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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 21 c.p. [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. pen. art. 20 - Articolo 20 Codice Penale: (Pene principali e accessorie)→Cod. pen. art. 22 - Art. 22 Codice Penale: (Ergastolo)→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 19 Codice Penale: (Pene accessorie: specie)→Art. 23 Codice Penale: (Reclusione)→Art. 18 c.p.: (Denominazione e classificazione delle pene princi→Art. 24 Codice Penale: (Multa)→Articolo 17 Codice Penale: (Pene principali: specie)→Art. 25 Codice Penale: (Arresto)→Articolo 16 Codice Penale: (Leggi penali speciali)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 21 c.p. abrogato: prevedeva la pubblicazione della sentenza penale come pena accessoria, eliminata per contrasto con il GDPR.
Ratio
L'art. 21 c.p. del codice Rocco del 1930 prevedeva la pubblicazione della sentenza penale come pena accessoria. La ratio originaria era preventivo-generale: rendere nota la condanna rafforzava l'effetto dissuasivo e soddisfaceva una funzione di stigmatizzazione sociale, coerente con la concezione retributiva del codice del 1930.
Analisi
La pubblicazione avveniva mediante affissione o inserzione su quotidiani. Con l'evoluzione del diritto alla riservatezza e l'affermarsi della normativa europea sulla protezione dei dati, la pena è entrata in progressiva tensione con i principi di proporzionalità e minimizzazione del trattamento. Il D.Lgs. 101/2018, adottato per adeguare l'ordinamento al GDPR, ha abrogato l'art. 21 c.p. ritenendolo incompatibile con la tutela della privacy del condannato.
Quando si applica
L'articolo è abrogato e non trova applicazione in alcun procedimento penale successivo al 19 settembre 2018. Per sentenze emesse prima di tale data occorre verificare se la pena fosse già stata eseguita; in ogni caso, l'abrogazione esclude qualsiasi nuova esecuzione.
Connessioni
Si intrecciava con l'art. 36 c.p., che disciplina ancora la pubblicazione della sentenza per reati specifici (rimasto in vigore). Sul versante della protezione dei dati, il riferimento attuale è il D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e il Reg. UE 2016/679 (GDPR).
Domande frequenti
Che cosa prevedeva l'art. 21 c.p. prima dell'abrogazione?
Prevedeva la pubblicazione della sentenza penale di condanna come pena accessoria, mediante affissione o inserzione su giornali nei casi stabiliti dalla legge o disposti dal giudice.
Quando è stato abrogato l'art. 21 c.p.?
È stato abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, entrato in vigore il 19 settembre 2018, nell'ambito del recepimento del GDPR.
Perché l'art. 21 c.p. è stato abrogato?
Perché la pubblicazione coattiva della sentenza era ritenuta sproporzionata rispetto al diritto alla protezione dei dati personali del condannato, in contrasto con i principi del Reg. UE 2016/679 (GDPR).
L'art. 36 c.p. sulla pubblicazione della sentenza è ancora in vigore?
Sì. L'art. 36 c.p., che prevede la pubblicazione per determinati reati, è rimasto in vigore e non è stato toccato dall'abrogazione dell'art. 21 c.p.
Le sentenze già pubblicate prima del 2018 sono state invalidate?
No. L'abrogazione ha effetto pro futuro: le sentenze già pubblicate non sono state invalidate. L'abrogazione impedisce solo nuove esecuzioni della pena.
Fonti consultate: 1 fonte verificate