Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 39 c.p. (Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni)
In vigore dal 1° luglio 1931
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 38 - Art. 38 c.p.: (Condizione giuridica del condannato alla pena di→Cod. pen. art. 40 - Articolo 40 Codice Penale: (Rapporto di causalità)→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 37 Codice Penale: (Pene accessorie temporanee: durata)→Articolo 41 Codice Penale: (Concorso di cause)→Art. 36 c.p.: (Pubblicazione della sentenza penale di condanna)→Art. 42 c.p.: (Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto→Art. 35-bis c.p.: (Sospensione dall’esercizio degli uffici diret→Art. 35 c.p.: (Sospensione dall’esercizio di una professione o d→Articolo 43 Codice Penale: (Elemento psicologico del reato)
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 39 del codice penale enuncia una delle classificazioni fondamentali dell'intero sistema penale: la bipartizione dei reati in delitti e contravvenzioni. La norma e' apparentemente semplice, ma assume un valore sistematico centrale, perché da questa distinzione discende un complesso di conseguenze che attraversano tutta la disciplina del reato. Il legislatore stabilisce che i reati si distinguono 'secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice': il criterio adottato e' dunque formale, ancorato non alla gravita' intrinseca del fatto, ma alla tipologia di pena che il codice ricollega a ciascuna fattispecie.
Il criterio formale di distinzione
La scelta di un criterio formale e' deliberata e risponde a un'esigenza di certezza. Anziche' affidare la qualificazione del reato a valutazioni sostanziali sulla sua gravita', che sarebbero opinabili e variabili, il codice rinvia alla specie della pena edittale. Per stabilire se un reato e' delitto o contravvenzione basta quindi guardare alla pena prevista dalla legge: se il legislatore commina ergastolo, reclusione o multa, si tratta di un delitto; se commina arresto o ammenda, si tratta di una contravvenzione. Il criterio e' quindi oggettivo e di immediata applicazione, e si coordina con l'art. 17 c.p., che elenca le specie di pene principali per le due categorie.
Le pene dei delitti e quelle delle contravvenzioni
Per i delitti, le pene principali sono l'ergastolo, la reclusione e la multa. Per le contravvenzioni, l'arresto e l'ammenda. La differenza non e' solo nominale: riflette una diversa intensita' del disvalore tipicamente associato alle due categorie. I delitti tendono a colpire le offese più gravi a beni giuridici di primario rilievo, mentre le contravvenzioni presidiano interessi spesso connessi all'ordine e alla sicurezza, alla disciplina di attività o a esigenze di prevenzione. Tuttavia, e' bene ribadire che la distinzione resta formale: e' la pena prescelta dal legislatore a determinare la categoria, non un giudizio autonomo sulla gravita'.
Le conseguenze sull'elemento soggettivo
Una delle implicazioni più rilevanti riguarda l'elemento psicologico. Per i delitti, la regola generale e' la punibilita' a titolo di dolo, mentre la colpa rileva solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Per le contravvenzioni, invece, ai sensi dell'art. 42 c.p., si risponde indifferentemente per dolo o per colpa, salvo che la legge richieda un particolare atteggiamento psicologico. Questa differenza incide profondamente sulla struttura dell'imputazione e sulla prova dell'elemento soggettivo, rendendo la qualificazione del reato un passaggio decisivo nell'analisi della responsabilita'.
Tentativo, prescrizione e altri profili differenziali
La distinzione produce effetti anche su altri istituti. Il tentativo, disciplinato dall'art. 56 c.p., e' configurabile soltanto per i delitti e non per le contravvenzioni: non esiste contravvenzione tentata. Anche la disciplina della prescrizione risente della distinzione, con termini differenziati in ragione della specie e dell'entita' della pena. Ulteriori riflessi si registrano in tema di circostanze, di applicabilita' di taluni istituti e di trattamento sanzionatorio. La qualificazione del reato come delitto o contravvenzione e', percio', il presupposto da cui muovere per applicare correttamente l'intero apparato di regole della parte generale.
La collocazione sistematica e la stabilita' della norma
L'art. 39 apre, nel codice, la disciplina che definisce le categorie del reato e ne costituisce una premessa logica. La sua formulazione, risalente all'impianto originario del codice e rimasta sostanzialmente immutata, testimonia la solidita' della scelta classificatoria operata dal legislatore. La bipartizione tra delitti e contravvenzioni e' uno dei pilastri su cui si regge l'architettura del diritto penale italiano, e l'art. 39 ne fornisce il fondamento normativo, rinviando per il contenuto delle pene agli articoli successivi che ne disciplinano specie ed effetti.
Riflessi sulle misure e sugli istituti collegati
La qualificazione come delitto o contravvenzione produce effetti anche su istituti ulteriori rispetto a quelli già considerati. La specie del reato rileva, ad esempio, ai fini dell'applicabilita' di determinate cause di non punibilita', di istituti deflattivi e di taluni effetti penali della condanna. Anche la disciplina delle pene accessorie e degli effetti penali risente della distinzione, così come l'individuazione del regime applicabile in sede di esecuzione. Per questo, la collocazione del fatto nell'una o nell'altra categoria non e' una mera etichetta, ma il presupposto da cui dipende l'applicazione di un complesso articolato di regole, che attraversano la parte generale e si riflettono sul concreto trattamento del reo.
Stabilita' del criterio e funzione di garanzia
L'adozione di un criterio formale, ancorato alla specie della pena, assolve a una funzione di garanzia. Esso assicura che la qualificazione del reato non sia rimessa a valutazioni discrezionali, ma discenda direttamente dalla scelta del legislatore, in coerenza con il principio di legalita'. Il cittadino può così conoscere in anticipo la natura del reato e le conseguenze che ne derivano, in termini di disciplina applicabile. La stabilita' di questo criterio nel tempo testimonia la sua idoneita' a fungere da chiave classificatoria affidabile, su cui si regge l'intera costruzione della parte generale del diritto penale.
Rilievo pratico della qualificazione
Nella pratica, individuare se un reato sia delitto o contravvenzione e' operazione preliminare e ineludibile. Da essa dipendono la verifica della punibilita' a titolo di colpa, la possibilita' di configurare il tentativo, il calcolo dei termini di prescrizione e l'applicazione di numerosi istituti. L'interprete deve quindi sempre muovere dalla pena edittale prevista dalla norma incriminatrice, perché e' quella, e non una valutazione discrezionale, a collocare il fatto nell'una o nell'altra categoria. La norma, nella sua essenzialita', e' dunque la chiave d'accesso a una corretta ricostruzione della disciplina applicabile.
Casi pratici
Caso 1: qualificazione e tentativo
Tizio pone in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un fatto punito con la reclusione. Trattandosi di un delitto, l'azione interrotta prima del compimento può essere qualificata come tentativo ai sensi dell'art. 56 c.p. Se la stessa condotta fosse stata diretta a un fatto punito con la sola ammenda, cioe' una contravvenzione, il tentativo non sarebbe configurabile.
Caso 2: elemento soggettivo nella contravvenzione
Caio realizza un fatto previsto come contravvenzione, punito con l'arresto o l'ammenda. Per la sua responsabilita' non occorre dimostrare il dolo: ai sensi dell'art. 42 c.p., nelle contravvenzioni si risponde indifferentemente per dolo o per colpa, salvo che la legge richieda uno specifico atteggiamento psicologico. La qualificazione del reato come contravvenzione determina dunque il regime dell'imputazione soggettiva.
Domande frequenti
Qual e' il criterio che distingue i delitti dalle contravvenzioni?
Il criterio e' formale: i reati si distinguono secondo la diversa specie delle pene previste dal codice. Se la pena e' ergastolo, reclusione o multa si tratta di delitto; se e' arresto o ammenda si tratta di contravvenzione.
Quali pene si applicano ai delitti e quali alle contravvenzioni?
Ai delitti si applicano l'ergastolo, la reclusione e la multa; alle contravvenzioni l'arresto e l'ammenda. La distinzione e' coordinata con l'art. 17 c.p. sulle specie di pene principali.
Perche' la distinzione e' importante per l'elemento soggettivo?
Perche' i delitti sono di regola punibili a titolo di dolo, con la colpa rilevante solo nei casi previsti, mentre le contravvenzioni, ex art. 42 c.p., sono punibili indifferentemente per dolo o colpa salvo diversa previsione.
Il tentativo e' configurabile per le contravvenzioni?
No. Il tentativo, disciplinato dall'art. 56 c.p., e' configurabile solo per i delitti: non esiste la figura della contravvenzione tentata.
La distinzione dipende dalla gravita' del fatto?
No. La distinzione e' formale e dipende esclusivamente dalla specie di pena prevista dal legislatore, non da un giudizio autonomo sulla gravita' intrinseca del reato.
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