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Art. 10 quinquies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) — (Esercizio del potere di autotutela facoltativa)
In vigore dal 01/08/2000
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1. Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Si applica il comma 3 dell'articolo
10-quater. ))