L'articolo 20 della legge 212/2000 disciplina la copertura finanziaria della legge stessa. Il comma 1 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13 (Garante del contribuente) in sei miliardi di lire annue a decorrere dal 2000, coperti mediante utilizzo dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito del «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, attingendo all'accantonamento del Ministero della pubblica istruzione. Il comma 2 stanzia, per l'attuazione dell'articolo 19 (compensazione tributaria), fino a quattordici miliardi di lire annue per il triennio 2000-2002 dalla stessa fonte. Il comma 3 autorizza il Ministro del tesoro ad adottare le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione della legge. La disposizione, di natura contabile e di rango ordinario, ha esaurito la propria efficacia diretta con la conclusione del triennio 2000-2002 e l'introduzione dell'euro; le successive coperture finanziarie del Garante del contribuente e degli istituti collegati sono confluite nelle leggi di bilancio annuali. La norma conserva valore storico e sistematico: testimonia la scelta del legislatore di non lasciare lo Statuto privo di copertura, garantendo l'effettività degli istituti più innovativi (Garante, compensazione).
Testo dell'articoloVigente
Art. 20 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) — Copertura finanziaria
In vigore dal 01/08/2000
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, valutati in lire 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, determinati nel limite massimo di lire 14 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Commento
L'articolo 20 chiude la legge 212/2000 con la clausola finanziaria, obbligatoria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: nessuna nuova spesa può essere introdotta senza indicare i mezzi per farvi fronte. La norma si concentra su due voci che comportavano oneri concreti: l'attuazione dell'articolo 13, che istituiva il Garante del contribuente con propri costi di funzionamento, e l'attuazione dell'articolo 19, dedicato alla compensazione fra crediti e debiti tributari, ipotesi che presupponeva ricadute finanziarie sul bilancio dello Stato. Per il primo capitolo lo stanziamento era di sei miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 (circa 3,1 milioni di euro), per il secondo di quattordici miliardi di lire annue (circa 7,2 milioni di euro), entrambi nel triennio 2000-2002.
La tecnica di copertura era quella tradizionale del «Fondo speciale» di parte corrente del Ministero del tesoro (oggi Ministero dell'economia e delle finanze), attingendo agli accantonamenti virtuali destinati ai vari dicasteri. La legge attingeva all'accantonamento del Ministero della pubblica istruzione, secondo lo schema tipico della manovra di bilancio: gli accantonamenti, infatti, sono partite contabili predisposte per essere utilizzate dal Parlamento durante l'iter delle leggi. La scelta non significa che fossero sottratte risorse all'istruzione, ma che si utilizzava il margine contabile di quella linea di bilancio per finanziare la nuova spesa.
Il comma 3 conferiva al Ministro del tesoro il potere, di routine, di adottare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti. L'efficacia diretta dell'articolo si è esaurita con il completamento del triennio 2000-2002 e con il passaggio all'euro. Le coperture successive del Garante del contribuente e degli istituti dello Statuto sono state assicurate dalle leggi di bilancio annuali e dalle norme di rifinanziamento. La disposizione conserva oggi valore residuale di carattere storico e sistematico: testimonia che il legislatore del 2000 si è fatto carico della sostenibilità finanziaria dello Statuto, condizione decisiva per la sua effettiva applicazione. Per il contribuente l'articolo 20 è di interesse marginale, non avendo incidenza diretta sui rapporti tributari; assume rilievo solo come riprova di un disegno compiuto e coerente del legislatore originario. Sul piano metodologico, la norma rappresenta un caso paradigmatico di clausola finanziaria di accompagnamento a leggi ordinarie di principio, modello replicato in molte successive riforme tributarie, e rispetta l'obbligo di copertura previsto dall'articolo 81 della Costituzione e oggi compiutamente disciplinato dall'articolo 17 della L. 196/2009 sulla contabilità di Stato.
Casi pratici
Caso 1: Effettività del Garante del contribuente grazie alla copertura ex art. 20
Tizio, contribuente sottoposto a verifica fiscale prolungata oltre i trenta giorni previsti dall'articolo 12, comma 5, dello Statuto, e senza proroga motivata dal dirigente dell'ufficio, decide di rivolgersi al Garante del contribuente della propria regione. La possibilità concreta di accedere all'istituto, con uffici operativi, personale e dotazioni, è stata garantita inizialmente dalla copertura finanziaria prevista dall'articolo 20, comma 1, della L. 212/2000, per sei miliardi di lire annue a decorrere dal 2000, e dalle successive leggi di bilancio che hanno rifinanziato il capitolo. Il Garante può sollecitare l'ufficio a interrompere o riallineare la verifica e segnalare irregolarità procedurali: pur senza potere vincolante diretto, costituisce un canale di tutela non giurisdizionale ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, complementare al ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria contro l'eventuale avviso di accertamento finale. La segnalazione resta documentata e utilizzabile come elemento probatorio del vizio procedurale.
Caso 2: Compensazione tributaria sostenuta dalla copertura ex art. 19 e 20
Caio vanta un credito IRPEF certo, liquido ed esigibile per 5.000 euro emerso dalla dichiarazione dei redditi e ha un debito IVA della stessa somma maturato in periodi successivi. L'articolo 19 dello Statuto disciplinava la compensazione fra debiti e crediti tributari come principio generale e l'articolo 20, comma 2, ne assicurava la copertura finanziaria per il triennio 2000-2002 con quattordici miliardi di lire annue dal Fondo speciale. La compensazione orizzontale fra tributi diversi è oggi disciplinata dall'articolo 17 D.Lgs. 241/1997 e successive modifiche, con limiti annuali, codici tributo definiti dall'AdE e obbligo di trasmissione preventiva del modello F24 tramite i servizi telematici. Caio può presentare F24 di compensazione, monitorando le soglie e gli obblighi di visto di conformità per importi superiori a determinate soglie di legge previste dall'articolo 1, comma 574, della L. 147/2013, sotto pena di scarto del modello e contestazioni di omesso versamento.
Domande frequenti
L'articolo 20 ha effetti pratici per i contribuenti?
Sostanzialmente no: si tratta di una norma di copertura finanziaria, obbligatoria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina i mezzi per fare fronte agli oneri della legge. Non incide sui rapporti tributari, sui diritti del contribuente o sull'azione di accertamento. L'unico rilievo pratico è indiretto: garantire risorse al Garante del contribuente (art. 13) e agli istituti di compensazione (art. 19), assicurando l'effettività delle tutele dello Statuto.
La copertura indicata è ancora in vigore?
No: lo stanziamento riguardava il triennio 2000-2002 ed era espresso in lire. Le coperture successive del Garante del contribuente e degli altri istituti collegati allo Statuto sono confluite nelle leggi di bilancio annuali e in atti di rifinanziamento. L'articolo 20 conserva valore storico e sistematico, mostrando che il legislatore originario aveva previsto risorse adeguate; oggi la disciplina finanziaria è dispersa in fonti molteplici di bilancio.
Perché si attinge all'accantonamento del Ministero della pubblica istruzione?
Si tratta di una scelta di tecnica contabile: gli «accantonamenti» del Fondo speciale di parte corrente sono partite virtuali predisposte nella legge di bilancio per essere utilizzate durante l'iter di nuovi provvedimenti. La voce «Ministero della pubblica istruzione» indica solo la linea di bilancio cui attingere, non significa che risorse effettive fossero sottratte all'istruzione. È una modalità di copertura standard, prevista dall'articolo 17 della L. 196/2009 e dalla precedente legge di contabilità.
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Commento
L'articolo 20 chiude la legge 212/2000 con la clausola finanziaria, obbligatoria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: nessuna nuova spesa può essere introdotta senza indicare i mezzi per farvi fronte. La norma si concentra su due voci che comportavano oneri concreti: l'attuazione dell'articolo 13, che istituiva il Garante del contribuente con propri costi di funzionamento, e l'attuazione dell'articolo 19, dedicato alla compensazione fra crediti e debiti tributari, ipotesi che presupponeva ricadute finanziarie sul bilancio dello Stato. Per il primo capitolo lo stanziamento era di sei miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 (circa 3,1 milioni di euro), per il secondo di quattordici miliardi di lire annue (circa 7,2 milioni di euro), entrambi nel triennio 2000-2002.
La tecnica di copertura era quella tradizionale del «Fondo speciale» di parte corrente del Ministero del tesoro (oggi Ministero dell'economia e delle finanze), attingendo agli accantonamenti virtuali destinati ai vari dicasteri. La legge attingeva all'accantonamento del Ministero della pubblica istruzione, secondo lo schema tipico della manovra di bilancio: gli accantonamenti, infatti, sono partite contabili predisposte per essere utilizzate dal Parlamento durante l'iter delle leggi. La scelta non significa che fossero sottratte risorse all'istruzione, ma che si utilizzava il margine contabile di quella linea di bilancio per finanziare la nuova spesa.
Il comma 3 conferiva al Ministro del tesoro il potere, di routine, di adottare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti. L'efficacia diretta dell'articolo si è esaurita con il completamento del triennio 2000-2002 e con il passaggio all'euro. Le coperture successive del Garante del contribuente e degli istituti dello Statuto sono state assicurate dalle leggi di bilancio annuali e dalle norme di rifinanziamento. La disposizione conserva oggi valore residuale di carattere storico e sistematico: testimonia che il legislatore del 2000 si è fatto carico della sostenibilità finanziaria dello Statuto, condizione decisiva per la sua effettiva applicazione. Per il contribuente l'articolo 20 è di interesse marginale, non avendo incidenza diretta sui rapporti tributari; assume rilievo solo come riprova di un disegno compiuto e coerente del legislatore originario. Sul piano metodologico, la norma rappresenta un caso paradigmatico di clausola finanziaria di accompagnamento a leggi ordinarie di principio, modello replicato in molte successive riforme tributarie, e rispetta l'obbligo di copertura previsto dall'articolo 81 della Costituzione e oggi compiutamente disciplinato dall'articolo 17 della L. 196/2009 sulla contabilità di Stato.
Casi pratici
Caso 1: Effettività del Garante del contribuente grazie alla copertura ex art. 20
Tizio, contribuente sottoposto a verifica fiscale prolungata oltre i trenta giorni previsti dall'articolo 12, comma 5, dello Statuto, e senza proroga motivata dal dirigente dell'ufficio, decide di rivolgersi al Garante del contribuente della propria regione. La possibilità concreta di accedere all'istituto, con uffici operativi, personale e dotazioni, è stata garantita inizialmente dalla copertura finanziaria prevista dall'articolo 20, comma 1, della L. 212/2000, per sei miliardi di lire annue a decorrere dal 2000, e dalle successive leggi di bilancio che hanno rifinanziato il capitolo. Il Garante può sollecitare l'ufficio a interrompere o riallineare la verifica e segnalare irregolarità procedurali: pur senza potere vincolante diretto, costituisce un canale di tutela non giurisdizionale ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, complementare al ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria contro l'eventuale avviso di accertamento finale. La segnalazione resta documentata e utilizzabile come elemento probatorio del vizio procedurale.
Caso 2: Compensazione tributaria sostenuta dalla copertura ex art. 19 e 20
Caio vanta un credito IRPEF certo, liquido ed esigibile per 5.000 euro emerso dalla dichiarazione dei redditi e ha un debito IVA della stessa somma maturato in periodi successivi. L'articolo 19 dello Statuto disciplinava la compensazione fra debiti e crediti tributari come principio generale e l'articolo 20, comma 2, ne assicurava la copertura finanziaria per il triennio 2000-2002 con quattordici miliardi di lire annue dal Fondo speciale. La compensazione orizzontale fra tributi diversi è oggi disciplinata dall'articolo 17 D.Lgs. 241/1997 e successive modifiche, con limiti annuali, codici tributo definiti dall'AdE e obbligo di trasmissione preventiva del modello F24 tramite i servizi telematici. Caio può presentare F24 di compensazione, monitorando le soglie e gli obblighi di visto di conformità per importi superiori a determinate soglie di legge previste dall'articolo 1, comma 574, della L. 147/2013, sotto pena di scarto del modello e contestazioni di omesso versamento.
Domande frequenti
L'articolo 20 ha effetti pratici per i contribuenti?
Sostanzialmente no: si tratta di una norma di copertura finanziaria, obbligatoria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina i mezzi per fare fronte agli oneri della legge. Non incide sui rapporti tributari, sui diritti del contribuente o sull'azione di accertamento. L'unico rilievo pratico è indiretto: garantire risorse al Garante del contribuente (art. 13) e agli istituti di compensazione (art. 19), assicurando l'effettività delle tutele dello Statuto.
La copertura indicata è ancora in vigore?
No: lo stanziamento riguardava il triennio 2000-2002 ed era espresso in lire. Le coperture successive del Garante del contribuente e degli altri istituti collegati allo Statuto sono confluite nelle leggi di bilancio annuali e in atti di rifinanziamento. L'articolo 20 conserva valore storico e sistematico, mostrando che il legislatore originario aveva previsto risorse adeguate; oggi la disciplina finanziaria è dispersa in fonti molteplici di bilancio.
Perché si attinge all'accantonamento del Ministero della pubblica istruzione?
Si tratta di una scelta di tecnica contabile: gli «accantonamenti» del Fondo speciale di parte corrente sono partite virtuali predisposte nella legge di bilancio per essere utilizzate durante l'iter di nuovi provvedimenti. La voce «Ministero della pubblica istruzione» indica solo la linea di bilancio cui attingere, non significa che risorse effettive fossero sottratte all'istruzione. È una modalità di copertura standard, prevista dall'articolo 17 della L. 196/2009 e dalla precedente legge di contabilità.
Vedi anche