Art. 23 Rev. Leg. – Collaborazione tra autorita’ e segreto d’ufficio
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, individuando forme di coordinamento anche attraverso protocolli d’intesa o l’istituzione di comitati di coordinamento. Dette autorità, limitatamente all’esercizio delle predette funzioni, non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio. 1 bis. Ai fini della ricognizione degli enti di interesse pubblico e di quelli sottoposti a regime intermedio, le Autorità di vigilanza sugli enti sottoposti a revisione collaborano con il Ministero dell’economia e delle finanze e comunicano, in particolare, almeno annualmente, l’elenco delle entità rispettivamente vigilate.
Stesso numero, altri codici
- Art. 23 Codice Civile: Annullamento e sospensione delle
- Articolo 23 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 23 Codice del Consumo: Trasparenza della pubblicità
- Articolo 23 Codice della Strada: Pubblicità sulle strade e sui veicoli
- Articolo 23 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause tra soci e tra condomini
- Articolo 23 Codice di Procedura Penale: Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado
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