Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 455 c.p.p. – Decisione sulla richiesta di giudizio immediato
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Decisione sulla richiesta di giudizio immediato
1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero
1-bis. Nei casi di cui all’articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 454 - Art. 454 c.p.p.: Presentazione della richiesta del pubblico mini→Cod. proc. pen. art. 456 - Articolo 456 Codice di Procedura Penale: Decreto di giudizio imme…→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 453 c.p.p.: Casi e modi di giudizio immediato→Articolo 457 Codice di Procedura Penale: Trasmissione degli atti→Articolo 452 Codice di Procedura Penale: Trasformazione del rito→Art. 458 c.p.p.: Richiesta di giudizio abbreviato→Art. 451 c.p.p.: Svolgimento del giudizio direttissimo→Art. 459 c.p.p.: Casi di procedimento per decreto→Art. 450 c.p.p.: Instaurazione del giudizio direttissimo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice decide sulla richiesta di giudizio immediato entro cinque giorni, disponendo il giudizio oppure rigettando la richiesta e trasmettendo gli atti al pubblico ministero.
Ratio
L'articolo 455 attua il principio della celerità procedurale, stabilendo un termine breve entro il quale il giudice deve valutare la richiesta di giudizio immediato presentata dal pubblico ministero. Il giudice effettua una verifica sommaria della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, senza entrare nel merito della colpevolezza o innocenza dell'imputato.
Analisi
Il comma 1 prevede un termine perentorio di cinque giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Il giudice può emettere decreto che dispone il giudizio immediato (esito positivo) ovvero rigettare la richiesta e ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero (esito negativo). La decisione è presa in camera di consiglio, senza necessità di contraddittorio con le parti.
Quando si applica
Si applica dopo la trasmissione della richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero. Il giudice valuta se sussistono i presupposti per il giudizio immediato, considerando ad esempio l'esistenza di una prova manifesta di responsabilità. In caso di rigetto, gli atti ritornano al pubblico ministero per procedere secondo il rito ordinario.
Connessioni
Rimanda all'art. 454 c.p.p. (trasmissione della richiesta), all'art. 429 c.p.p. (contenuto e requisiti del decreto), all'art. 419 c.p.p. (giudizio immediato richiesto dall'imputato) e all'art. 415-bis c.p.p. (giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Il pubblico ministero trasmette richiesta di giudizio immediato il 5 maggio per Tizio, accusato di rapina a mano armata. Il giudice per le indagini preliminari riceve la richiesta il 6 maggio. Entro il 10 maggio, il giudice valuta se sussiste prova manifesta della responsabilità. Ritiene che gli elementi raccolti (testimonianze, identificazione, video di sorveglianza) siano sufficienti e emette decreto che dispone il giudizio immediato, fissando l'udienza dibattimentale.
Caso 2: Caio è indagato per riciclaggio di denaro
Il pubblico ministero presenta richiesta di giudizio immediato il 20 giugno. Il giudice per le indagini preliminari, esaminato il fascicolo, ritiene che i dati investigativi siano incompleti e non sia provata la consapevolezza di Caio circa l'origine illecita delle somme. Il giudice rigetta la richiesta il 24 giugno, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero, che continuerà con l'udienza preliminare.
Domande frequenti
Quali sono i criteri del giudice per accogliere o rigettare la richiesta?
Il giudice valuta se sussistono i presupposti per il giudizio immediato, in particolare l'esistenza di una prova manifesta della responsabilità dell'imputato, senza effettuare una valutazione nel merito della colpevolezza.
La decisione del giudice è ricorribile?
Il rigetto della richiesta è generalmente ricorribile mediante ricorso per cassazione se fondato su errata interpretazione delle condizioni di ammissibilità. Il decreto che dispone il giudizio immediato è invece impugnabile dall'imputato mediante le vie processuali ordinarie.
Quale procedura segue il giudice per decidere?
Il giudice decide in camera di consiglio, acquisendo il fascicolo trasmesso dal pubblico ministero. Non è previsto un contraddittorio formale tra le parti per la valutazione della richiesta.
Se la richiesta è rigettata, cosa accade dopo?
Gli atti sono trasmessi al pubblico ministero, che procede secondo il rito ordinario, cioè convocando l'imputato per l'udienza preliminare davanti al giudice per le indagini preliminari.
Il termine di cinque giorni è dilazionabile?
No, il termine è perentorio e non sospendibile. Se il giudice non decide entro cinque giorni, si applica il principio della decadenza e il procedimento prosegue secondo il rito ordinario.