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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 11 Rev. Leg. – Principi di revisione e di attestazione della conformita’

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

1. La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE. 1 bis. L’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità è svolta in conformità ai principi di attestazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 26-bis, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.

2. Fino all’adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi. 2 bis. Fino all’adozione dei principi di cui al comma 1-bis da parte della Commissione europea, l’attività di attestazione è svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni di cui all’ultimo periodo del comma precedente.

3. In vigenza dei principi di revisione internazionali adottati ai sensi del comma 1, possono essere stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, procedure o obblighi di revisione supplementari, nella misura necessaria a conferire maggiore credibilità e qualità ai bilanci, attraverso la procedura di cui al comma 2.

In sintesi

  • La revisione si svolge in conformita ai principi di revisione ISA Italia.
  • Per la sostenibilita si applicano i principi di attestazione adottati dalla Commissione UE.
  • I principi sono adottati con regolamento del MEF, sentita la Consob.
Indice dei contenuti

Art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 disciplina principi di revisione ISA Italia e principi di attestazione sostenibilita. La norma si inserisce nel quadro di recepimento delle direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e nel coordinamento con il Regolamento UE 537/2014 sui revisori degli enti di interesse pubblico. L'inquadramento sistematico richiede di tenere conto dei principi di revisione ISA Italia, dei regolamenti attuativi del Ministero dell'economia e dei provvedimenti Consob per il segmento EIP, con uno sguardo alla giurisprudenza che, sia pure non sempre abbondante, ha contribuito a definire la responsabilita del revisore in rapporto a quella degli amministratori e degli organi di controllo. Il commento che segue ricostruisce ratio, contenuto, profili applicativi e conseguenze sanzionatorie, con attenzione alle questioni piu rilevanti per professionisti e imprese.

ISA Italia

I principi di revisione internazionali (ISA) sono adottati con i necessari adeguamenti nazionali e diventano ISA Italia con decreto MEF, sentita la Consob. Sono la fonte tecnica di riferimento per pianificazione, esecuzione e reporting.

Principi di attestazione di sostenibilita

In parallelo, i principi di attestazione per la sostenibilita (in evoluzione a livello europeo via CEAOB e IAASB) regoleranno l'assurance ESRS, con adozione nazionale tramite analogo iter.

Operativo / Casi tipici

Le societa di revisione strutturate predispongono manuali interni che integrano ISA Italia, principi etici, regolamenti MEF/Consob e check di qualita. Per i piccoli studi sono disponibili strumenti standard delle associazioni di categoria.

Effetti

Lo scostamento dai principi e elemento centrale di accertamento nei controlli di qualita e nelle azioni di responsabilita. La documentazione delle scelte applicative e essenziale.

Coordinamento UE e prassi nazionale

La lettura dell art. 11 non puo prescindere dal quadro europeo: le direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE hanno armonizzato gli standard minimi della revisione legale, mentre il Regolamento UE 537/2014 ha introdotto regole rafforzate per gli enti di interesse pubblico, tra cui rotazione obbligatoria, cap fees e blacklist dei servizi non-audit. A livello nazionale, i regolamenti del MEF, i provvedimenti Consob, le circolari Assirevi e i documenti CNDCEC forniscono la cornice operativa. La giurisprudenza ha progressivamente delineato i confini della responsabilita del revisore, in particolare con riferimento al nesso causale tra condotta professionale e danno e alla distinzione rispetto alla responsabilita degli organi di amministrazione e di controllo della societa revisionata. Sul versante della sostenibilita, il recepimento della CSRD (D.Lgs. 125/2024) ha esteso il perimetro dell'attestazione legale alla rendicontazione ESG, con un periodo di assestamento applicativo che richiede particolare attenzione alle linee guida CEAOB, IAASB e Consob nelle fasi di prima implementazione.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 11 del D.Lgs. 39/2010?

Art. 11 regola principi di revisione ISA Italia e principi di attestazione sostenibilita nell'ambito della revisione legale dei conti.

Quali sono i riferimenti UE?

Direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e Regolamento UE 537/2014 per gli enti di interesse pubblico (EIP).

Quali autorita vigilano?

Il MEF per i revisori non-EIP e la Consob per quelli che assumono incarichi su EIP, in coordinamento con Banca d'Italia e IVASS per i profili settoriali.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.