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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il giudice ordina la perizia con decreto motivato contenente nome perito, oggetto indagini e data della comparizione
  • Il giudice ha poteri di ufficio per disporre perizie senza dovere attendere richiesta delle parti
  • Il giudice cita il perito secondo le norme sulle citazioni (art. 398 cpp) e provvede alla comparizione delle persone sottoposte ad esame
  • Il giudice adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione corretta delle operazioni peritali

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 224 c.p.p. – Provvedimenti del giudice

Testo vigente — D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Provvedimenti del giudice

1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.

2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all’esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l’esecuzione delle operazioni peritali.

Commento

Il giudice dispone perizie con ordinanza motivata, nomina il perito, fissa il luogo e data dell'esame, e dispone la citazione del perito e la comparizione dell'imputato.

Ratio

La perizia è mezzo di prova tecnico volto a chiarire fatti che richiedono competenze specifiche. L'articolo 224 cpp disciplina il potere del giudice di ordinarla autonomamente, garantendo che questioni tecnico-scientifiche complesse siano affidate a soggetti competenti anche quando le parti non lo richiedono. Questo assicura che la ricerca della verità non dipenda solo dalla volontà processuale delle parti.

Analisi

L'articolo si divide in due commi. Il primo stabilisce che il giudice dispone la perizia tramite ordinanza motivata (decreto ordinatorio), contenente: identificazione del perito (nome, specialità), sommaria indicazione dell'oggetto delle indagini (le domande tecniche cui il perito deve rispondere), luogo, data e ora fissati per la comparizione. Il comma 2 prescrive che il giudice citi il perito alle norme su citazione (art. 398 cpp) e adotta provvedimenti per consentire la comparizione delle persone sottoposte all'esame peritale (imputato, testimoni, parti civili). Il giudice rimane anche libero di disporre ogni ulteriore misura tecnica necessaria (rilievi fotografici, prelievi biologici, ecc.).

Quando si applica

La norma si applica quando la decisione del processo dipende da questioni di fatto ove occorre competenza tecnica: medicina legale (autopsie, lesioni), tossicologia (perizie su droga), informatica (reati telematici), ingegneria (incidenti), contabilità (frodi). Esempi: perizia autoptica per determinare causa morte, perizia psichiatrica per valutare imputabilità, perizia su falsificazione di documenti.

Connessioni

L'articolo 224 si integra con gli articoli 190 cpp (diritti delle parti nel mezzo di prova), 398 cpp (citazione degli imputati e testimoni), 468 cpp (diritti della difesa nella perizia), 508 cpp (criteri di valutazione della prova peritale). Rimanda inoltre al Codice penale per i reati correlati a falsa perizia (art. 372 cp) e ai regolamenti tecnici specifici per ogni specialità peritale.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

In un procedimento per omicidio, il giudice dispone perizia autoptica per chiarire se la morte è stata causata dalle coltellate indicate in atto o da un'altra causa. Emette ordinanza motivata con la nomina del medico legale, l'indicazione delle domande tecniche specifiche (natura, direzione, profondità delle ferite), la data e il luogo dell'autopsia. Il perito è citato e deve comparire. Tizio, l'imputato, è informato e ha diritto di partecipare all'esame autoptico tramite il suo difensore.

Caso 2: Caso 2

Un processo per appropriazione indebita richiede chiarimento sulla falsificazione di documenti contabili. Il giudice dispone una perizia calligrafica e contabile. Emette ordinanza che nomina due periti (uno calligrafo, uno commercialista), indica l'oggetto (verifica della firma su assegni, riconciliazione contabile), fissa il luogo (ufficio peritale) e la data. Caio, proprietario della ditta, è convocato per partecipare all'esame dei documenti e fornire chiarimenti.

Domande frequenti

Il giudice può ordinarmi una perizia anche se né io né la controparte l'abbiamo richiesta?

Sì, il giudice ha il potere di disporre perizie di ufficio secondo l'art. 224 cpp, indipendentemente dalla volontà delle parti. Lo fa quando ritiene che questioni tecniche siano rilevanti per decidere il caso.

Come viene scelto il perito e posso proporre alternativa?

Il giudice nomina il perito nell'ordinanza. Potete presentare osservazioni e proporre periti di vostra fiducia prima che il giudice decida definitivamente. Se il giudice accoglie la vostra richiesta, il nuovo perito viene nominato.

Devo partecipare alla perizia se sono imputato?

Potete partecipare tramite il vostro difensore. Il giudice fissa il luogo e l'ora, e voi siete convocati. Se non presentate buona causa di impedimento, la mancata partecipazione non blocca la perizia, ma il vostro avvocato può contestarla in dibattimento.

Se il perito non si presenta alla perizia, cosa succede?

Il giudice può aggiornare la perizia a data successiva. Se il perito manca ripetutamente senza causa legittima, può essere sanzionato per contumacia. Il giudice nomina un altro perito.

Posso avere una copia della perizia prima che sia discussa in dibattimento?

Sì, il diritto di difesa vi garantisce accesso alla perizia completa. Il vostro avvocato riceverà copia della relazione peritale e avrà tempo per controbatterla in dibattimento con domande al perito.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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