarda i contratti nei settori della difesa e della sicurezza, disciplina speciale che recepisce la direttiva 2009/81/CE.
  • Si applica a forniture e servizi caratterizzati da esigenze di sicurezza nazionale, riservatezza e specificità tecnico-strategica.
  • La disciplina deroga in più punti al regime ordinario, in particolare in materia di esclusioni, qualifiche di sicurezza e subappalto.
  • Per la lettura coordinata si rinvia ai principi generali del Libro I e alle disposizioni transitorie e finali dell'art. 229.

Testo dell'articoloVigente

Commento

Collocazione sistematica nell'art. 152 del Codice del 2023

L'art. 152 del D.Lgs. 36/2023 si colloca nel Libro II Parte VI dedicato a «Difesa e sicurezza» del nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 1° luglio 2023 in attuazione della delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78. La disposizione, rubricata «procedure di scelta del contraente nei settori difesa e sicurezza», sostituisce le corrispondenti previsioni del precedente Codice (D.Lgs. 50/2016) e va letta in coerenza con i principi generali enunciati nei primi dodici articoli del Codice, in particolare il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio di accesso al mercato. Il nuovo testo, frutto del lavoro del Consiglio di Stato in sede consultiva, persegue obiettivi di semplificazione, certezza giuridica e auto-esecutività, contenendo nel corpo del Codice (e nei suoi allegati) gran parte delle disposizioni un tempo demandate al regolamento attuativo.

Difesa e sicurezza: la disciplina di settore

I contratti nei settori difesa e sicurezza sono regolati da una disciplina speciale, attuativa della direttiva 2009/81/CE, che si applica a forniture e servizi connessi a esigenze di sicurezza nazionale. Le deroghe rispetto al regime ordinario riguardano in particolare le esclusioni, gli obblighi pubblicitari, la riservatezza e la sicurezza dell'approvvigionamento. La materia si raccorda con il codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) e con la normativa sui segreti di Stato (l. 124/2007).

Raccordo con il codice civile, con la L. 241/1990 e con il vecchio Codice

L'applicazione dell'art. 152 richiede un costante raccordo con il codice civile, soprattutto nelle parti che disciplinano l'obbligazione (artt. 1173 ss.), il contratto in generale (artt. 1321 ss.) e l'appalto (artt. 1655 ss.); con la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, applicabile ai contratti pubblici come disciplina di principio (cfr. art. 29 L. 241/1990); e con il previgente D.Lgs. 50/2016, le cui regole continuano ad applicarsi alle procedure indette anteriormente al 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 226. Per gli interventi PNRR e PNC restano operative le disposizioni speciali di accelerazione, salvo quanto eventualmente modificato dal cd. correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024). Il giudice amministrativo, nell'interpretare la disposizione, fa applicazione dei principi di continuità interpretativa rispetto all'orientamento maturato sul Codice del 2016, ove compatibile.

Massime giurisprudenziali

Corte Cost., sent. n. 110/2017

La Corte costituzionale ha chiarito che la disciplina delle concessioni pubbliche è materia riservata allo Stato in quanto attinente alla tutela della concorrenza.

Perché è importante: Concessioni e concorrenza

Prassi e linee guida

Linee guida · Concessioni e PPP

Indicazioni ANAC sulle procedure di affidamento e gestione delle concessioni di lavori e servizi.

Leggi il documento su www.anticorruzione.it

Casi pratici

Caso 1: Caio ministero e la riservatezza

Caio, amministrazione del comparto difesa, indice una procedura per la fornitura di componenti sensibili. Applica la disciplina dei settori difesa e sicurezza, restringendo la partecipazione agli operatori in possesso di idonea qualifica di sicurezza e prevedendo specifici obblighi di riservatezza per la documentazione di gara.

Domande frequenti

Da quando si applica l'art. 152 del D.Lgs. 36/2023?

L'art. 152 del Codice dei contratti pubblici si applica dalle procedure avviate dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice (art. 229). Le procedure indette prima di tale data restano disciplinate dal D.Lgs. 50/2016.

Quali sono le principali deroghe nei contratti difesa-sicurezza?

Regole specifiche su esclusioni, sicurezza dell'approvvigionamento, riservatezza, qualifica di sicurezza degli operatori e subappalto. Si applica la direttiva 2009/81/CE.

Il segreto di Stato impedisce ogni controllo sui contratti?

No. Anche in presenza di segreto restano controlli interni e organi di vigilanza specializzati; il TAR può essere adito con modalità che preservano la classifica di segretezza.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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