Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 608 c.p.p. – Ricorso del pubblico ministero

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Ricorso del pubblico ministero

1. Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile.

1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.

3. COMMA SOPPRESSO DAL D. LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51.

4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall’articolo 569 e da altre disposizioni di legge.

In sintesi

  • Ricorso esclusivo del pubblico ministero per cassazione
  • Applicabile a sentenze di condanna e proscioglimento in appello
  • Procuratore generale presso Corte di Appello competente
  • Procuratore della Repubblica per sentenze inappellabili
  • Ricorso possibile anche per casi speciali ex art. 569
Indice dei contenuti

Il procuratore generale può ricorrere per cassazione contro sentenze di condanna o proscioglimento in appello.

Ratio

L'articolo 608 c.p.p. riconosce al pubblico ministero (nei suoi diversi livelli istituzionali) il diritto di ricorrere per cassazione contro decisioni sfavorevoli, per garantire l'applicazione corretta della legge penale e tutelare l'interesse pubblico alla repressione del crimine. Questo diritto, appartenente solo alla pubblica accusa, riflette l'asimmetria processuale tipica del rito accusatorio dove il PM agisce come titolare dell'azione penale.

Analisi

Il comma 1 attribuisce al procuratore generale presso la Corte di Appello il ricorso contro ogni sentenza di condanna o proscioglimento pronunciata in grado di appello oppure inappellabile. Il comma 2 estende il diritto al procuratore della Repubblica presso il tribunale, limitatamente a sentenze inappellabili. Il comma 4 prevede ulteriori ipotesi di ricorso disciplinate dall'articolo 569 e altre disposizioni. La struttura è gerarchica: procuratore generale ha maggior ampiezza di ricorso, procuratore della Repubblica ha competenza su sentenze inappellabili.

Quando si applica

Il ricorso si propone quando il PM ritiene che la sentenza sia affetta da vizi di diritto o di motivazione. Esempi: una Corte di Appello conferma un'assoluzione senza motivazione adeguata sul diritto; una Corte di Assise condanna ma commette errore nella qualificazione del reato; un tribunale monocratico applica una pena sproporzionata. In questi casi il procuratore della Repubblica (per sentenze inappellabili) o il procuratore generale (per qualunque sentenza) può ricorrere in cassazione per chiedere l'annullamento.

Connessioni

Rimandi essenziali: art. 569 (ricorsi straordinari), art. 604 (motivi di ricorso), art. 605 (sentenza di appello), art. 593 (sentenza inappellabile). Collegato anche al regime di ricorso della parte civile (art. 592) e alle impugnazioni generali (art. 533-535 per le tipologie di sentenze).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è condannato in primo grado per furto; la Corte di Appello lo assolve con sentenza lacunosa che non affronta puntualmente la prova della configurazione dolosa. Il procuratore della Repubblica ritiene che l'assoluzione sia nulla per difetto di motivazione su un punto decisivo. Ricorre per cassazione ex art. 608: la Cassazione accoglie il ricorso e rimanda a un'altra sezione della Corte di Appello per correggere il vizio.

Caso 2: Caso 2

Caio è giudicato da un tribunale monocratico (non in appello) per fattispecie di peculato; è assolto con ordinanza che non riteiene provate le imputazioni. L'imputazione era inappellabile. Il procuratore della Repubblica, accertato che il giudice ha commesso errore materiale nella data del fatto, ricorre in cassazione ex art. 608 comma 2 per ottenere la rettificazione o l'annullamento parziale della sentenza.

Domande frequenti

Chi può ricorrere in cassazione: solo il PM o anche la difesa dell'imputato?

Secondo l'articolo 608, il ricorso per cassazione in questa forma spetta esclusivamente al pubblico ministero nei suoi gradi (procuratore della Repubblica e procuratore generale). La difesa dell'imputato ricorre in cassazione secondo le regole diverse di cui all'articolo 606.

Se il PM ricorre per cassazione, deve farlo entro termini precisi?

Sì, il ricorso deve rispettare i termini di proposizione ordinari (30 giorni dalla notificazione della sentenza). L'art. 608 non dà privilege di termini dilazionati al PM: è soggetto ai termini comuni.

Il ricorso del PM può riguardare anche sentenze di assoluzione?

Sì, esplicitamente. L'articolo 608 comma 1 menziona 'contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento' (proscioglimento = assoluzione nel merito). Il PM può ricorrere se ritiene l'assoluzione illegittima per vizi processuali o errori di diritto.

Qual è la differenza tra procuratore della Repubblica e procuratore generale per il ricorso?

Il procuratore della Repubblica ricorre solo contro sentenze inappellabili; il procuratore generale, invece, può ricorrere contro sentenze in appello oppure inappellabili, avendo ambito più vasto.

Se il PM ricorre e la Cassazione riforma la sentenza, cosa accade all'imputato?

Dipende dal tipo di riforma: se la Cassazione rimanda a nuovo giudizio (annullamento con rinvio), il procedimento riprende davanti a un giudice diverso. Se annulla senza rinvio, la decisione diventa definitiva. Se rettifica solo la pena, questa entra in esecuzione secondo il nuovo quantum.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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