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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 507 c.c. Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari

In vigore

L’erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari. A tal fine l’erede deve, nelle forme indicate dall’articolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla, in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell’articolo 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili. Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall’erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari. L’erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell’articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.

In sintesi

  • L'erede beneficiato può rilasciare tutti i beni ereditari a favore di creditori e legatari entro 1 mese dalla scadenza del termine per le dichiarazioni di credito.
  • Condizione: non aver compiuto alcun atto di liquidazione personale dei beni.
  • Adempimenti: avviso ai creditori ex art. 498 c.c., iscrizione nel registro successioni, annotazione, trascrizione presso i registri immobiliari e mobiliari.
  • Dalla trascrizione gli atti dispositivi dell'erede sono inefficaci verso creditori e legatari.
  • Consegnati i beni al curatore, l'erede è liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.

La funzione liberatoria del rilascio

L'art. 507 c.c. consente all'erede beneficiato di sottrarsi alla gestione liquidatoria dell'eredità mediante l'istituto del rilascio dei beni ereditari. Si tratta di una forma di rinuncia funzionale: l'erede non rinuncia all'eredità (che resta acquisita) ma rinuncia all'amministrazione dei beni, consegnandoli ai creditori e legatari. Il vantaggio decisivo è la liberazione da ogni responsabilità per i debiti ereditari, prevista dall'ultimo comma.

Presupposti temporali e sostanziali

Il rilascio deve avvenire non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle dichiarazioni di credito ex art. 498 c.c. La condizione sostanziale è che l'erede non abbia compiuto alcun atto di liquidazione: ogni iniziativa gestoria sui beni ereditari preclude la facoltà di rilascio, poiché significa che l'erede ha optato per la gestione attiva. La giurisprudenza interpreta restrittivamente la nozione di «atto di liquidazione», limitandola agli atti dispositivi sostanziali e non agli atti meramente conservativi.

Gli adempimenti pubblicitari

Il rilascio non è negozio puramente intraneo: la sua opponibilità ai terzi richiede un nutrito sistema di pubblicità. L'erede deve dare avviso a creditori e legatari noti nelle forme dell'art. 498 c.c., iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla a margine della trascrizione dell'accettazione beneficiata (art. 484, 2° comma c.c.), trascriverla negli uffici dei registri immobiliari e mobiliari competenti. La completezza degli adempimenti è essenziale per produrre gli effetti tipici.

L'inefficacia degli atti successivi

Dal momento della trascrizione, gli atti dispositivi compiuti dall'erede sui beni ereditari sono privi di effetto verso creditori e legatari. La regola tutela i creditori: l'erede, una volta dichiarato il rilascio, perde la legittimazione a disporre del patrimonio ereditario, ed eventuali alienazioni sono inopponibili al ceto creditorio. Si tratta di inefficacia relativa, non di nullità: l'atto rimane valido inter partes ma cede al diritto dei creditori.

L'effetto liberatorio

Con la consegna dei beni al curatore (nominato ex art. 508 c.c.), l'erede è liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari. È l'effetto più rilevante: anche se la liquidazione produrrà un disavanzo, l'erede non ne risponde con il proprio patrimonio. Il rilascio rappresenta dunque un'opzione strategica per l'erede che riceva un'eredità presumibilmente passiva e voglia evitare ogni gestione.

Caso pratico

Tizio, erede beneficiato di Caio, constata che l'attivo ereditario è insufficiente. Dopo l'opposizione dei creditori e la scadenza del termine per le dichiarazioni, entro un mese dichiara il rilascio: iscrive nel registro successioni, trascrive nei registri immobiliari e consegna i beni al curatore. Da quel momento Tizio è fuori dalla procedura e non risponde di alcun debito di Caio.

Domande frequenti

Cos'è il rilascio dei beni ereditari ai creditori e legatari?

È la facoltà dell'erede beneficiato di consegnare tutti i beni ereditari ai creditori e legatari, sottraendosi alla gestione liquidatoria e ottenendo la liberazione da ogni responsabilità per i debiti ereditari (art. 507 c.c.).

Entro quale termine può essere effettuato il rilascio?

Il rilascio deve avvenire non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle dichiarazioni di credito, e solo se l'erede non ha ancora compiuto alcun atto di liquidazione.

Quali adempimenti pubblicitari richiede il rilascio?

Avviso a creditori e legatari ex art. 498 c.c., iscrizione nel registro delle successioni, annotazione a margine della trascrizione dell'accettazione beneficiata e trascrizione presso gli uffici dei registri immobiliari e mobiliari.

Quali sono gli effetti del rilascio per l'erede?

L'erede perde la legittimazione a disporre dei beni ereditari (gli atti successivi sono inefficaci verso creditori e legatari) e, consegnati i beni al curatore, è liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.

Il rilascio equivale alla rinuncia all'eredità?

No. Con il rilascio l'erede non rinuncia all'eredità, che resta acquisita, ma rinuncia all'amministrazione dei beni consegnandoli ai creditori e legatari. La qualifica di erede permane, ma viene meno ogni responsabilità per i debiti.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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