← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • La norma estende alle false comunicazioni sociali la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p.
  • Il giudice deve valutare in modo prevalente l'entità del danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.
  • Si applica ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c., ossia alle false comunicazioni sociali in forma base e attenuata.
  • Il criterio del danno patrimoniale assume rilievo centrale rispetto agli altri parametri ordinari dell'art. 131-bis c.p.
  • La valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve motivare la propria decisione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2621-ter c.c. – Non punibilità per particolare tenuità

Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis .

In sintesi

  • La norma estende alle false comunicazioni sociali la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p.
  • Il giudice deve valutare in modo prevalente l'entità del danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.
  • Si applica ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c., ossia alle false comunicazioni sociali in forma base e attenuata.
  • Il criterio del danno patrimoniale assume rilievo centrale rispetto agli altri parametri ordinari dell'art. 131-bis c.p.
  • La valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve motivare la propria decisione.

Art. 2621-ter c.c. regola la non punibilità per particolare tenuità del fatto di falsità nelle comunicazioni.

Ratio della norma

L'art. 2621-ter c.c. è stato introdotto per bilanciare l'estensione della punibilità delle false comunicazioni sociali operata dalla riforma del 2015 con uno strumento deflattivo del processo penale. La norma riconosce che, in presenza di illeciti di modesta offensività concreta, l'intervento penale può risultare sproporzionato rispetto al disvalore del fatto. Il legislatore ha così adattato il generale istituto della tenuità del fatto alle specificità del diritto penale societario, individuando nel danno patrimoniale il parametro più idoneo a misurare l'effettiva lesività della condotta.

Analisi del testo

La disposizione richiama espressamente l'art. 131-bis c.p., che disciplina in via generale la non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma introduce una regola speciale: il giudice deve valutare 'in modo prevalente' l'entità del danno cagionato. L'avverbio 'prevalente' non esclude il ricorso agli altri indici dell'art. 131-bis c.p. (modalità della condotta, grado di colpevolezza), ma impone di accordare a essi un peso secondario rispetto alla componente patrimoniale. I soggetti danneggiati rilevanti sono tassativamente indicati: la società, i soci e i creditori.

Quando si applica

La norma si applica, in linea generale, quando le false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c. abbiano cagionato un danno patrimoniale di entità oggettivamente modesta. Tipicamente, il giudice ne valuta l'applicabilità nella fase dibattimentale o in sede di richiesta di archiviazione, dopo aver accertato la sussistenza del fatto e la sua attribuibilità all'imputato. Non è applicabile, secondo l'orientamento prevalente, in presenza di condotte abituali o di danni significativi al patrimonio sociale o dei creditori.

Connessioni con altre norme

L'art. 2621-ter c.c. si inserisce in un sistema coordinato: l'art. 2621 c.c. disciplina le false comunicazioni sociali in forma ordinaria; l'art. 2621-bis c.c. prevede la fattispecie attenuata per i fatti di lieve entità; l'art. 131-bis c.p. stabilisce i criteri generali della non punibilità per tenuità. Il rapporto con l'art. 2621-bis c.c. è di particolare rilievo: entrambe le norme mirano a graduare la risposta sanzionatoria, ma operano su piani diversi, l'attenuante incide sulla pena, mentre la tenuità del fatto esclude la punibilità.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, amministratore, commette una falsità nella comunicazione sociale di danno minimo. Il giudice valuta prevalentemente l'entità del danno cagionato a società, soci e creditori per applicare la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

Caso 2: Caio è imputato di reato di cui agli artt

2621 o 2621-bis. Se la condotta risulta di tenuità particolare e il danno è irrisorio, il giudice può escludere la punibilità secondo i criteri dell'art. 131-bis c.p.

Domande frequenti

Che cos'è la non punibilità per particolare tenuità del fatto nell'art. 2621-ter c.c.?

È una causa di non punibilità che il giudice può applicare alle false comunicazioni sociali quando il danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori risulta di entità particolarmente ridotta, secondo i criteri dell'art. 131-bis c.p.

Qual è il criterio principale che il giudice deve valutare ai sensi dell'art. 2621-ter c.c.?

La norma stabilisce che il giudice deve valutare 'in modo prevalente' l'entità del danno patrimoniale causato alla società, ai soci o ai creditori, rispetto agli altri parametri ordinariamente previsti dall'art. 131-bis c.p.

A quali reati si applica l'art. 2621-ter c.c.?

La disposizione si applica ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c., ossia alle false comunicazioni sociali nella forma ordinaria e nella forma attenuata prevista per i fatti di lieve entità.

Qual è la differenza tra l'art. 2621-bis e l'art. 2621-ter c.c.?

L'art. 2621-bis c.c. è una circostanza attenuante che riduce la pena per i fatti di lieve entità. L'art. 2621-ter c.c. consente invece di escludere del tutto la punibilità quando il fatto è di particolare tenuità, operando su un piano diverso rispetto alla graduazione della pena.

La tenuità del fatto può essere riconosciuta anche in presenza di condotte reiterate?

In linea generale, l'art. 131-bis c.p. esclude l'applicabilità dell'istituto in caso di comportamento abituale. Pertanto, salvo casi particolari, la non punibilità per particolare tenuità non è riconoscibile quando le false comunicazioni abbiano carattere reiterato o sistematico.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.