Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 605-quater c.p. Costrizione al matrimonio di persona minorenne(2)

In vigore dal 1° luglio 1931

Se i reati di cui agli articoli 605-bis e 605-ter, sono commessi nei confronti di persona della famiglia, o di un minore di anni diciotto, o di una persona sottoposta alla propria autorità, tutela o curatela, o a sé affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, la pena della reclusione è da sei a quindici anni».

In sintesi

  • Criminalizzazione della costrizione al matrimonio forzato
  • Pena da tre a otto anni per violenza, minaccia, sfruttamento di religione o vulnerabilità
  • Applicabile anche a matrimoni celebrati all'estero
  • Tutela indipendente dal genere e stato civile attuale
  • Parte del quadro normativo contro la tratta di persone e la violenza di genere
Indice dei contenuti

Costrizione al matrimonio mediante violenza, minaccia, precetti religiosi o abuso di vulnerabilità punita con reclusione da tre a otto anni.

Ratio

L'articolo 605-bis incrimina il matrimonio forzato, riconosciuto come forma di schiavitù moderna e violazione grave dei diritti umani. Introdotto dal d.l. 93/2013 (legge Minniti), risponde all'impegno dell'Italia verso standard internazionali (Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne, Protocollo ONU sulla tratta) e comunitari. Il matrimonio forzato nega il consenso libero e consapevole, bene giuridico essenziale per la dignità della persona. La norma copre anche le unioni civili e non richiede celebrazione in Italia.

Analisi

La disposizione prevede un'unica pena: reclusione da tre a otto anni. Il reato si realizza attraverso plurimi mezzi di coazione: violenza (fisica), minaccia (di danno futuro), leva su precetti religiosi (sfruttamento di vincoli confessionali, diritto di famiglia islamico, cristiano, ecc.), sfruttamento di vulnerabilità (minorità, stato di difficoltà economica, isolamento sociale, dipendenza emotiva). Carattere essenziale: l'assenza di consenso libero. Non è rilevante se il matrimonio è celebrato in Italia o all'estero; la norma espressamente include quest'ultimo caso ('anche in un Paese estero'). L'unione civile è equiparata al matrimonio. Non è richiesta consumazione.

Quando si applica

Esempi concreti: padre che minaccia il figlio di morte se non sposa la ragazza scelta da lui; imam che persuade una adolescente rifugiata che il matrimonio forzato è obbligo religioso; comunità che esercita pressione sulla giovane donna straniera dipendente economicamente e socialmente; marito che minaccia il divorzio e reputazione alla moglie se non 'sposa di nuovo' il cugino secondo diritti tribali. L'elemento psicologico prevalente è l'assenza di scelta autonoma. Se la costrizione è reciproca fra il futuro sposo e la sposa, entrambi sono vittime, non colpevoli. Se uno costringe l'altro, solo il costrittore è responsabile.

Connessioni

Rimandi normativi: art. 605-ter c.p. (induzione al viaggio per matrimonio), art. 605-quater c.p. (aggravante per minore di 18 anni), art. 600 c.p. (riduzione in schiavitù), art. 603-bis c.p. (caporalato), art. 709 c.c. (volontà di matrimonio). Normativa su minori: art. 407 CPP (costrizione al matrimonio come rischio concreto per minore), art. 394 c.c. (interdizione come tutela). Riferimenti internazionali: Convenzione di Istanbul (art. 37), Protocollo ONU sulla tratta (art. 3), Direttiva UE 2011/36/UE.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio e sua moglie minacciano il loro figlio di disonorare la famiglia se non sposa la cugina di Tizio secondo il diritto consuetudinario. Con violenza (uno schiaffo nella stanza) e minacce ripetute ('se rifiuti ucciditi'), lo costringono a celebrare il matrimonio in Italia. Il figlio non lo vuole. Tizio e la moglie rispondono per costrizione al matrimonio, pena tre-otto anni. Che il matrimonio sia stato celebrato in Chiesa non importa: la costrizione è il reato, non l'assenza di cerimonia religiosa.

Caso 2: Caso 2

Caio, leader di una comunità religiosa fondamentalista, organizza matrimoni combinati fra giovani appartenenti alla comunità in Marocco. Convince una ragazza dicendo che il matrimonio è 'volontà di Dio' e che rifiutare comporta dannazione spirituale. Sfrutta il fatto che la ragazza, immigrata minorenne, dipende dalla comunità per vitto e alloggio. Caio risponde per costrizione al matrimonio mediante sfruttamento di precetti religiosi e vulnerabilità della minore, pena tre-otto anni (con possibile aggravante ex art. 605-quater).

Domande frequenti

Il matrimonio forzato è un reato se avviene consensualmente dopo?

Il reato è la costrizione, non il matrimonio stesso. Se inizialmente era forzato (violenza, minaccia, ricatto) ma poi la persona acconsente, il reato è comunque integrato. Il consenso successivo non cancella la costrizione iniziale.

Posso denunciare i miei genitori per avermi costretto al matrimonio?

Sì, puoi denunciare ai Carabinieri o alla Polizia. La relazione di parentela non elimina il reato. I genitori rispondono penalmente per costrizione al matrimonio, a prescindere dal vincolo familiare.

Un matrimonio combinato, anche se mi è piaciuto, è costrizione al matrimonio?

No, se il consenso è libero e consapevole. Matrimoni combinati da famiglie sono legittimi se chi si sposa è veramente d'accordo. Il reato scatta quando manca libertà: violenza, minaccia, ricatto, sfruttamento di vulnerabilità.

Che cosa significa 'precetti religiosi' come forma di costrizione?

Significa usare insegnamenti o comandamenti religiosi per persuadere forzatamente una persona. Esempio: dire che la religione proibisce il rifiuto di matrimonio e che rifiutare è peccato mortale. Lo sfruttamento della fede per negare il consenso è punibile.

Se il matrimonio forzato avviene all'estero, rimango protetto dalla legge italiana?

Sì, la norma copre esplicitamente matrimoni all'estero. Se sei cittadino italiano o la costrizione avviene in danno di un cittadino italiano, puoi denunciare e la legge italiana si applica.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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