Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 175 c.p. – Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell’articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

La non menzione della condanna può essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l’ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

COMMA ABROGATO DALLA L. 7 FEBBRAIO 1990, N. 19.

In sintesi

  • Prima condanna: si applica solo se si tratta della prima condanna del soggetto.
  • Limiti di pena: pena detentiva non superiore a 2 anni o pena pecuniaria non superiore a 1 milione di lire (o entrambe, se il cumulo ragguagliato non supera 30 mesi).
  • Valutazione discrezionale: il giudice tiene conto dei criteri dell'art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere).
  • Effetto limitato: la non menzione vale solo per i certificati rilasciati a privati, non per quelli richiesti per ragioni elettorali o dall'autorità giudiziaria.
  • Revoca automatica: se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non menzione è revocato.
Indice dei contenuti

Permette al giudice di ordinare che la condanna non appaia nel casellario giudiziale richiesto da privati.

Ratio legis

L'art. 175 c.p. risponde a un'esigenza di politica criminale orientata alla risocializzazione del condannato. Il legislatore del 1930 ha inteso evitare che una prima, lieve condanna marchi in modo permanente la vita civile e lavorativa del soggetto, consentendogli di reinserirsi nella società senza portare il peso visibile di un precedente penale nei rapporti con i privati. L'istituto si colloca nel solco delle misure premiali che il codice Rocco affianca alle sanzioni, riconoscendo che non ogni condanna deve necessariamente stigmatizzare l'individuo agli occhi della collettività.

Analisi

Il beneficio opera su due livelli distinti. Il primo comma disciplina l'ipotesi base: pena detentiva fino a due anni oppure pena pecuniaria entro il limite di legge. Il secondo comma estende la previsione al concorso di pena detentiva e pecuniaria, introducendo un meccanismo di ragguaglio ex art. 135 c.p. per verificare che il cumulo complessivo non ecceda i trenta mesi di privazione della libertà personale. La concessione del beneficio non è automatica: il giudice esercita un potere discrezionale, dovendo motivare la propria valutazione in base ai parametri dell'art. 133 c.p., ossia la gravità oggettiva del reato, le modalità dell'azione, l'intensità del dolo o il grado della colpa e la personalità del reo. L'ordine deve essere inserito nel dispositivo della sentenza di condanna.

Quando si applica

Il beneficio è applicabile esclusivamente in sede di prima condanna; non può essere concesso a chi abbia già riportato condanne penali definitive. L'effetto si esplica unicamente sui certificati del casellario giudiziale rilasciati su richiesta di privati e non si estende ai certificati richiesti dall'autorità giudiziaria, dalle pubbliche amministrazioni o per ragioni di diritto elettorale. La revoca è prevista per legge e opera automaticamente nel momento in cui il condannato commette successivamente un delitto (non una mera contravvenzione), rendendo nuovamente visibile la condanna originaria nei certificati.

Connessioni normative

L'art. 175 c.p. si coordina con l'art. 133 c.p. (criteri di commisurazione della pena), con l'art. 135 c.p. (ragguaglio tra pene eterogenee) e con la disciplina del casellario giudiziale contenuta nel D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, che regola le tipologie di certificati, i soggetti legittimati a richiederli e il contenuto delle relative iscrizioni. Si distingue dalla riabilitazione ex art. 178 c.p., che presuppone l'avvenuta espiazione della pena e il decorso di un termine, ed opera invece contestualmente alla sentenza di condanna.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio, incensurato, viene condannato per la prima volta a un anno di reclusione per il reato di lesioni personali dolose (art. 582 c.p.). Il giudice, valutata la condotta complessivamente positiva di Tizio, l'assenza di precedenti e il contesto occasionale del fatto, ordina in sentenza la non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Tizio può così presentare ai potenziali datori di lavoro un certificato penale “pulito”, senza che l'episodio pregiudichi le sue prospettive lavorative. Qualche anno dopo, tuttavia, Tizio commette una truffa: l'ordine di non menzione viene revocato e la condanna originaria torna visibile nel casellario.

Caio, anch'egli alla prima esperienza giudiziaria, viene condannato a otto mesi di reclusione e a una pena pecuniaria. Il giudice verifica che, ragguagliata la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p. e sommata alla detenzione, la privazione complessiva della libertà non superi i trenta mesi. Accertato il rispetto del limite, e ritenuti favorevoli i parametri dell'art. 133 c.p., il giudice concede la non menzione. Caio, che lavora come impiegato in una società privata e necessita periodicamente di produrre il certificato penale al datore di lavoro, non subisce alcuna conseguenza pregiudizievole nella propria carriera grazie al beneficio ottenuto.

Domande frequenti

Cosa significa non menzione della condanna nel casellario giudiziale?

Significa che la condanna penale non compare nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta di privati. L'iscrizione esiste comunque negli archivi, ma non viene resa visibile nei certificati destinati a soggetti privati (ad esempio datori di lavoro).

Chi può richiedere la non menzione della condanna?

Non si tratta di una richiesta dell'imputato, ma di un provvedimento discrezionale del giudice, che può disporlo d'ufficio nella sentenza di condanna qualora ricorrano i presupposti di legge previsti dall'art. 175 c.p.

La non menzione vale anche per i certificati richiesti dalla pubblica amministrazione o dall'autorità giudiziaria?

No. Il beneficio opera esclusivamente sui certificati rilasciati a richiesta di privati. I certificati richiesti dall'autorità giudiziaria, dalle pubbliche amministrazioni o per ragioni di diritto elettorale riportano comunque la condanna.

Cosa succede se dopo aver ottenuto la non menzione si commette un nuovo reato?

Se il condannato commette successivamente un delitto (non una semplice contravvenzione), l'ordine di non menzione viene revocato automaticamente per legge e la condanna originaria torna a essere indicata nel casellario giudiziale.

Qual è la differenza tra non menzione della condanna e riabilitazione?

La non menzione è concessa dal giudice nella stessa sentenza di condanna e produce effetti immediati, ma limitati ai certificati per privati. La riabilitazione (art. 178 c.p.) è invece un beneficio successivo, concesso dopo l'espiazione della pena e il decorso di un periodo di buona condotta, e produce effetti più ampi, estinguendo le pene accessorie.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.