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  1. Testo dell'articolo
  2. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Articolo abrogato / non più applicabile

Stato: Disposizione transitoria esaurita: la legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (28 maggio 1970)

Inquadramento: Disposizione conclusiva sulla vacatio legis ordinaria. Esaurita con l’entrata in vigore della legge il 28 maggio 1970 (G.U. 27 maggio 1970, n. 131).

Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 41; G.U. 27 maggio 1970, n. 131.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

Articolo 41 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Entrata in vigore». Disposizione transitoria esaurita: la legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (28 maggio 1970). Disposizione conclusiva sulla vacatio legis ordinaria. Esaurita con l'entrata in vigore della legge il 28 maggio 1970 (G.U. 27 maggio 1970, n. 131).
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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