Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 48 Cost. – Titolo IV: rapporti politici

In vigore dal 1° gennaio 1948

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 2 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che abbiano compiuto 18 anni.
  • Il voto è personale, eguale, libero e segreto; il suo esercizio è dovere civico.
  • I cittadini residenti all'estero votano in un'apposita circoscrizione Estero con seggi assegnati per legge costituzionale.
  • Il diritto di voto può essere limitato solo per incapacità civile, sentenza penale irrevocabile o indegnità morale prevista dalla legge.
Indice dei contenuti

Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Sono elettori tutti i cittadini maggiorenni, uomini e donne.

Chi sono gli elettori

L'articolo 48 della Costituzione sancisce il suffragio universale: ogni cittadino italiano che abbia raggiunto la maggiore età, fissata a 18 anni dall'art. 2 del codice civile, è titolare del diritto di voto. La norma, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, ha superato definitivamente i limiti del passato regime censitario e ha parificato uomini e donne, riconoscendo a queste ultime il diritto di voto attivo già alle elezioni del 2 giugno 1946 per l'Assemblea Costituente.

I caratteri del voto: personalità, uguaglianza, libertà, segretezza

Il secondo comma individua quattro caratteri fondamentali. La personalità esclude la delega: nessuno può votare al posto di un altro. L'uguaglianza impone il principio «un uomo, un voto»: nessun voto vale più di un altro (divieto del voto plurimo). La libertà garantisce l'assenza di pressioni o condizionamenti nella formazione della volontà dell'elettore. La segretezza protegge l'elettore da ritorsioni, rendendo impossibile risalire alla scelta espressa. Il voto è inoltre qualificato come dovere civico: non un obbligo giuridico sanzionato, ma un imperativo morale e sociale che il legislatore può valorizzare senza imporre coercizioni.

Il voto degli italiani all'estero

Il terzo comma, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2000, tutela il diritto di voto dei cittadini residenti all'estero istituendo la circoscrizione Estero. Ad essa sono assegnati 12 seggi alla Camera e 6 al Senato (legge cost. n. 1/2001). Il voto avviene per corrispondenza secondo le modalità stabilite dalla legge n. 459/2001. La norma vuole garantire l'effettività del diritto, evitando che la lontananza fisica si traduca in esclusione dalla vita democratica.

Limitazioni al diritto di voto

Il quarto comma elenca tassativamente le cause che possono sospendere o privare del diritto di voto: incapacità civile (ad es. interdizione giudiziale), sentenza penale irrevocabile (es. pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici) e indegnità morale nei casi previsti dalla legge. Quest'ultima categoria, di carattere eccezionale, include ipotesi come la decadenza dal diritto di elettorato attivo prevista per alcune condanne definitive. Le limitazioni sono di stretta interpretazione: qualsiasi restrizione non espressamente prevista sarebbe incostituzionale.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 1/2014

ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha dichiarato l'illegittimita costituzionale di alcune disposizioni della legge elettorale (d.P.R. 361/1957) nella parte in cui prevedevano un premio di maggioranza senza soglia minima e liste bloccate lunghe che impedivano l'espressione delle preferenze. L'art. 48 Cost. sancisce il voto personale ed eguale, libero e segreto: la disciplina che comprime irragionevolmente la liberta dell'elettore di scegliere il candidato viola il principio di rappresentanza democratica.

Domande frequenti

Chi ha diritto di voto secondo l'art. 48 della Costituzione?

Tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che abbiano compiuto 18 anni. Il suffragio è universale e non dipende da reddito, istruzione o sesso.

In base all'art. 48 Cost., quali sono le caratteristiche del voto?

Il voto è personale (non delegabile), eguale (un voto per ciascuno), libero (senza condizionamenti) e segreto (nessuno può conoscere la scelta dell'elettore). È anche definito dovere civico.

Cosa prevede l'art. 48 comma 2 della Costituzione?

Stabilisce che il voto è personale ed eguale, libero e segreto, e che il suo esercizio è dovere civico. È il comma che descrive le garanzie qualitative del suffragio.

Gli italiani all'estero possono votare?

Sì. L'art. 48, terzo comma, Cost. garantisce il diritto di voto ai cittadini residenti all'estero attraverso la circoscrizione Estero, con 12 seggi alla Camera e 6 al Senato, votando per corrispondenza.

In quali casi si può perdere il diritto di voto?

Solo nei tre casi tassativi del quarto comma: incapacità civile (es. interdizione), sentenza penale irrevocabile che comporta la perdita del diritto, e indegnità morale nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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