Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 80 c.p.p. – Richiesta di esclusione della parte civile

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Richiesta di esclusione della parte civile

1. Il pubblico ministero, l’imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.

2. Nel caso di costituzione di parte civile per l’udienza preliminare, la richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento.

3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta è proposta oralmente a norma dell’articolo 491 comma 1.

4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.

5. L’esclusione della parte civile ordinata nell’udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484.

In sintesi

  • Richiesta di esclusione deve essere motivata e può provenire da PM, imputato o responsabile civile
  • Termine e modalità variano secondo il momento processuale (udienza preliminare o dibattimento)
  • Il giudice decide senza ritardo mediante ordinanza
  • L'esclusione in udienza preliminare non impedisce successiva costituzione fino all'articolo 484
Indice dei contenuti

Il PM, l'imputato e il responsabile civile possono chiedere l'esclusione della parte civile mediante richiesta motivata proposta ai termini processuali fissati.

Ratio

La norma protegge l'imputato e il responsabile civile da interferenze di soggetti che non hanno leg ittimazione a costituirsi parte civile o che pongono questioni di conflitto, impedendo che il processo penale sia appesantito da parti civili improprie. La decisione senza ritardo garantisce celerità e non consente al giudice dilazioni ingiustificate.

Analisi

Il comma 1 attribuisce il diritto di esclusione a PM, imputato e responsabile civile. Il comma 2 stabilisce che se la costituzione avviene in udienza preliminare (artt. 416 ss.), la richiesta di esclusione deve essere proposta non oltre il momento degli accertamenti relativi alle costituzioni di parti (art. 420), o nel dibattimento a norma dell'articolo 491 comma 1 (oralmente). Il comma 3 aggiunge che se la costituzione avviene negli atti preliminari al dibattimento (artt. 465-469) o negli atti introduttivi del dibattimento (artt. 478-495), la richiesta segue l'art. 491 comma 1. Il comma 4 prescrive decisione senza ritardo mediante ordinanza. Il comma 5 chiarisce che l'esclusione in udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino all'articolo 484.

Quando si applica

Quando il PM accerta che il costituito parte civile non è legittimato (ad es., non è vittima del reato), oppure quando l'imputato contesta la legittimazione della parte civile ritenendo che quest'ultima sia in conflitto di interessi. Ad esempio, in un procedimento per violenza domestica, il marito denunziato chiede l'esclusione della moglie parte civile laddove sussista riconciliazione e perdono formale, oppure un'associazione non sia titolare di un diritto direttamente lesionato.

Connessioni

Strettamente correlato agli articoli 76-79 (costituzione e capacità di parte civile), 81 (esclusione d'ufficio), 82 (revoca), 416-425 (udienza preliminare), 465-495 (dibattimento), articolo 491 (accertamenti e questioni preliminari nel dibattimento).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

In un procedimento per furto di macchinari industriali presso una fabbrica, la società proprietaria (Tizio S.p.A.) si costituisce parte civile. Durante l'udienza preliminare, l'imputato (muratore della zona che ha confessato il furto) produce documentazione provando che il proprietario della fabbrica ha rinunciato pubblicamente alla denuncia e ha raggiunto un accordo transattivo col denunziante. L'imputato richiede al giudice l'esclusione della parte civile Tizio S.p.A., poiché la situazione è stata già risolta civilmente. Il giudice, assunte le informazioni, emana ordinanza senza ritardo escludendo la parte civile dall'udienza preliminare. Tuttavia, la Tizio S.p.A. rimane libera di costituirsi di nuovo in dibattimento fino all'articolo 484.

Caso 2: Caso 2

In un procedimento per truffa ai danni di una società, una piccola organizzazione di difesa dei consumatori chiede di costituirsi parte civile pur non essendo vittima diretta del reato. L'imputato oppone eccezione di legittimazione: l'associazione rappresenta generici diritti dei consumatori, non il danno diretto subito da soggetti specifici. Il PM concorda sull'inammissibilità. Nel dibattimento, prima degli accertamenti relativi alle parti, l'imputato ripropone la richiesta di esclusione oralmente a norma dell'articolo 491 comma 1. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza, accogliendo la richiesta e ordinando l'esclusione dell'associazione per mancanza di legittimazione diretta.

Domande frequenti

Chi può chiedere l'esclusione di una parte civile?

Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile. Devono presentare una richiesta motivata indicando le ragioni (mancanza di legittimazione, difetto di capacità, conflitto di interessi, ecc.).

Entro quando devo chiedere l'esclusione se la parte civile si è costituita in udienza preliminare?

Entro il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti in udienza preliminare (articolo 420), oppure in dibattimento oralmente a norma dell'articolo 491 comma 1.

Se il giudice esclude la parte civile in udienza preliminare, è definitivo?

No, l'esclusione in udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione in dibattimento fino all'articolo 484. La parte civile può provare a costituirsi di nuovo con nuovi elementi.

Come decide il giudice sulla richiesta di esclusione?

Mediante ordinanza, senza ritardo. La decisione deve essere rapida e motivata; il giudice non può dilazionare la decisione.

Posso impugnare l'ordinanza di esclusione della parte civile?

Sì, secondo le regole del CPP sulle impugnazioni di ordinanze. Puoi ricorrere in appello o in Cassazione se sussistono i motivi previsti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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