Art. 16 Rev. Leg. – Enti di interesse pubblico
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.
2. Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.
Stesso numero, altri codici
- Art. 16 Codice Civile: Atto costitutivo e statuto
- Articolo 16 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 16 Codice del Consumo: Esenzioni
- Articolo 16 Codice della Strada: Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati
- Articolo 16 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
- Articolo 16 Codice di Procedura Penale: Competenza per territorio determinata dalla connessione
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