Testo dell'articoloVigente
Art. 509 c.c. – Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l’erede incorre nella decadenza dal beneficio d’inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale del luogo dell’aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l’erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l’incarico di provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere.112a Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell’art. 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili.
L’erede perde l’amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l’erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il rimedio alla decadenza non azionata
L'art. 509 c.c. risolve un problema applicativo del sistema della decadenza ex art. 505 c.c.: cosa accade se l'erede è tecnicamente decaduto dal beneficio (ad esempio per inosservanza delle regole liquidatorie) ma nessun creditore o legatario fa valere la decadenza? Senza un meccanismo correttivo, la procedura si bloccherebbe: l'erede non potrebbe completare la liquidazione (essendo decaduto) ma neppure i creditori potrebbero contare sul concorso, restando privi di un soggetto liquidatore.
La nomina sostitutiva del curatore
Il legislatore consente al tribunale del luogo dell'aperta successione di nominare un curatore con incarico di completare la liquidazione secondo gli articoli 499 e seguenti. La nomina avviene su istanza di un creditore o legatario, dopo aver sentito l'erede e i creditori che hanno presentato dichiarazioni. La procedura ha natura camerale, con contraddittorio ridotto ma garantito.
L'effetto sanante della nomina
La disposizione più innovativa è quella per cui dopo la nomina del curatore la decadenza non può più essere fatta valere. Si tratta di una sorta di sanatoria processuale: la nomina del curatore «consolida» la procedura concorsuale, impedendo che successivi creditori riemergenti chiedano la dichiarazione di decadenza e travolgano la liquidazione in corso. La ratio è la certezza del diritto e la tutela dell'aspettativa dei creditori che hanno presentato le dichiarazioni e collaborato alla procedura.
Pubblicità del decreto di nomina
Il decreto è soggetto a un nutrito sistema di pubblicità: iscrizione nel registro delle successioni, annotazione a margine della trascrizione dell'accettazione beneficiata (art. 484 c.c.) e trascrizione nei registri immobiliari e mobiliari competenti. Tale pubblicità è essenziale per produrre gli effetti tipici verso i terzi, in particolare l'inefficacia degli atti dispositivi successivi dell'erede.
La perdita dell'amministrazione
L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è obbligato a consegnarli al curatore. Gli atti dispositivi che l'erede compie dopo la trascrizione del decreto sono inefficaci verso creditori e legatari: stessa regola dell'art. 507 c.c. per il rilascio. È inefficacia relativa, non nullità: l'atto rimane valido tra le parti ma cede al diritto dei creditori beneficiari della procedura.
Differenze con la nomina ex art. 508 c.c.
La nomina ex art. 509 c.c. si distingue da quella ex art. 508 c.c. per il presupposto: il rilascio dei beni nel primo caso, la decadenza non azionata nel secondo. Sul piano funzionale, però, le due figure di curatore sono identiche: applicano la disciplina degli artt. 498 e seguenti c.c. e perseguono la liquidazione concorsuale dell'attivo ereditario.
Caso pratico
Tizio, erede beneficiato di Caio, paga un creditore chirografario violando l'art. 498 c.c.; tecnicamente è decaduto ex art. 505 c.c. Nessun creditore agisce per la decadenza. Il legatario Sempronio, vedendo bloccata la procedura, chiede al tribunale la nomina di un curatore ex art. 509 c.c. Il tribunale, sentiti Tizio e i creditori dichiaranti, nomina Mevio curatore. Da quel momento, nessun creditore può più chiedere la decadenza; Tizio consegna i beni a Mevio e perde l'amministrazione.
Domande frequenti
Quando si applica l'art. 509 c.c.?
Si applica quando l'erede beneficiato è incorso nella decadenza ex art. 505 c.c. dopo la scadenza del termine per le dichiarazioni di credito, ma nessun creditore o legatario ha fatto valere la decadenza. Su istanza di uno di essi, il tribunale può nominare un curatore.
Dopo la nomina del curatore si può ancora far valere la decadenza dal beneficio?
No, l'art. 509, 2° comma c.c. stabilisce espressamente che, una volta nominato il curatore, la decadenza dal beneficio d'inventario non può più essere fatta valere. La procedura concorsuale è così consolidata.
Che differenza c'è tra il curatore ex art. 508 c.c. e quello ex art. 509 c.c.?
Il presupposto è diverso: il curatore ex art. 508 c.c. è nominato dopo il rilascio volontario dei beni, mentre quello ex art. 509 c.c. è nominato in caso di decadenza non azionata. Le funzioni liquidatorie sono però sostanzialmente identiche.
Quali adempimenti pubblicitari richiede il decreto di nomina del curatore?
Iscrizione nel registro delle successioni, annotazione a margine della trascrizione dell'accettazione beneficiata e trascrizione presso i registri immobiliari e mobiliari competenti. Senza tali adempimenti gli effetti verso i terzi non si producono.
L'erede conserva qualche potere sui beni ereditari dopo la nomina del curatore?
No, l'erede perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti dispositivi compiuti dopo la trascrizione del decreto sono inefficaci verso creditori e legatari.