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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 46 c.p. (Costringimento fisico)

In vigore dal 1° luglio 1931

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza.

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In sintesi

  • Esclude la punibilità se sussiste violenza fisica insuperabile
  • La responsabilità ricade su chi ha esercitato la costrizione
  • Applicabile a tutti i reati, non solo quelli contro la persona
  • Differisce dal consenso: rileva l'impossibilità, non la libertà
  • Richiede prova rigorosa del fatto costrittivo esterno

Non è punibile chi commise il fatto per costringimento fisico cui non poteva resistere.

Ratio

La norma esclude la colpevolezza quando il soggetto subisce violenza fisica insuperabile. Non punisce chi è ridotto a mero strumento fisico di un altro. La responsabilità obbedisce al principio di causalità: chi ha imposto la costrizione risponde del fatto come autore.

Analisi

Elemento strutturale: violenza fisica (non psichica), assoluta nel senso che l'agente non può resistere o sottrarsi per motivi inerenti alla sua situazione corporea. Richiede prova della forza fisica esterna e dell'impossibilità reale di opporre resistenza. Diversa dalle cause di esclusione di imputabilità: qui il fatto resta illecito ma è esterno al volere dell'agente.

Quando si applica

In presenza di violenza fisica (vis absoluta) esercitata direttamente sul corpo. Non si applica a coazioni morali, ricatti, minacce né a impossibilità di fatto derivante da situazioni diverse da violenza altrui.

Connessioni

Art. 50 c.p. (coazione morale e minacce), art. 44 c.p. (scusante), art. 27 Cost. (responsabilità personale), artt. 585-589 c.p. (lesioni personali causate da costrizione altrui).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra art. 46 c.p. (violenza fisica) e art. 50 c.p. (minaccia)?

Art. 46: violenza fisica in atto (impossibilità reale di resistenza). Art. 50: minaccia morale, ricatto, coazione psichica. Chi riceve una minaccia può ancora resistere o denunciare; chi subisce violenza fisica esercitata direttamente non ha spazio di scelta.

Se un agente di polizia mi costringe violentemente a commettere un reato, sono imputabile?

No, l'art. 46 c.p. esclude la punibilità. Tuttavia, la costrizione illegittima da parte di pubblico ufficiale può fondare responsabilità civile e penale dell'agente (eccesso di potere, falso).

Cosa significa «non poteva resistere o comunque sottrarsi»?

Significa che la violenza è insuperabile per cause attinenti alla situazione fisica dell'agente: disarmo, legamento, minaccia di morte imminente con arma puntata. Non basta il timore psicologico o la riluttanza morale.

Posso invocare l'art. 46 c.p. se un mafioso mi costringe a falsificare documenti in ufficio?

Sì, se la costrizione è stata esercitata mediante violenza fisica (sequestro, percosse, arma puntata). No, se era solo una minaccia verbale: in quel caso, l'art. 50 c.p. è l'eccezione rilevante.

Chi risponde del reato commesso sotto costrizione?

L'autore della violenza coercitiva. Se Tizio costringe Caio a rubare, Tizio risponde di rapina (furto + violenza) e Caio è esente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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