Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 266 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Campo di applicazione

In vigore dal 15/05/2008

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati.

In sintesi

  • L'art. 266 del TU Sicurezza definisce il campo di applicazione del Titolo X sulla protezione da agenti biologici.
  • Le norme si applicano a tutte le attivita lavorative in cui vi e rischio di esposizione ad agenti biologici.
  • Restano ferme le discipline speciali su microrganismi geneticamente modificati e organismi GM.
  • Adotta un criterio oggettivo: rileva la presenza del rischio, non il tipo di settore.
  • Fonda l'obbligo di valutazione del rischio biologico per il datore di lavoro.
Indice dei contenuti

L'art. 266 del D.Lgs. 81/2008 apre il Titolo X del Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dedicato alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici. La disposizione svolge la funzione, tipica delle norme di apertura, di delimitare l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina: chiarisce a quali attivita le successive regole di prevenzione si rivolgono.

Un criterio di applicazione fondato sul rischio

Il primo comma stabilisce che le norme del Titolo si applicano a tutte le attivita lavorative nelle quali vi e rischio di esposizione ad agenti biologici. La scelta legislativa e significativa: il criterio non e settoriale ma oggettivo e funzionale. Non rilevano il comparto produttivo o la natura dell'impresa, bensi la concreta possibilita che il lavoratore entri in contatto con agenti biologici. Cio amplia notevolmente la portata della disciplina, che investe ambiti tanto evidenti, come quello sanitario o di laboratorio, quanto meno intuitivi, come l'agricoltura, la gestione dei rifiuti o la depurazione delle acque.

La nozione di agente biologico

La disciplina del Titolo X poggia su una nozione tecnica di agente biologico, comprensiva di microrganismi, colture cellulari ed endoparassiti umani che possano provocare infezioni, allergie o intossicazioni. La latitudine della definizione spiega l'ampiezza del campo di applicazione fissato dall'art. 266: ovunque tali agenti possano essere presenti come fattore di rischio lavorativo, scattano gli obblighi di valutazione e prevenzione.

Il rapporto con le discipline speciali

Il secondo comma introduce una clausola di salvezza: restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. La norma evita cosi sovrapposizioni con discipline tecniche specifiche, che continuano a regolare i propri ambiti. Si delinea un rapporto di specialita: il Titolo X detta la disciplina generale del rischio biologico, mentre le normative sugli OGM mantengono autonomia.

Le implicazioni per il datore di lavoro

L'individuazione del campo di applicazione non e fine a se stessa: da essa discende il dovere del datore di lavoro di verificare, in sede di valutazione dei rischi, se nella propria attivita sussista un rischio di esposizione ad agenti biologici. Ove tale rischio emerga, trovano applicazione gli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal Titolo, dalla riduzione del rischio alla sorveglianza sanitaria, dall'informazione alla formazione dei lavoratori.

La logica preventiva del Testo unico

L'art. 266 esprime la filosofia di fondo del D.Lgs. 81/2008: la tutela non si attiva in base a categorie astratte, ma in funzione del rischio effettivamente presente. Questo approccio responsabilizza il datore di lavoro, che e tenuto a una valutazione concreta e aggiornata, e amplia la protezione a tutti i contesti in cui il pericolo biologico possa manifestarsi, anche al di la dei settori tradizionalmente associati a tale rischio.

Un presidio trasversale di salute pubblica

L'ampiezza del campo di applicazione conferisce alla disciplina una valenza che trascende il singolo rapporto di lavoro: prevenire l'esposizione ad agenti biologici significa anche contenere la diffusione di infezioni e tutelare, indirettamente, la collettivita. In questo senso l'art. 266 si colloca all'incrocio tra diritto del lavoro e tutela della salute pubblica.

Domande frequenti

A quali attivita si applica il Titolo X del TU Sicurezza?

A tutte le attivita lavorative nelle quali vi e rischio di esposizione ad agenti biologici, secondo un criterio oggettivo fondato sul rischio e non sul settore di appartenenza.

Il campo di applicazione e limitato al settore sanitario?

No. Il criterio e funzionale al rischio: la disciplina investe anche agricoltura, gestione dei rifiuti, depurazione delle acque e ogni altro contesto in cui possa esservi esposizione ad agenti biologici.

Cosa prevede la clausola di salvezza del secondo comma?

Restano ferme le disposizioni speciali di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi GM.

Quale obbligo deriva al datore di lavoro?

Il datore deve verificare, nella valutazione dei rischi, se sussista un rischio di esposizione ad agenti biologici e, in caso affermativo, applicare le misure di prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria del Titolo.

Cosa si intende per agente biologico?

In linea generale, microrganismi, colture cellulari ed endoparassiti umani capaci di provocare infezioni, allergie o intossicazioni; la latitudine della nozione spiega l'ampiezza del campo di applicazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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