Art. 15 Rev. Leg. – Responsabilita’
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato
1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.
2. Il responsabile dell’incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.
3. L’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 15 Codice Civile: Revoca dell'atto costitutivo della fondazione
- Articolo 15 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 15 Codice del Consumo: Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura
- Articolo 15 Codice della Strada: Atti vietati
- Articolo 15 Codice di Procedura Civile - Cause relative a beni immobili
- Articolo 15 Codice di Procedura Penale: Competenza per materia determinata dalla connessione
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