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Art. 42 Cod. Consumo – Inadempimento del fornitore
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.
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In sintesi
L'art. 42 Cod. Consumo tutela il consumatore quando il fornitore inadempiuto ha contrattato credito esclusivo, estendendo la responsabilità al finanziatore.
Ratio
La norma protegge il consumatore dal rischio di restare privo di rimedi quando il fornitore inadempiuto ha operato nel circuito di finanziamenti gestiti in esclusiva da un terzo. Riflette il principio di solidarietà della filiera creditizia e commerciale: chi gestisce il flusso di credito risponde delle conseguenze dell'inadempienza del soggetto che lo alimenta.
Analisi
Il comma 1 dell'art. 42 pone tre condizioni cumulative: (a) inadempimento del fornitore; (b) costituzione in mora inutile del consumatore; (c) accordo di esclusiva tra fornitore e finanziatore. Il credito agibile è limitato all'importo del credito concesso. La responsabilità si propaga anche ai cessionari dei diritti, creando una catena di responsabili solidali lungo la filiera finanziaria.
Quando si applica
Si applica nei contratti di vendita o prestazione di servizi finanziati con accordo di esclusiva. Esempio: Tizio acquista un impianto solare dal rivenditore Caio, finanziato da BancaX in esclusiva. Caio non installa l'impianto. Dopo messa in mora inutile, Tizio agisce contro BancaX per il corrispettivo della fideiussione. La norma abilita questa azione, purché Caio e BancaX avessero accordo esclusivo.
Connessioni
Rinvia direttamente al Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993, artt. 144-145) per le sanzioni amministrative. Correla con artt. 17-20 Cod. Consumo (garanzie beni) e con la disciplina generale dell'inadempimento nel codice civile (artt. 1453 ss.). Si collega anche alla Direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo, recepita nel TUB.
Domande frequenti
Posso agire contro il finanziatore se il fornitore inadempiuto?
Sì, se c'è accordo esclusivo di credito tra fornitore e finanziatore e hai inutilmente messo in mora il fornitore. L'azione è limitata all'importo del credito concesso.
Cosa significa costituzione in mora inutile?
Significa aver notificato per iscritto al fornitore la richiesta di adempimento, ricevendo atto di rifiuto o risultando evidente l'impossibilità o l'inutilità di ulteriori tentativi.
Se il finanziatore cede i diritti a un terzo, questo rimane responsabile?
Sì. L'art. 42 estende espressamente la responsabilità anche al terzo cessionario dei diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.
Quali sono i limiti di questa azione?
L'azione è limitata all'importo del credito concesso; non è azione generale di responsabilità per danni. Serve solo a recuperare il credito finanziato.
Devo attendere sentenza contro il fornitore prima di agire sul finanziatore?
No. L'art. 42 consente di agire direttamente sul finanziatore dopo costituzione in mora inutile del fornitore, senza attendere processo.
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