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Testo dell'articoloVigente
Art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (, artigianali e industriali
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
).
Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari , artigianali e industriali è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari , artigianali e industriali .
In sintesi
Indice dei contenuti
Alterazione di indicazioni geografiche di prodotti agroalimentari: reclusione 2 anni, multa 20.000 euro.
Ratio
L'articolo 517-quater (introdotto nel 2006) risponde alla crescente sofisticazione delle frodi agroalimentari europee. Protegge investimenti pubblici in certificazioni geografiche (DOP, IGP, STG) e il reddito dei produttori legittimi. Una denominazione di origine è asset strategico: 'Parmigiano Reggiano', 'Prosecco', 'San Daniele' valgono miliardi. Il legislatore ha inteso punire severamente chi usurpa queste certificazioni, equiparando la condotta alla contraffazione di marchi.
Analisi
Elementi: (1) indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari; (2) protezione conforme a normative interne/comunitarie/internazionali; (3) contraffazione (falsa attribuzione) o alterazione (modifica della vera denominazione, es. 'Parmigiano della Reggia' per 'Parmigiano Reggiano'); (4) messa in circolazione (primo comma). Secondo comma: chi introduce/detiene/vende/circola i medesimi prodotti con indicazioni contraffatte è alla stessa pena. La pena è reclusione fino a 2 anni E multa fino a 20.000 euro. Non è prevista alternativa tra reclusione e multa (sono cumulative). Condizione: osservanza norme leggi interne, regolamenti comunitari, convenzioni internazionali sulla protezione (Accordi TRIPS, Reg. UE 1151/2012).
Quando si applica
Esempi concreti: fabbricare formaggio spacciato per 'Mozzarella di Bufala Campana DOP' usando latte veneto, commerciare prosciutto etichettato 'Culatello di Zibello IGP' quando prodotto a Bologna, vendere spumante non da Valdobbiadene come 'Prosecco di Valdobbiadene DOCG', esportare olio falsamente certificato 'Toscano IGP'. L'introduzione nel territorio nazionale da paesi terzi è reato. Anche il semplice possesso per vendita (es. deposito di 100 forme di parmigiano falso) configura il reato del secondo comma.
Connessioni
Distinzione da art. 517 c.p. (segni mendaci generici): qui la tutela è specializzata per indicazioni geografiche/denominazioni origine. Collegato a: art. 514 c.p. (contraffazione marchi, genera confusione sistematica), art. 517-ter c.p. (contraffazione indicazioni specifiche, successivo), Reg. UE 1151/2012 (disciplina DOP/IGP/STG), Accordi TRIPS WTO (protezione internazionale), Reg. UE 1169/2011 (etichettatura). Sanzioni civili parallele: sequestro merci, confisca, risarcimento.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, produttore di formaggi in Trentino, lavora latte di vacche non iscritte al registro della denominazione 'Trentingrana DOP' e confeziona formaggio secondo metodo DOP ma falsamente etichettato. Introduce nel mercato 50 forme. Scoperto da ASL e GdF, Tizio rischia reclusione fino a 2 anni e multa 20.000 euro. Non può allegare 'errore amministrativo' perché la DOP è sistema di protezione certificato e il dolo è provato dalla falsificazione etichette.
Caso 2: Caso 2
Caio importa from Vietnam alimenti etichettati 'Riso di Carnaroli Italiano IGP' quando il riso è vietnamita lavato e confezionato in busta italiana con falsa indicazione geografica. Detiene il carico in magazzino per distribuire alla GDO. Scoperto da Guardia di Finanza, Caio è perseguibile per contraffazione di indicazione geografica secondo il comma 2 (detenzione per vendita). Rischia identica pena: 2 anni reclusione e 20.000 euro multa.
Domande frequenti
Esattamente quale è la differenza tra DOP, IGP, STG? Tutti proteggono allo stesso modo penale?
DOP (Denominazione di Origine Protetta): origine geografica + metodo + controlli rigidi. IGP (Indicazione Geografica Protetta): almeno una fase di produzione nel territorio. STG (Specialità Tradizionale Garantita): metodo tradizionale, non necessariamente area geografica. Tutti sono protetti ex art. 517-quater con stessa pena.
Se cambio appena il nome (es. 'Parmigian Reggiano' anziché 'Parmigiano'), è ancora reato?
Sì, anche alterazione minima della denominazione rientra nel termine 'alterate'. Se cambia la vocalizzazione ma il consumatore riconosce comunque la falsa origine, il reato sussiste.
Come faccio a sapere se un prodotto ha DOP/IGP prima di acquistarlo?
Sull'etichetta deve essere scritto esplicitamente 'DOP', 'IGP', 'STG'. Se non c'è nessuna scritta di protezione, il prodotto non è certificato. Non fidati di scritte generiche come 'autentico' senza sigla ufficiale.
Se il produttore legittimo sbaglia e io compro una confezione, chi è punibile?
Solo il produttore/distributore che commette frode è punibile. Se sei consumatore e compri in buona fede, sei vittima, non colpevole. Puoi chiedere rimborso al negoziante.
La pena è sempre cumulativa (reclusione + multa) o il giudice può scegliere?
La norma prevede reclusione fino a 2 anni E multa fino a 20.000 euro. Non c'è alternativa: entrambe si irrogano. Il giudice può variare l'importo multa (minimo non fissato) e la durata reclusione.
Fonti consultate: 2 fontei verificate