Testo dell'articoloVigente
Art. 14 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Circostanza attenuante. Riparazione dell’offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario
In vigore dal 15/04/2000
1. Se i debiti indicati nell'articolo 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l'imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto può chiedere di essere anmesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata.
2. La somma, commisurata alla gravità dell'offesa, non può essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell' articolo 135 del codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato.
3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento.
4. Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo
12. Si osserva la disposizione prevista dal comma 3 dell'articolo
13. 5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita. Nota all'art. 14: – Il testo dell' art. 135 del codice penale è il seguente: "Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). – Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".
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In sintesi
L'art. 14 del D.Lgs. 74/2000 prevede una circostanza attenuante speciale per il caso in cui i debiti tributari risultino estinti per prescrizione o decadenza: il contribuente non può più pagare il debito tributario ai fini della non punibilità ex art. 13, ma può chiedere di essere ammesso al pagamento di una somma a titolo di «equa riparazione dell'offesa» all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata. La richiesta deve essere presentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La somma - determinata dall'imputato e commisurata alla gravità dell'offesa - non può essere inferiore a quella risultante dal ragguaglio ex art. 135 c.p. (75.000 lire, ossia circa 38,73 euro, per ogni giorno di pena detentiva minima prevista per il reato contestato). Il giudice, sentito il pubblico ministero, valuta la congruità della somma e, se la ritiene tale, fissa un termine non superiore a dieci giorni per il versamento. In caso di pagamento nel termine, la pena è ridotta fino alla metà e le pene accessorie ex art. 12 non si applicano. In caso di assoluzione o proscioglimento successivo, la somma versata è restituita.L'art. 14 colma una lacuna nel sistema premiale del D.Lgs. 74/2000: l'art. 13 subordina la non punibilità all'estinzione del debito tributario, ma quando tale debito è già prescritto o decaduto, il contribuente si trova nell'impossibilità giuridica di pagarlo all'Agenzia delle Entrate. L'art. 14 offre una via alternativa: il pagamento di una somma a titolo riparatorio, che non va all'erario come debito tributario ma compensa simbolicamente e sostanzialmente l'offesa arrecata all'interesse pubblico.
Il meccanismo è proceduralizzato: l'imputato propone la somma, il giudice la valuta con l'ausilio del pubblico ministero, e solo se la ritiene congrua fissa il termine per il pagamento. La congruità si misura in relazione alla gravità dell'offesa, con il limite minimo del ragguaglio ex art. 135 c.p. - un parametro storico (fissato in lire, non aggiornato) che nella pratica fissa soglie molto basse: la sua funzione è essenzialmente quella di impedire offerte simbolicamente irrisorie. Il D.Lgs. 158/2015 non ha sostanzialmente modificato l'art. 14, confermando la validità del meccanismo nell'architettura del sistema premiale. Il D.Lgs. 87/2024 non ha apportato novità su questo articolo.
La norma presuppone un coordinamento tra il procedimento penale e la posizione tributaria dell'imputato: la verifica della prescrizione o decadenza del debito - regolata dal D.Lgs. 218/1997 sull'accertamento con adesione e dalle disposizioni del TUIR in tema di decadenza - è il presupposto applicativo dell'art. 14. Un'analisi preventiva della posizione tributaria, condotta con il supporto di un consulente contabile e di assistenza legale qualificata, permette di verificare in tempo utile se la strada della riparazione dell'offesa sia percorribile.
Casi pratici
Caso 1: Debito tributario prescritto: accesso alla riparazione dell'offesa
Caso 2: Valutazione della congruità da parte del giudice
Domande frequenti
A cosa serve l'art. 14 quando il debito tributario è già prescritto?
Consente all'imputato di accedere alla riduzione di pena fino alla metà e alla non applicazione delle pene accessorie ex art. 12, attraverso il pagamento di una somma a titolo di «equa riparazione dell'offesa», anche quando il debito tributario non è più esigibile dall'Agenzia delle Entrate per prescrizione o decadenza.
Come si determina la somma minima da versare ai sensi dell'art. 14?
La somma non può essere inferiore a quella risultante dal ragguaglio ex art. 135 c.p.: circa 38,73 euro per ogni giorno di pena detentiva minima prevista per il reato contestato. Il limite è storicamente basso: la norma intende impedire offerte irrisorie, mentre la congruità effettiva è valutata dal giudice in relazione alla gravità del fatto.
Cosa accade se l'imputato viene assolto dopo aver già versato la somma ex art. 14?
Il comma 5 prevede espressamente la restituzione della somma in caso di assoluzione o proscioglimento. Il meccanismo tutela l'imputato che abbia scelto la via della riparazione senza rinunciare alla propria difesa nel merito, evitando che il versamento si trasformi in un'ammissione implicita di responsabilità.