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Art. 507 c.p. Boicottaggio
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorita’ di partiti, leghe o associazioni, induce una o piu’ persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, e’ punito con la reclusione fino a tre anni.
Se concorrono fatti di violenza o minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni (1).
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Chi induce persone a non stipulare contratti di lavoro, a non fornire materie necessarie, o a non acquistare prodotti mediante propaganda o forza di partiti configura il reato di boicottaggio.
Ratio
L'articolo 507 incrimina il boicottaggio, una forma di coazione economica strutturata che va oltre la semplice serrata o sciopero. Mentre i delitti precedenti riguardavano conflitti bilaterali (datore-lavoratori), il boicottaggio investe una molteplicità di soggetti economici mediante meccanismi organizzati di propaganda e pressione. La norma protegge la libertà di contrattazione economica (libertà di stipulare contratti, di fornire merci, di acquistare) da interferenze coercitive coordinate tramite strutture collettive (partiti, leghe, associazioni).
Analisi
Il reato richiede: 1) uno scopo tra quelli degli artt. 502, 503, 504, 505; 2) condotta di induzione mediante propaganda o valendosi di forza/autorità di organizzazioni; 3) l'induzione diretta a uno dei fatti (non stipulare contratti lavoro, non somministrare materie/strumenti, non acquistare prodotti). La pena è reclusione fino a tre anni, aumentabile a 2-6 anni se ricorrono violenza o minaccia. È un delitto di dolo generico, con la consapevolezza del fine coercitivo e della natura organizzata dell'azione.
Quando si applica
Esempi: una lega di categoria che organizza campagna di boicottaggio per impedire l'acquisto di prodotti di imprese che non pagano corrispettivi equi ai fornitori; un partito che usa la sua struttura organizzativa per indurre simpatizzanti a non comprare nei negozi di proprietari ritenuti ostili al partito; un'associazione sindacale che campagna affinché i fornitori non vendano a aziende che violano diritti dei lavoratori. La propaganda è lo strumento tipico; la forza/autorità dell'organizzazione è il mezzo coercitivo. La giurisprudenza distingue il boicottaggio illecito (coercitivo) dalla critica commerciale legittima e dal dibattito pubblico.
Connessioni
Art. 502-505 c.p. (fattispecie che costituiscono il fine del boicottaggio), art. 511 c.p. (aggravante per organizzatori), art. 85 c.p. (circolarità di responsabilità tra chi induce e chi commette il fatto), artt. 588-594 c.p. (diffamazione e ingiuria, quando il boicottaggio include accuse false), l. 146/1990 (limiti di boicottaggio nei servizi essenziali). Connessa anche alla libertà di contrattazione e di mercato riconosciuta dalla Costituzione.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra boicottaggio (art. 507) e sciopero (art. 502)?
Sciopero: riguarda il rifiuto di prestare lavoro da parte dei lavoratori (o la serrata da parte del datore). Boicottaggio: induce terzi (fornitori, clienti, altre aziende) a non comprare/fornire mediante propaganda e organizzazione. Il boicottaggio è più ampio e colpisce più soggetti economici.
Se faccio una campagna di sensibilizzazione senza indurre specificatamente persone a boicottare, è reato?
No, se è pura informazione/sensibilizzazione. Il reato richiede l'induzione concreta, cioè persuadere persone a non stipulare contratti o non acquistare. La semplice critica commerciale non è sufficiente.
Posso essere punito per boicottaggio anche se nessuno aderisce al mio appello?
Sì, il reato è consumato dall'induzione, cioè dal tentativo di persuadere mediante propaganda/organizzazione, indipendentemente dall'effettivo successo. È delitto tentato se non raggiunge piena efficacia.
Se il boicottaggio include minacce verso i fornitori, che pena rischio?
Reclusione da 2 a 6 anni (invece di fino a 3 anni). La violenza/minaccia aggrava significativamente il reato. I promotori rischiano inoltre il raddoppio per art. 511.
Un partito politico che chiama al boicottaggio è punibile?
Sì, se usa la sua autorità organizzativa per indurre. L'art. 507 cita esplicitamente partiti tra i soggetti collettivi tramite cui operare la coazione.