In sintesi
L'articolo 20 del D.Lgs. 231/2001 definisce la reiterazione come circostanza aggravante specifica della responsabilità degli enti: si verifica quando un ente già definitivamente condannato per un illecito dipendente da reato ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva. La reiterazione nel sistema del D.Lgs. 231/2001 ricalca, con adattamenti, l'istituto della recidiva del diritto penale comune, ma è calibrata sulla natura dell'ente collettivo. L'elemento cronologico è decisivo: il nuovo illecito deve essere commesso entro cinque anni dalla condanna definitiva precedente; decorso tale termine, il meccanismo non opera. La reiterazione produce effetti sanzionatori aggravati su tutte le tipologie di sanzione: aumenta la sanzione pecuniaria, può determinare l'applicazione di sanzioni interdittive più gravi o di maggiore durata rispetto a quelle ordinariamente previste. Sul piano della compliance aziendale, la reiterazione segnala un fallimento strutturale del Modello Organizzativo e di Gestione (MOG): l'ente che ha già subito una condanna e non ha adeguato i propri presidi di controllo interno si espone a un aggravamento significativo del rischio sanzionatorio. I canali di whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023 rappresentano uno degli strumenti preventivi che possono impedire la commissione di nuovi reati presupposto. Va precisato che la reiterazione disciplinata dall'art. 20 riguarda esclusivamente la responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e non ha alcuna correlazione con il D.Lgs. 231/2007 in materia antiriciclaggio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 20 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Reiterazione
In vigore dal 04/07/2001
1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 20 del D.Lgs. 231/2001 introduce la reiterazione come istituto specifico del sistema di responsabilità degli enti, collocato in un'area funzionalmente analoga alla recidiva penale pur con caratteristiche proprie. La norma individua due elementi costitutivi: una condanna definitiva precedente per illecito dipendente da reato e la commissione di un nuovo illecito entro cinque anni da tale condanna. L'accento sulla definitività della condanna precedente esclude che condanne non ancora passate in giudicato possano alimentare la reiterazione, coerentemente con i principi del giusto processo.
Sul piano delle conseguenze sanzionatorie, la reiterazione non è autonomamente descritta nell'art. 20 ma rinvia agli effetti specificati in altre disposizioni del decreto: in particolare, l'art. 13 prevede che in presenza di reiterazione le sanzioni interdittive possano essere applicate in modo definitivo — ossia senza limite temporale — quando ricorrono le condizioni dell'art. 16, comma 1. La sanzione pecuniaria è altresì aumentata ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 5. Questo meccanismo di aggravamento progressivo riflette la logica per cui un ente già sanzionato che non ha corretto le proprie disfunzioni organizzative merita un trattamento più severo. In chiave di compliance, la reiterazione è il segnale più evidente del fallimento del Modello Organizzativo e di Gestione (MOG): un ente condannato che non ha rivisto, aggiornato e potenziato il proprio modello ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto si espone non solo a nuove condanne ma a sanzioni di entità e durata superiori. Il D.Lgs. 24/2023 sul whistleblowing impone alle organizzazioni con almeno cinquanta dipendenti l'adozione di canali interni di segnalazione riservati: un sistema funzionante di segnalazioni interne può intercettare condotte illecite in fieri, impedendone il perfezionamento e quindi la reiterazione. Nessun collegamento intercorre tra questa norma e il D.Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, spesso confuso con il decreto in commento per la coincidenza numerica.
Per un'analisi delle implicazioni concrete della reiterazione sul profilo di rischio dell'ente e sulla struttura del MOG, è necessario il parere di un professionista legale qualificato.
Casi pratici
Caso 1: Società già condannata che non aggiorna il MOG
Una società di servizi è stata condannata nel 2020 per truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione. Non aggiorna il proprio MOG né rinforza l'OdV. Nel 2023, un dirigente commette nuovamente un reato presupposto. Il giudice, rilevata la reiterazione ex art. 20, applica la sanzione pecuniaria nella misura massima aumentata e dispone la sanzione interdittiva in misura definitiva, con il rischio concreto di interdizione permanente dall'attività.
Caso 2: Ente che previene la reiterazione con un MOG rafforzato
Una società di costruzioni, condannata nel 2021 per corruzione, avvia un programma di compliance 231 completo: revisionato MOG, OdV rinnovato con componente indipendente, canale di whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023 attivato. Nel 2024, un dipendente segnala attraverso il canale riservato tentativi di accordo corruttivo con un funzionario. La segnalazione consente di bloccare la condotta prima della commissione del reato, evitando la reiterazione e la conseguente escalation sanzionatoria.
Domande frequenti
Qual è il termine entro cui la reiterazione opera ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 231/2001?
Cinque anni dalla condanna definitiva precedente. Se l'ente commette un nuovo illecito dopo tale termine, non si configura la reiterazione e le sanzioni si applicano in misura ordinaria, senza aggravamenti legati alla recidiva organizzativa.
Quali sono le conseguenze sanzionatorie concrete della reiterazione?
La reiterazione aggrava il calcolo della sanzione pecuniaria (art. 12) e può determinare l'applicazione definitiva — senza limiti di durata — delle sanzioni interdittive, qualora ricorrano le condizioni dell'art. 16, comma 1. Può quindi portare all'interdizione permanente dell'attività dell'ente.
Come può un ente evitare la reiterazione dopo una prima condanna?
Aggiornando e potenziando il Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) dopo la condanna, con particolare attenzione alle aree di rischio emerse nel procedimento. L'adozione di canali di whistleblowing efficaci ex D.Lgs. 24/2023 e la nomina o il potenziamento dell'Organismo di Vigilanza (OdV) sono interventi chiave per prevenire nuovi illeciti.
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