Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 9 Rev. Leg. – Deontologia e scetticismo professionale

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

1. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale rispettano i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

2. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell’intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori.

3. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell’impresa di continuare come un’entità in funzionamento.

4. Ai fini del presente articolo, per “scetticismo professionale” si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonchè da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione. 4 bis. Il presente articolo si applica anche all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 1 e 3.

In sintesi

  • Il revisore osserva principi etici di integrita, obiettivita e competenza professionale.
  • Lo scetticismo professionale impone un atteggiamento critico verso le evidenze raccolte.
  • La violazione dei principi deontologici e fonte di responsabilita disciplinare e civile.
Indice dei contenuti

Art. 9 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 disciplina principi etici, deontologia e scetticismo professionale. La norma si inserisce nel quadro di recepimento delle direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e nel coordinamento con il Regolamento UE 537/2014 sui revisori degli enti di interesse pubblico. L'inquadramento sistematico richiede di tenere conto dei principi di revisione ISA Italia, dei regolamenti attuativi del Ministero dell'economia e dei provvedimenti Consob per il segmento EIP, con uno sguardo alla giurisprudenza che, sia pure non sempre abbondante, ha contribuito a definire la responsabilita del revisore in rapporto a quella degli amministratori e degli organi di controllo. Il commento che segue ricostruisce ratio, contenuto, profili applicativi e conseguenze sanzionatorie, con attenzione alle questioni piu rilevanti per professionisti e imprese.

Principi etici

Integrita, obiettivita, competenza, riservatezza e comportamento professionale costituiscono il nucleo deontologico del revisore. L'IFAC e gli ordini professionali italiani hanno declinato tali principi in codici applicabili.

Scetticismo professionale

Lo scetticismo impone al revisore un atteggiamento critico: non assume per veritiere le rappresentazioni della direzione, valuta in modo indipendente le evidenze, ricerca elementi probativi sufficienti e appropriati.

Operativo / Casi tipici

Nelle aree ad alto rischio (ricavi, stime, parti correlate) lo scetticismo si traduce in test sostantivi mirati, conferme esterne, analisi di coerenza tra fonti. Le carte di lavoro devono evidenziare il giudizio critico.

Effetti sulla relazione

Carenze nello scetticismo, soprattutto nelle aree di frode o errore significativo, sono causa frequente di rilievi nei controlli di qualita e di azioni di responsabilita.

Coordinamento UE e prassi nazionale

La lettura dell art. 9 non puo prescindere dal quadro europeo: le direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE hanno armonizzato gli standard minimi della revisione legale, mentre il Regolamento UE 537/2014 ha introdotto regole rafforzate per gli enti di interesse pubblico, tra cui rotazione obbligatoria, cap fees e blacklist dei servizi non-audit. A livello nazionale, i regolamenti del MEF, i provvedimenti Consob, le circolari Assirevi e i documenti CNDCEC forniscono la cornice operativa. La giurisprudenza ha progressivamente delineato i confini della responsabilita del revisore, in particolare con riferimento al nesso causale tra condotta professionale e danno e alla distinzione rispetto alla responsabilita degli organi di amministrazione e di controllo della societa revisionata. Sul versante della sostenibilita, il recepimento della CSRD (D.Lgs. 125/2024) ha esteso il perimetro dell'attestazione legale alla rendicontazione ESG, con un periodo di assestamento applicativo che richiede particolare attenzione alle linee guida CEAOB, IAASB e Consob nelle fasi di prima implementazione.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 9 del D.Lgs. 39/2010?

Art. 9 regola principi etici, deontologia e scetticismo professionale nell'ambito della revisione legale dei conti.

Quali sono i riferimenti UE?

Direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e Regolamento UE 537/2014 per gli enti di interesse pubblico (EIP).

Quali autorita vigilano?

Il MEF per i revisori non-EIP e la Consob per quelli che assumono incarichi su EIP, in coordinamento con Banca d'Italia e IVASS per i profili settoriali.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.