Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila:

1° chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di un valore superiore;

3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, ma di concerto con chi l’ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

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In sintesi

  • Punisce la contraffazione (falsificazione ex novo) e l'alterazione (modifica monete genuine)
  • Punisce anche introduzione, detenzione, circolazione di monete falsificate
  • Reclusione da tre a dodici anni e multa (sei milioni lire storiche)
  • Richiede concerto (accordo) con chi ha falsificato nel caso di introduzione e messa in circolazione
  • Grave delitto contro il patrimonio pubblico e fiducia nel sistema monetario
Indice dei contenuti

Falsificazione di monete: chi contraffà monete nazionali o straniere, le altera, introduce nel territorio, detiene o spende è punito da tre a dodici anni e multa fino a sei milioni di lire.

Ratio

L'art. 453 tutela l'integrità del sistema monetario nazionale e internazionale. La contraffazione di monete colpisce la fiducia pubblica nel mezzo di pagamento, il potere d'acquisto reale, e il tesoro dello Stato (perdita di gettito fiscale). La norma è consona all'epoca storica della sua emanazione (1931) quando le monete metalliche erano il mezzo di pagamento predominante. Oggi mantiene rilievo per le monete fisiche ancora in circolazione (Euro, cedenti lire non ritirate) e per analisi storica.

Analisi

La fattispecie copre quattro condotte: (1) contraffare monete nazionali o straniere con corso legale; (2) alterare monete genuine per aumentarne l'apparenza di valore (es: doratura falsa, incisioni errate); (3) introdurre nel territorio dello Stato, detenere, spendere o mettere in circolazione monete contraffatte DI CONCERTO con chi le ha falsificate o con un intermediario; (4) acquistare o ricevere monete contraffatte allo scopo di circolarizzarle, sempre di concerto. La pena è reclusione da tre a dodici anni e multa da una a sei milioni di lire (valutatione storica, oggi equivalente in Euro).

Elemento cruciale: il 'concerto' (accordo, combinazione) è richiesto per le condotte di introduzione e circolazione (punto 3-4), non per la contraffazione stessa (punto 1-2).

Quando si applica

Esempi storici/attuali: coniare false monete da 50 lire tramite stampi artigianali; alterare monete auree aggiungendomateriale non nobile per farle pesare più (apparenza di valore maggiore); acquistare contraffazioni da un laboratorio criminale e distribuirle nei negozi di un paese; importare da un Paese estero euro falsi in accordo con la rete di distribuzione locale; ricevere monete falsificate da un corriere e venderle in commercio.

Connessioni

Collegato all'art. 454 cp (alterazione di monete con scemamento di valore), art. 455 cp (spendita senza concerto), articoli 640-641 cp (truffa, appropriazione indebita). Connesso a leggi internazionali sulla criminalità monetaria (Convenzione di Ginevra 1929 sulla falsificazione di monete). Rilevante anche il Regolamento BCE 2016/428 sulla circolazione dell'Euro. Aspetti processual-probatori nella tracciabilità metallurgica.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio è un falsario esperto con laboratorio clandestino

Produce 10.000 monete false da 10 euro con coni e stampi sofisticati, riuscendo a riprodurre laminazione, rilievi e marcature di sicurezza. Di concerto con Caio (un distributore di rete), Tizio introduce nel territorio italiano 5.000 di questi euro falsi attraverso scambi in piccoli negozi di provincia. Caio provvede alla loro circolazione in accordo premeditato. Entrambi sono accusati ex art. 453: Tizio per contraffazione (punto 1), Caio per introduzione di concerto (punto 3). Sono puniti con reclusione da tre a dodici anni. Il giudice può dosare verso l'alto della pena per la sofisticazione e la massiccia circolazione.

Caso 2: Caso 2

Sempronio è un orafo che altera monete auree storiche aggiungendo materiale non nobile alla superficie mediante placcatura. Mira a far sembrare le monete più pesanti (apparenza di valore superiore). Di concerto con un negoziante di antiquariato (Filano), introduce sul mercato antiquariale queste monete alterate dichiarandole come autentiche. Sia Sempronio (per alterazione) che Filano (per introduzione e vendita di concerto) sono accusati ex art. 453. Sono puniti con reclusione e multa proporzionati alla quantità e al valore sottratto.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra contraffazione e alterazione di monete?

Contraffazione: creare una moneta falsa ex novo. Alterazione: prendere una moneta genuina e modificarla (es: aggiungere oro, incidere segni di valore maggiore). Entrambe sono coperte da art. 453.

Se compro monete false senza sapere che sono false, commetto reato?

No, se davvero ignori che siano false. L'art. 453 richiede dolo (consapevolezza). Se non sapevi, non sei responsabile. Ma se le spendi, devi provare di aver agito in buona fede.

Cosa significa 'di concerto' nella messa in circolazione di monete false?

Significa accordo premeditato con chi le ha falsificate o con un intermediario. Non basta la casualità: deve esserci una combinazione, una convergenza di volontà.

Se spendo una moneta falsa senza saperlo, devo comunque denunciare alla polizia?

Non hai obblighi penali se ignoravi la falsità. Tuttavia, se la scopri dopo, è consigliabile informare la banca o la polizia per tutela. Se la spendi deliberatamente dopo aver scoperto la falsità, commetti reato.

Le monete antiche false rientrano in art. 453?

Sì, se imitano monete ancora in corso legale o se alterate per scemamento di valore (art. 454). Monete antiche fuori corso legale sono coperte diversamente (no da art. 453 ma da reati di frode).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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