Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 46 c.p. (Costringimento fisico)

In vigore dal 1° luglio 1931

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza.

In sintesi

  • L'art. 46 c.p. disciplina il costringimento fisico: non è punibile chi commette il fatto per esservi stato costretto da altri mediante violenza fisica cui non poteva resistere né sottrarsi.
  • Del fatto risponde l'autore della violenza, che strumentalizza la persona costretta.
  • La violenza deve essere fisica, assoluta e irresistibile (vis absoluta), non meramente psichica.
  • La persona costretta opera come strumento materiale, priva di una condotta volontaria penalmente rilevante.
  • È figura distinta dal costringimento psichico e dallo stato di necessità.
Indice dei contenuti

L'art. 46 del codice penale disciplina il costringimento fisico, una delle situazioni in cui l'ordinamento esclude la punibilità di chi ha materialmente realizzato un fatto previsto come reato. La norma stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi; in tal caso del fatto risponde l'autore della violenza. È una disposizione che incide sulla stessa attribuibilità della condotta, prima ancora che sulla colpevolezza.

La vis absoluta e la sua differenza dalla vis compulsiva

Il costringimento fisico presuppone una violenza fisica assoluta, la cosiddetta vis absoluta: una forza materiale che agisce direttamente sul corpo della persona, riducendola a mero strumento. Si pensi a chi viene spinto contro un oggetto, o la cui mano viene afferrata e guidata. In questi casi la persona non sceglie di agire: subisce un movimento imposto dall'esterno. La vis absoluta va tenuta distinta dalla vis compulsiva, cioè dalla violenza o minaccia che agisce sulla volontà lasciando comunque alla vittima un margine di scelta, sia pure coartato: quest'ultima è disciplinata dall'art. 54, ultimo comma, c.p. (costringimento psichico) e segue regole diverse.

L'irresistibilità del costringimento

La norma richiede che alla violenza la persona non potesse resistere o comunque sottrarsi. L'irresistibilità è il requisito centrale: occorre che, nelle concrete circostanze, non vi fosse alcuna possibilità di opporsi o di evitare la condotta imposta. Se la persona avesse potuto resistere o sottrarsi, il costringimento fisico non opera e la condotta torna ad esserle attribuibile, salva l'eventuale applicazione di altri istituti. La valutazione dell'irresistibilità è da condurre in concreto, tenendo conto della situazione effettiva in cui il soggetto si è trovato.

La persona costretta come strumento

Il tratto qualificante del costringimento fisico è che la persona costretta non compie una condotta penalmente rilevante propria: è uno strumento nelle mani altrui. Sul piano dogmatico, manca quella signoria sul fatto che fonda la responsabilità penale. Per questo l'art. 46 non si limita a scusare l'agente, ma sposta integralmente la responsabilità sull'autore della violenza, configurando una forma di autoria mediata: chi usa il corpo altrui come mezzo per realizzare il fatto ne risponde come se lo avesse commesso direttamente.

La responsabilità dell'autore della violenza

Il secondo profilo della norma è speculare al primo: del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza. Chi costringe fisicamente un altro a realizzare l'elemento materiale del reato è il vero responsabile, perché ha strumentalizzato un essere umano per i propri fini. La disposizione assicura così che il fatto non resti impunito e che la responsabilità ricada su chi ha effettivamente dominato l'accadimento.

Distinzione dallo stato di necessità e dal costringimento psichico

Il costringimento fisico va distinto da figure contigue. Nello stato di necessità (art. 54 c.p.) la persona sceglie di agire per salvarsi da un pericolo, pur in una situazione di anormalità motivazionale: vi è una condotta volontaria, sia pure giustificata o scusata. Nel costringimento psichico la volontà è coartata da minaccia, ma non annullata. Nel costringimento fisico, invece, la volontà è del tutto esclusa: non vi è scelta, ma puro accadimento materiale. Questa differenza spiega perché l'art. 46 incida sull'attribuibilità del fatto e non sulla sola scusabilità.

Coordinamento sistematico e indicazione pratica

L'articolo va letto in combinato con gli artt. 42 e 43 c.p. (sull'elemento soggettivo e sulla coscienza e volontà della condotta) e con l'art. 54 c.p. La corretta qualificazione richiede, nella pratica, di accertare la natura della costrizione: solo una violenza fisica assoluta e irresistibile integra il costringimento fisico, con il conseguente spostamento della responsabilità sull'autore della violenza. In presenza di una semplice coartazione della volontà occorre invece guardare ad altri istituti.

Il fondamento dogmatico: assenza della condotta

La collocazione dell'art. 46 nella teoria del reato è oggetto di approfondita riflessione. Secondo l'impostazione prevalente, il costringimento fisico esclude alla radice la sussistenza di una condotta penalmente rilevante in capo alla persona costretta: il movimento corporeo non è espressione della sua volontà, ma effetto di una forza esterna. Manca, dunque, il primo elemento del fatto tipico, ossia un'azione o omissione cosciente e volontaria nel senso dell'art. 42 c.p. Questa lettura distingue nettamente l'art. 46 dalle cause di giustificazione e dalle scusanti, che presuppongono comunque una condotta del soggetto, e ne spiega l'effetto più radicale: non si tratta di rendere lecito o scusabile un comportamento, ma di constatare che, rispetto alla persona costretta, non vi è alcun comportamento da valutare.

L'autoria mediata e la signoria sul fatto

Il trasferimento della responsabilità sull'autore della violenza si spiega attraverso la categoria dell'autoria mediata: chi domina l'accadimento utilizzando un altro essere umano come mero strumento risponde del fatto come se lo avesse realizzato in prima persona. La signoria sul fatto - il controllo effettivo sullo svolgimento causale - appartiene a chi esercita la violenza, non a chi la subisce. L'art. 46 traduce in regola positiva questa intuizione, evitando un duplice rischio: quello di punire chi non ha agito volontariamente e quello di lasciare impunito chi ha effettivamente determinato l'evento. Il risultato è un sistema coerente, in cui la responsabilità segue il dominio reale del fatto.

Profili probatori e di accertamento

Sul piano dell'accertamento, l'applicazione dell'art. 46 richiede la prova rigorosa della violenza fisica e della sua irresistibilità. Occorre dimostrare non solo che vi è stata una costrizione, ma che essa ha assunto i caratteri della vis absoluta e che la persona non poteva resistere né sottrarsi nelle concrete circostanze. Una costrizione che lasci spazio a una scelta, sia pure coartata, fuoriesce dall'ambito dell'art. 46 e va ricondotta ad altri istituti, con conseguenze diverse sul piano della responsabilità. La distinzione, pur netta in teoria, può presentare nella pratica zone di confine che impongono un'attenta ricostruzione dei fatti.

Domande frequenti

Che cosa prevede l'art. 46 c.p.?

Che non è punibile chi commette il fatto per esservi stato costretto da altri mediante violenza fisica cui non poteva resistere né sottrarsi; del fatto risponde l'autore della violenza.

Qual è la differenza tra costringimento fisico e psichico?

Nel costringimento fisico (vis absoluta) la volontà è del tutto esclusa: la persona è un mero strumento. Nel costringimento psichico (vis compulsiva, art. 54 c.p.) la volontà è coartata da minaccia ma non annullata.

Chi risponde del fatto?

L'autore della violenza, che ha strumentalizzato la persona costretta usandone il corpo come mezzo per realizzare il fatto. Si configura una forma di autoria mediata.

Che cosa significa che la violenza deve essere irresistibile?

Che, nelle concrete circostanze, la persona non aveva alcuna possibilità di opporsi o di sottrarsi. La valutazione va fatta in concreto.

Il costringimento fisico è come lo stato di necessità?

No. Nello stato di necessità (art. 54 c.p.) c'è una scelta volontaria per evitare un pericolo; nel costringimento fisico manca del tutto la condotta volontaria della persona costretta.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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