Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 80 Cont. Trib. – Entrata in vigore
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.
2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado […]. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Stesso numero, altri codici
- Art. 80 Codice Civile: Restituzione dei doni
- Articolo 80 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 80 Codice del Consumo: Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera
- Articolo 80 Codice della Strada: Revisioni
- Articolo 80 Codice di Procedura Civile: Provvedimento di nomina del curatore speciale
- Articolo 80 Codice di Procedura Penale: Richiesta di esclusione della parte civile
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.