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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 15 Rev. Leg. – Responsabilita’

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

2. Il responsabile dell’incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

3. L’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento.

In sintesi

  • Il revisore risponde in solido con gli amministratori dei danni cagionati alla societa e ai terzi.
  • La responsabilita e limitata al danno effettivamente causato dalla propria condotta.
  • L'azione si prescrive in cinque anni dalla relazione di revisione.
Indice dei contenuti

Art. 15 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 disciplina responsabilita civile del revisore verso societa e terzi. La norma si inserisce nel quadro di recepimento delle direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e nel coordinamento con il Regolamento UE 537/2014 sui revisori degli enti di interesse pubblico. L'inquadramento sistematico richiede di tenere conto dei principi di revisione ISA Italia, dei regolamenti attuativi del Ministero dell'economia e dei provvedimenti Consob per il segmento EIP, con uno sguardo alla giurisprudenza che, sia pure non sempre abbondante, ha contribuito a definire la responsabilita del revisore in rapporto a quella degli amministratori e degli organi di controllo. Il commento che segue ricostruisce ratio, contenuto, profili applicativi e conseguenze sanzionatorie, con attenzione alle questioni piu rilevanti per professionisti e imprese.

Natura della responsabilita

Il revisore risponde verso la societa, i soci e i terzi per i danni cagionati con dolo o colpa. La responsabilita e in solido con gli amministratori per i fatti che, con la diligenza professionale, sarebbero stati rilevabili.

Limiti e prescrizione

La responsabilita e limitata al danno effettivamente cagionato dalla propria condotta. L'azione si prescrive in cinque anni dalla data della relazione di revisione.

Operativo / Casi tipici

Le azioni piu frequenti riguardano omessa rilevazione di crisi (sovrastime di rimanenze o crediti), errori in operazioni straordinarie, difetti nella verifica di continuita aziendale. La copertura assicurativa professionale e obbligatoria.

Coordinamento con la responsabilita degli amministratori

Il revisore non risponde dei danni cagionati dalla condotta di amministratori non rilevabili con diligenza. La distinzione di apporti causali e centrale in giudizio.

Coordinamento UE e prassi nazionale

La lettura dell art. 15 non puo prescindere dal quadro europeo: le direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE hanno armonizzato gli standard minimi della revisione legale, mentre il Regolamento UE 537/2014 ha introdotto regole rafforzate per gli enti di interesse pubblico, tra cui rotazione obbligatoria, cap fees e blacklist dei servizi non-audit. A livello nazionale, i regolamenti del MEF, i provvedimenti Consob, le circolari Assirevi e i documenti CNDCEC forniscono la cornice operativa. La giurisprudenza ha progressivamente delineato i confini della responsabilita del revisore, in particolare con riferimento al nesso causale tra condotta professionale e danno e alla distinzione rispetto alla responsabilita degli organi di amministrazione e di controllo della societa revisionata. Sul versante della sostenibilita, il recepimento della CSRD (D.Lgs. 125/2024) ha esteso il perimetro dell'attestazione legale alla rendicontazione ESG, con un periodo di assestamento applicativo che richiede particolare attenzione alle linee guida CEAOB, IAASB e Consob nelle fasi di prima implementazione.

Domande frequenti

In che cosa consiste la responsabilita ai sensi dell art. 15?

Il revisore risponde verso societa, soci e terzi dei danni cagionati con dolo o colpa, in solido con gli amministratori per cio che era rilevabile con diligenza.

Qual e il termine di prescrizione?

L'azione di responsabilita si prescrive in cinque anni dalla data della relazione di revisione.

La responsabilita e illimitata?

No: e limitata al danno effettivamente causato dalla propria condotta, escludendo conseguenze derivanti da fatti non rilevabili con la diligenza professionale richiesta.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.