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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 21 del D.Lgs. 231/2001 disciplina il concorso di illeciti dell'ente, regolando il caso in cui l'ente sia responsabile per una pluralità di reati commessi con una sola azione od omissione oppure nell'ambito di una medesima attività, prima che per alcuno sia pronunciata sentenza definitiva. La norma introduce un meccanismo di cumulazione temperata per le sanzioni pecuniarie: si applica la sanzione prevista per l'illecito più grave, aumentata fino al triplo, ma senza superare la somma delle sanzioni applicabili separatamente per ciascun illecito. Per le sanzioni interdittive, si applica quella prevista per il reato più grave. Il dispositivo ricalca il concorso formale e il reato continuato del codice penale (art. 81 c.p.), con le necessarie specificità legate alla struttura sanzionatoria degli enti. La pluralità degli illeciti presuppone che i reati siano commessi prima di una sentenza anche non definitiva: una volta intervenuta tale pronuncia, i reati successivi sono valutati autonomamente, eventualmente come reiterazione ai sensi dell'art. 20. Sul piano della compliance, la commissione di una pluralità di illeciti nel medesimo contesto operativo rivela tipicamente una lacuna sistemica del MOG, che non ha presidiato adeguatamente un intero settore di rischio. La norma non ha alcuna correlazione con il D.Lgs. 231/2007 sull'antiriciclaggio.

Testo dell'articoloVigente

Art. 21 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Pluralità di illeciti

In vigore dal 04/07/2001

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Commento

L'articolo 21 del D.Lgs. 231/2001 risolve il problema del concorso di illeciti dell'ente con una soluzione ispirata alla logica del favor rei del diritto penale, adattata alle peculiarità della responsabilità amministrativa degli enti. La norma si applica quando due condizioni concorrono: i reati sono plurimi e sono commessi prima che per uno di essi sia pronunciata sentenza anche non definitiva. La clausola temporale è essenziale: una volta intervenuta la prima sentenza, i reati successivi escono dall'ambito applicativo dell'art. 21 e vengono valutati autonomamente, con possibile applicazione della reiterazione ex art. 20.

Sul piano sanzionatorio, la norma prevede per la sanzione pecuniaria il meccanismo della cumulazione con limite: si assume la sanzione per l'illecito più grave come base e la si aumenta fino al triplo, senza però eccedere la somma aritmetica delle singole sanzioni applicabili. Questo meccanismo evita sia il cumulo materiale pieno (che potrebbe generare sanzioni sproporzionate) sia l'assorbimento totale (che consentirebbe all'ente di commettere illeciti multipli subendo una sola sanzione). Per le sanzioni interdittive, il legislatore ha scelto la strada più semplice dell'assorbimento: si applica quella prevista per il reato più grave, senza cumulo. Sotto il profilo della compliance 231, la commissione di una pluralità di reati nell'ambito della medesima attività è uno degli indicatori più critici di una disfunzione sistemica del Modello Organizzativo e di Gestione (MOG): significa che un intero processo o area operativa non era presidiata da controlli adeguati. Il D.Lgs. 24/2023 sul whistleblowing impone canali di segnalazione che, se attivi e funzionanti, possono intercettare la prima condotta illecita e prevenire il consolidarsi di una serie di reati. L'OdV, in tali scenari, deve effettuare un'analisi post-evento che mappi le carenze del modello su tutta la catena degli illeciti commessi, per evitare che la situazione degeneri in reiterazione ex art. 20. Il D.Lgs. 231/2001 non va confuso con il D.Lgs. 231/2007: i due testi non hanno alcuna connessione normativa.

Per una valutazione del trattamento sanzionatorio applicabile nel caso di pluralità di illeciti e per la strutturazione di una difesa efficace, è necessario rivolgersi a un professionista legale qualificato.

Casi pratici

Caso 1: Pluralità di reati tributari nell'ambito della medesima attività

Una società commette frode fiscale (reato presupposto 231) e falsità informatica nel corso della medesima campagna di evasione. Prima che sia pronunciata sentenza per alcuno dei reati, il PM contesta entrambi gli illeciti all'ente. Il giudice applica l'art. 21: individua la sanzione dell'illecito più grave, la aumenta del 50%, verifica che il totale non superi la somma delle due sanzioni singole e dispone la sanzione interdittiva prevista per il reato più grave.

Caso 2: Reati di corruzione e falso documentale in un'unica operazione

Nel corso di un'unica gara d'appalto, funzionari di un'impresa corrompono un pubblico ufficiale e falsificano documentazione tecnica, commettendo due reati presupposto distinti. Poiché entrambe le condotte si inseriscono nella medesima attività, il tribunale applica l'art. 21 e calcola la sanzione partendo dall'illecito corruttivo (più grave), aumentandola per incorporare il reato di falso, nel rispetto del tetto massimo pari alla somma delle due sanzioni individuali.

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 21 D.Lgs. 231/2001 in caso di pluralità di illeciti?

Quando l'ente è responsabile di più reati commessi con un'unica azione od omissione oppure nell'ambito della medesima attività, purché per nessuno di essi sia ancora intervenuta una sentenza, anche non definitiva. Non si applica ai reati commessi dopo la prima pronuncia giudiziale.

Come si calcola la sanzione pecuniaria in caso di pluralità di illeciti?

Si prende la sanzione prevista per l'illecito più grave e la si aumenta fino al triplo. Il risultato, però, non può mai superare la somma delle sanzioni applicabili separatamente per ciascun illecito: questa regola del «tetto massimo» evita che il cumulo produca effetti più gravosi rispetto alla somma delle pene.

Come vengono trattate le sanzioni interdittive in caso di concorso di illeciti?

Si applica la sanzione interdittiva prevista per l'illecito più grave. Non vi è cumulo tra sanzioni interdittive di tipo diverso: il giudice individua il reato più grave e applica la relativa misura, anche se per gli altri illeciti sarebbe prevista una misura interdittiva differente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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