Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42 Cod. Consumo – Inadempimento del fornitore
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.
Vedi anche
→Cod. consumo art. 41 - Art. 41 Cod.Cons.: Tasso annuo effettivo globale e pubblicità→Cod. consumo art. 43 - Articolo 43 Codice del Consumo: Rinvio al testo unico bancario→T.U. Edilizia art. 1 - Art. 1 TUE - Ambito di applicazione→Cost. art. 32 - Tutela della salute→Articolo 40 Codice del Consumo: Credito al consumo→Art. 44 Cod.Cons.: Contratti negoziati nei locali commerciali. R→Articolo 39 Codice del Consumo: Regole nelle attività commerciali→Articolo 45 Codice del Consumo: Campo di applicazione→Art. 38 Codice del Consumo: Rinvio→Articolo 46 Codice del Consumo: Esclusioni→Articolo 37 Codice del Consumo: Azione inibitoria→Articolo 47 Codice del Consumo: Informazione sul diritto di recesso
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 42 Cod. Consumo tutela il consumatore quando il fornitore inadempiuto ha contrattato credito esclusivo, estendendo la responsabilità al finanziatore.
Ratio
La norma protegge il consumatore dal rischio di restare privo di rimedi quando il fornitore inadempiuto ha operato nel circuito di finanziamenti gestiti in esclusiva da un terzo. Riflette il principio di solidarietà della filiera creditizia e commerciale: chi gestisce il flusso di credito risponde delle conseguenze dell'inadempienza del soggetto che lo alimenta.
Analisi
Il comma 1 dell'art. 42 pone tre condizioni cumulative: (a) inadempimento del fornitore; (b) costituzione in mora inutile del consumatore; (c) accordo di esclusiva tra fornitore e finanziatore. Il credito agibile è limitato all'importo del credito concesso. La responsabilità si propaga anche ai cessionari dei diritti, creando una catena di responsabili solidali lungo la filiera finanziaria.
Quando si applica
Si applica nei contratti di vendita o prestazione di servizi finanziati con accordo di esclusiva. Esempio: Tizio acquista un impianto solare dal rivenditore Caio, finanziato da BancaX in esclusiva. Caio non installa l'impianto. Dopo messa in mora inutile, Tizio agisce contro BancaX per il corrispettivo della fideiussione. La norma abilita questa azione, purché Caio e BancaX avessero accordo esclusivo.
Connessioni
Rinvia direttamente al Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993, artt. 144-145) per le sanzioni amministrative. Correla con artt. 17-20 Cod. Consumo (garanzie beni) e con la disciplina generale dell'inadempimento nel codice civile (artt. 1453 ss.). Si collega anche alla Direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo, recepita nel TUB.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 288/2013
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Gazzetta Ufficiale
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio sottoscrive un contratto di vendita di attrezzatura industriale con Caio, con finanziamento in esclusiva di BancaY. Dopo tre mesi, Caio non consegna l'attrezzatura. Tizio mette in mora Caio per iscritto; Caio rimane inerte. Invoca allora la responsabilità di BancaY in base all'art. 42, poiché stipulato accordo esclusivo. BancaY è tenuta a rispondere sino al limite del credito concesso.
Caso 2: Caso 2
Sempronio compra un corso di formazione professionale da Mevio SpA, finanziato in esclusiva con InterbancaZ. Mevio non eroga il corso. Sempronio costituisce in mora Mevio senza esito. Agisce allora contro InterbancaZ. Se InterbancaZ aveva ceduto i diritti a un fondo di crediti secondari, quest'ultimo subisce la responsabilità in virtù della norma che ne estende l'applicazione ai cessionari.
Domande frequenti
Posso agire contro il finanziatore se il fornitore inadempiuto?
Sì, se c'è accordo esclusivo di credito tra fornitore e finanziatore e hai inutilmente messo in mora il fornitore. L'azione è limitata all'importo del credito concesso.
Cosa significa costituzione in mora inutile?
Significa aver notificato per iscritto al fornitore la richiesta di adempimento, ricevendo atto di rifiuto o risultando evidente l'impossibilità o l'inutilità di ulteriori tentativi.
Se il finanziatore cede i diritti a un terzo, questo rimane responsabile?
Sì. L'art. 42 estende espressamente la responsabilità anche al terzo cessionario dei diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.
Quali sono i limiti di questa azione?
L'azione è limitata all'importo del credito concesso; non è azione generale di responsabilità per danni. Serve solo a recuperare il credito finanziato.
Devo attendere sentenza contro il fornitore prima di agire sul finanziatore?
No. L'art. 42 consente di agire direttamente sul finanziatore dopo costituzione in mora inutile del fornitore, senza attendere processo.
Fonti consultate: 2 fontei verificate