Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 452 c.c. – Mancanza, distruzione o smarrimento di registri
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell’atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo.
In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 451 - Art. 451 c.c.: Forza probatoria degli atti dello stato civile→Cod. civ. art. 455 - Articolo 455 Codice Civile: Efficacia della sentenza di rettifica…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 450 Codice Civile: Pubblicità dei registri dello stato civile→Articolo 449 Codice Civile: Registri dello stato civile→Art. 448 bis Codice Civile: Cessazione per decadenza dell’avente→Art. 448 Codice Civile: Cessazione per morte dell’obbligato→Articolo 456 Codice Civile: Apertura della successione→Art. 447 c.c.: Inammissibilità di cessione e di compensazione→Art. 457 Codice Civile: Delazione dell’eredità
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'azione di contestazione dello stato di figlio nato nel matrimonio deve essere proposta contro il figlio e contro entrambi i coniugi. Mancando anche uno solo di loro, il giudice nomina un curatore speciale che lo rappresenta nel giudizio.
Ratio della norma
L'art. 452 c.c. disciplina il litisconsorzio necessario nell'azione di contestazione dello stato di figlio nato nel matrimonio (art. 248 c.c.). La ratio è garantire che tutte le parti direttamente interessate dallo status filiationis (il figlio, la madre, il padre presunto) partecipino al giudizio: la sentenza che modifica lo stato di filiazione ha effetti erga omnes sullo stato civile del figlio, e sarebbe ingiusto che tale pronuncia avvenisse in assenza di uno degli interessati.
Il litisconsorzio necessario
L'azione di contestazione deve essere proposta, o notificata, a tutte e tre le parti: il figlio, la madre, il padre presunto (o i loro eredi se deceduti). Il mancato coinvolgimento anche di una sola delle parti costituisce vizio processuale rilevabile d'ufficio: il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio prima di decidere nel merito. Se le parti non integrano il contraddittorio, il giudice dichiara l'inammissibilità della domanda. La norma si applica anche quando l'azione è promossa da uno dei coniugi contro l'altro: anche in questo caso il figlio deve essere parte necessaria del giudizio.
Il curatore speciale
Quando una delle parti necessarie è deceduta, è incapace (minore, interdetto, infermo di mente) o è assente, il giudice nomina un curatore speciale che la rappresenta nel giudizio. Il curatore speciale è nominato dal giudice, non dalle parti, e opera nell'interesse esclusivo del soggetto che rappresenta. Se il figlio è minore e i genitori sono entrambi parti in causa (situazione tipica: entrambi i coniugi contestano la paternità), il curatore speciale è necessario per garantire una rappresentanza indipendente del figlio. Per la nomina del curatore del figlio minore, il giudice tiene conto delle indicazioni del PM e del servizio sociale.
Connessioni con altre norme
L'art. 452 va letto insieme all'art. 248 c.c. (contestazione dello stato di figlio), all'art. 244 c.c. (disconoscimento di paternità), agli artt. 102-107 c.p.c. (litisconsorzio necessario) e con la L. 219/2012 e il d.lgs. 154/2013 (riforma della filiazione), che hanno profondamente modificato la disciplina delle azioni di stato.
Domande frequenti
Chi deve essere citato in giudizio nell'azione di contestazione dello stato di figlio?
Devono essere citati il figlio, la madre e il padre presunto (coniuge). Se uno di loro è deceduto, al suo posto devono essere chiamati gli eredi. La mancata citazione anche di uno solo di questi soggetti comporta l'inammissibilità dell'azione.
Se il figlio contestato è minorenne, chi lo rappresenta nel giudizio?
Se i genitori sono entrambi parti in causa (situazione tipica), vi è un conflitto di interessi e nessuno dei due può rappresentare il figlio. Il giudice nomina un curatore speciale che rappresenta il minore in modo indipendente, tutelando i suoi interessi nel procedimento.
Cosa succede se muore uno dei coniugi durante il giudizio di contestazione?
Il processo non si estingue. Gli eredi del coniuge deceduto subentrano nel giudizio. Se il defunto non aveva eredi o questi non vogliono partecipare, il giudice nomina un curatore speciale per rappresentare la parte mancante, garantendo comunque il litisconsorzio necessario.
Qual è la differenza tra contestazione dello stato (art. 248/452 c.c.) e disconoscimento di paternità (art. 244 c.c.)?
Il disconoscimento di paternità (art. 244 c.c.) è esercitato dal marito (o dalla madre o dal figlio) per negare la presunzione di paternità matrimoniale. La contestazione dello stato (art. 248 c.c.) è esercitata da chiunque vi abbia interesse quando lo stato di figlio risulta da atto di nascita contrario alla realtà. Sono azioni distinte, con legittimati attivi e termini diversi.