Testo dell'articoloVigente
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) finanzia una serie di interventi puntuali su giustizia, difesa e sicurezza: assunzioni nella polizia penitenziaria, fondi per le vittime di terrorismo e mafia, spese della Difesa, giustizia tributaria. Questa guida raccoglie i commi minori con sintesi e testo coordinato.
Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.
Indice dei commi
- Comma 148 — TU giustizia tributaria, cessazione giudici
- Commi 149-151 — Giustizia tributaria e gioco Win For Italia
- Comma 182 — Incremento fondo difesa-sicurezza ex L. 234/2021
- Comma 241 — Fondo Ministero giustizia per assunzioni polizia penitenziaria
- Comma 247 — Commissario straordinario, casa circondariale Bo
- Comma 250 — Reclutamento volontari Guardia costiera
- Comma 252 — Spese di funzionamento e vettovagliamento Difesa
- Comma 253 — Proroga comandi e contratti ItaliaMeteo 2026
- Comma 288 — Coperture commi 283-284 con risparmi e fondo L. 234/2021
- Commi 290-292 — Spese e auto di servizio per funzione giurisdizionale
- Comma 316 — 114 mln al Viminale per sicurezza e Olimpiadi Milano-Cortina
- Commi 318-325 — Sede Polizia di Stato a Pietralata e Comm
- Comma 486 — 10 milioni per la sicurezza delle gallerie ferroviarie
- Comma 727 — Decreto MEF su tariffe per soccorsi e interventi
- Comma 728 — Corrispettivi soccorso Polizia e Carabinieri
- Commi 798-800 — Polizia penitenziaria, depositi nucleari
- Comma 820 — Contributo Agenzia industrie difesa per tecnologie emergenti
- Comma 821 — AID autorizzata a R&S su tecnologie emergenti difesa
- Comma 828 — Demilitarizzazione armi chimiche, spesa 2026-2030
- Comma 841 — Fondo Ministero giustizia per il contrasto alla
- Commi 914-916 — ASviS e vittime terrorismo anni ’70
- Comma 917 — Termine e procedura per la domanda dell’elargizi
- Comma 918 — Divieto cumulo elargizione vittime e altre provvidenze
- Comma 920 — Rifinanziamento vittime terrorismo e mafia
- Comma 921 — Copertura oneri comma 920 via CONSAP
- Comma 923 — Abrogazione del secondo comma dell’art. 21 TU pe
- Comma 924 — Copertura oneri comma 922 e fondo compensazione
Comma 148 — TU giustizia tributaria, cessazione giudici
- Il comma 148 sostituisce il comma 9 dell’art. 17 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo Unico della giustizia tributaria), in coordinamento con il precedente comma 147 che modifica analoga disposizione della L. 130/2022.
- Riallinea la disciplina transitoria sui limiti di età per la cessazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
- Il regime ordinario (art. 17, comma 2 del TU) si applica dal 1° gennaio 2029; fino al 31 dicembre 2028 valgono limiti decrescenti: 72 anni nel 2027, 71 anni nel 2028.
- Tecnica del doppio binario normativo: lo stesso contenuto viene allineato sia nella legge istitutiva (L. 130/2022) sia nel testo unico di consolidamento (D.Lgs. 175/2024).
- Continuità operativa garantita per il triennio 2026-2028 nelle corti di giustizia tributaria.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
148. All’articolo 17 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso: a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2027; b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2028».
Commi 149-151 — Giustizia tributaria e gioco Win For Italia
- I commi 149 e 150 modificano l’art. 27 del D.Lgs. 545/1992 e l’art. 34 del D.Lgs. 175/2024 (Testo Unico Giustizia Tributaria): i componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie ma conservano la titolarità dell’ufficio.
- Il trattamento economico è corrisposto anche a chi è in quiescenza: ai componenti eletti dai giudici tributari secondo gli importi degli artt. 13, c. 3-ter (D.Lgs. 545/1992) e 19, c. 5 (D.Lgs. 175/2024); ai componenti eletti dal Parlamento, stipendio del magistrato tributario dopo 28 anni dalla nomina, +50% per il presidente.
- Resta fermo quanto previsto dalla L. 147/2013 (art. 1, c. 489) e dal D.L. 4/2019 (artt. 14, c. 3 e 14.1, c. 3) conv. L. 26/2019.
- Il comma 151 istituisce, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro 60 giorni, il gioco numerico a totalizzatore nazionale «Win For Italia Team» con montepremi del 65% della raccolta, a sostegno dei progetti olimpici dell’Italia Team.
- Il blocco normativo intreccia organizzazione della giurisdizione tributaria (cc. 149-150) e finanziamento dello sport olimpico (c. 151).
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
149. All’ articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell’ufficio»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto: a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all’importo previsto all’articolo 13, comma 3-ter; b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all’importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella F-bis, aumentato del 50 per cento per il presidente. 1-ter. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , e dagli articoli 14, comma 3, e 14. 1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ».
150. All’articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell’ufficio»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto: a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all’importo previsto all’articolo 19, comma 5; b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all’importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella D, aumentato del 50 per cento per il presidente. 1-ter. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , e dagli articoli 14, comma 3, e 14. 1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ».
151. Al fine di sostenere i progetti olimpici dell’Italia Team, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato «Win For Italia Team» con montepremi pari al 65 per cento della raccolta.
Comma 182 — Incremento fondo difesa-sicurezza ex L. 234/2021
- Il comma 182 incrementa il fondo previsto dall’art. 1, comma 95, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, destinato alle finalità del successivo comma 96, lett. a) della medesima legge (valorizzazione specificità del comparto difesa-sicurezza).
- Stanziamenti: 20 milioni di euro per il 2026, 40 milioni annui per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, e 30 milioni annui dal 2030.
- Le risorse sono finalizzate al riconoscimento economico delle specificità del personale delle Forze armate, di polizia e dei vigili del fuoco, in linea con la riforma del 2021.
- Si coordina con il comma 181, che individua le professionalità specifiche escluse o parzialmente escluse dall’incremento stipendiale generalizzato del comma 180.
- Misura strutturale di lungo periodo: garantisce continuità finanziaria del fondo oltre il triennio di bilancio.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
182. Per le finalità di cui all’ articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , il fondo di cui all’articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2026, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030.
Comma 241 — Fondo Ministero giustizia per assunzioni polizia penitenziaria
- Il comma 241 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia per le finalità del comma 240, ossia per finanziare le assunzioni straordinarie di 2.000 agenti del Corpo di polizia penitenziaria.
- Stanziamento crescente: 743.948 euro (2026), 24,3 mln (2027), 71,7 mln (2028), 99,2 mln (2029), oltre 100 mln annui dal 2030 al 2036, fino a 107,7 mln annui dal 2038.
- La progressività riflette il cumularsi dei carichi salariali al completamento del piano assunzionale (2.000 unità a regime).
- Copertura finanziaria pluriennale strutturale: assicura sostenibilità del piano oltre il triennio di bilancio.
- Il fondo finanzia stipendi, oneri previdenziali, accessori e indennità del personale neoassunto secondo CCNL del Corpo.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
241. Per le finalità di cui al comma 240 è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di euro 743.948 per l’anno 2026, di euro 24.264.464 per l’anno 2027, di euro 71.742.670 per l’anno 2028, di euro 99.203.807 per l’anno 2029, di euro 101.937.454 per l’anno 2030, di euro 101.973.896 per l’anno 2031, di euro 102.447.648 per l’anno 2032, di euro 103.285.824 per l’anno 2033, di euro 103.686.691 annui per gli anni 2034 e 2035, di euro 103.794.816 per l’anno 2036, di euro 105.200.441 per l’anno 2037 e di euro 107.687.316 annui a decorrere dall’anno 2038.
Comma 247 — Commissario straordinario, casa circondariale Bo
- Modifica all’art. 4-bis del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con L. 8 agosto 2024, n. 112, in materia di edilizia penitenziaria.
- Il commissario straordinario, d’intesa con la Provincia autonoma di Bolzano, opera per la realizzazione della nuova casa circondariale di Bolzano.
- Sostituzione integrale del comma 8: ampliamento di sette strutture detentive (Forlì Lotto 2, Brescia Verziano, Bologna, Milano Bollate, Opera, San Vittore raggi II e IV, Roma Rebibbia).
- Importo complessivo: 141.800.000 euro distribuiti su 2026 (27,05 mln), 2027 (74,426 mln), 2028 (40,324 mln) a valere su risorse MIT.
- Aggiornamento del programma con DPCM su proposta del Ministro della giustizia entro 60 giorni; subentro del commissario nei rapporti giuridici e trasferimento risorse alla contabilità speciale.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
247. All’ articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il commissario straordinario compie, altresì, d’intesa con la provincia autonoma di Bolzano previa verifica della sussistenza della copertura finanziaria degli interventi del programma e nel limite delle risorse previste dal programma anche attraverso la modifica degli interventi dello stesso, gli atti necessari per la realizzazione della nuova casa circondariale di Bolzano, in ragione delle rinnovate esigenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria»; b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Sono inclusi nel programma di cui al comma 2 i nuovi interventi di ampliamento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle strutture detentive di Forlì Lotto 2, Brescia Verziano, Bologna, Milano Bollate, Milano Opera, Milano San Vittore (raggi II e IV) e Roma Rebibbia, finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo complessivo pari a euro 141.800.000, di cui euro 27.050.000 nell’anno 2026, euro 74.426.000 nell’anno 2027 ed euro 40.324.000 nell’anno 2028. Per gli interventi di cui al primo periodo, il commissario straordinario subentra nei relativi rapporti giuridici e le corrispondenti risorse sono trasferite sulla contabilità speciale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 11. Ai fini dell’inclusione degli interventi di cui al primo periodo, il programma di cui al comma 2 è aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo che, nelle more dell’aggiornamento del programma, il commissario straordinario può esercitare i poteri di cui al presente articolo ai fini dell’attuazione dei predetti interventi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, il commissario straordinario, con i poteri conferiti dal presente articolo, si avvale, in qualità di soggetti attuatori, dei provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, in coordinamento con il Dipartimento delle opere pubbliche e delle politiche abitative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Comma 250 — Reclutamento volontari Guardia costiera
- Modificato l’art. 814, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010): la dotazione organica del Corpo delle Capitanerie di porto sale da 2.000 a 2.032 unità e da 600 a 610 per un’altra categoria di personale.
- Inserito il nuovo art. 2197-septies COM dedicato all’alimentazione straordinaria dei volontari in servizio permanente della Guardia costiera.
- Dal 2026 al 2030 è autorizzato il reclutamento di un massimo di 100 volontari l’anno mediante concorso pubblico.
- I requisiti d’accesso sono stringenti: età non superiore a 24 anni, diploma quinquennale di scuola secondaria superiore, idoneità fisio-psico-attitudinale per le Forze armate.
- I vincitori sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare, categoria nocchiere di porto, con grado di sottocapo di 3ª classe.
- L’iscrizione segue l’ordine di graduatoria, con decorrenza il giorno successivo a quella attribuita ai volontari immessi ex art. 704 COM.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
250. Al fine di mantenere gli attuali standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle capitanerie di porto, al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 814, comma 2, la cifra: «2.000» è sostituita dalla seguente: «2.032» e la cifra: «600» è sostituita dalla seguente: «610»; b) dopo l’articolo 2197-sexies è inserito il seguente: «Art. 2197-septies. – (Alimentazione straordinaria dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera) – 1. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 704 e nell’ambito degli organici di legge di cui all’articolo 815, comma 1, lettera a), come determinati dall’anno 2026 all’anno 2030, è autorizzato, per ciascun anno, il reclutamento fino al massimo di 100 volontari in servizio permanente, mediante concorso pubblico. 2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai candidati in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a 24 anni; b) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado; c) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontari in servizio permanente. 3. I vincitori delle procedure selettive di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per la categoria nocchiere di porto con il grado di sottocapo di 3^ classe e sono iscritti secondo l’ordine di graduatoria della selezione pubblica, con decorrenza dal giorno successivo rispetto alla decorrenza attribuita ai volontari immessi in ruolo per lo stesso anno ai sensi dell’articolo 704».
Comma 252 — Spese di funzionamento e vettovagliamento Difesa
- Autorizzata spesa di euro 65.381 annui a decorrere dal 2026 per spese di funzionamento.
- Le spese sono connesse alle previsioni dei commi 250 e 251 della L. 199/2025.
- Sono incluse esplicitamente le spese di vettovagliamento del personale interessato.
- Si tratta di una micro-autorizzazione di spesa permanente, non temporanea, senza decreto attuativo.
- L’effettiva ripartizione segue le ordinarie regole di contabilità di Stato (D.Lgs. 123/2011).
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
252. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 250 e 251, ivi comprese le spese di vettovagliamento, è autorizzata la spesa di euro 65.381 a decorrere dall’anno 2026.
Comma 253 — Proroga comandi e contratti ItaliaMeteo 2026
- L’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo», istituita dall’art. 1, comma 551, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata a confermare o prorogare i comandi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche.
- La proroga riguarda i comandi in essere al 1° gennaio 2026 e disposti ai sensi del comma 556 della medesima L. 205/2017.
- L’autorizzazione si estende alla conferma o proroga dei contratti di lavoro flessibile in corso.
- Sono compresi gli incarichi individuali di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
- Tutte le proroghe operano fino al 31 dicembre 2026.
- La spesa deve restare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente ex art. 1, comma 559, L. 205/2017.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
253. Al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’ articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , l’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» è autorizzata a confermare o prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 1° gennaio 2026, disposti ai sensi dell’articolo 1, comma 556, della citata legge n. 205 del 2017 , nonché a confermare o prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso e gli incarichi individuali di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell’ articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all’ articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017 ..
Comma 288 — Coperture commi 283-284 con risparmi e fondo L. 234/2021
- Copertura del comma 283 (316.171 euro 2026; 313.671 dal 2027) e del comma 284 (891.040 euro 2026; 871.040 dal 2027).
- Lettera a) – 311.491 euro annui 2026-2027 mediante risparmi del c. 285.
- Lettera b) – 895.720 euro 2026, 873.220 euro 2027, 1.184.711 euro annui dal 2028 mediante riduzione fondo L. 234/2021 c. 613.
- Tecnica a saldi invariati con doppia copertura combinata.
- Profilo pluriennale con maggiorazione strutturale a regime.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
288. Agli oneri derivanti dal comma 283, pari a 316.171 euro nell’anno 2026 e a 313.671 euro annui a decorrere dall’anno 2027, e dal comma 284, pari a 891.040 euro nel l’anno 2026 e a 871.040 euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede: a) quanto a 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rinvenienti dai risparmi di spesa recati dal comma 285; b) quanto a 895.720 euro per l’anno 2026, a 873.220 euro per l’anno 2027 e a 1.184.711 euro annui a decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 .
Commi 290-292 — Spese e auto di servizio per funzione giurisdizionale
- Comma 290: 900.000 euro annui dal 2026 per le finalità del c. 289; +1.600.000 euro annui per la dotazione di bilancio dell’art. 11 c. 10.
- Comma 291: deroga al limite di spesa per auto di servizio (art. 5 c. 2 D.L. 95/2012) per i mezzi destinati alla funzione giurisdizionale.
- Deroga limitata agli anni 2026, 2027 e 2028.
- Comma 292: copertura 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per l’attuazione del c. 291.
- Misure di rafforzamento operativo dell’apparato giudiziario.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
290. Ai fini di cui al comma 289 è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026 e la dotazione di bilancio destinata alle finalità di cui all’articolo 11, comma 10, del medesimo decreto è incrementata di 1.600.000 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2026.
291. Il limite di spesa previsto dall’ articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , per gli anni 2026, 2027 e 2028, non si applica ai mezzi utilizzati per i servizi strumentali all’esercizio della funzione giurisdizionale.
292. Per l’attuazione delle disposizioni recate dal comma 291 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
Comma 316 — 114 mln al Viminale per sicurezza e Olimpiadi Milano-Cortina
- Autorizzata spesa di 114.244.252 euro per il solo 2026 al Ministero dell’Interno.
- Finalità: tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione del terrorismo, soccorso pubblico.
- Riferimento esplicito alle esigenze straordinarie dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.
- Norma di stanziamento puntuale, senza modifica di disposizioni vigenti.
- Coordinamento con il sistema della sicurezza pubblica (Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Prefetture).
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
316. Al fine di incrementare i servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché di soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026», in favore del Ministero dell’interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.252 per l’anno 2026.
Commi 318-325 — Sede Polizia di Stato a Pietralata e Comm
- La porzione di Pietralata di proprietà ISTAT è trasferita allo Stato per finalità logistiche della Polizia di Stato.
- Atto di trasferimento e cessione progetti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
- Il Viminale utilizza fino a 20 mln dalle risorse logistiche vigenti.
- Nominato Commissario straordinario con DPCM entro 30 giorni; variante progettuale entro 9 mesi.
- Agenzia del demanio come soggetto attuatore e stazione appaltante ex art. 63 D.Lgs. 36/2023.
- In sede di contenzioso si applica l’art. 125 CPA (D.Lgs. 104/2010): tutela cautelare attenuata.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
318. Per favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell’area denominata di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprietà dell’Istituto nazionale di statistica ivi ubicata nonché i relativi progetti di sviluppo già elaborati sono trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche della Polizia di Stato.
319. L’atto di trasferimento della proprietà dell’area e di cessione dei progetti di cui al comma 318 deve essere stipulato e trascritto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All’Istituto nazionale di statistica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l’acquisizione dell’area e per la relativa progettazione.
320. Per le finalità di cui ai commi 318 e 319 il Ministero dell’interno è autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento.
321. Al fine di assicurare la celere realizzazione dell’intervento di cui al comma 318, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l’incarico da svolgere, un Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le amministrazioni, gli enti o gli organi coinvolti.
322. Il Commissario straordinario di cui al comma 321, previo accordo con l’operatore economico già individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell’area, approva, entro nove mesi dalla nomina, la variante progettuale redatta dallo stesso operatore economico, sulla base dei nuovi quadri esigenziali della Polizia di Stato. Allo scopo, il suddetto operatore economico redige il progetto di fattibilità tecnica ed economica che deve essere approvato dal Commissario.
323. Si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 13, commi 4 , 5 , 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 .
324. Il Commissario straordinario di cui al comma 321, per l’espletamento del suo incarico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell’Agenzia del demanio, che, quale soggetto attuatore, svolge altresì le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell’ articolo 63 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , per l’esecuzione dei lavori. L’Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione da parte dello stesso del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 322, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.
325. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l’esecuzione degli interventi di cui ai commi da 318 a 324, si applicano le previsioni contenute nell’ articolo 125 del codice del processo amministrativo , di cui al l’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 .
Comma 486 — 10 milioni per la sicurezza delle gallerie ferroviarie
- Autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (totale 10 milioni).
- Finalità: garantire l’accessibilità in sicurezza alle gallerie ferroviarie in caso di incidente.
- Misura ponte in attesa del completamento degli interventi previsti dall’allegato A del DM 4 marzo 2025.
- Beneficiario operativo: il gestore dell’infrastruttura ferroviaria (Rete Ferroviaria Italiana – RFI).
- Si applicano i parametri tecnici dei periodi 4°, 5° e 6° del comma 17-bis dell’art. 13 D.L. 183/2020.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
486. Nelle more del completamento degli interventi nelle gallerie in esercizio di cui al comma 2 del paragrafo 8 dell’allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025 , al fine di consentire al gestore dell’infrastruttura ferroviaria di assicurare, in caso di incidente, l’accessibilità in sicurezza alle gallerie, secondo quanto previsto dai periodi quarto, quinto e sesto del comma 17-bis dell’articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 , è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Comma 727 — Decreto MEF su tariffe per soccorsi e interventi
- Rinvia a decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la determinazione dei corrispettivi previsti dal comma 726.
- Le tariffe sono fissate su base oraria o forfettaria, in relazione alle voci di costo: personale, mezzi, carburante, attrezzature.
- Il decreto disciplina anche le disposizioni attuative ed applicative del meccanismo.
- L’aggiornamento delle tariffe avviene annualmente sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
- La norma garantisce la prevedibilità e la trasparenza dei corrispettivi a carico del soggetto responsabile.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
727. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i corrispettivi dovuti ai sensi del comma 726, determinati, in relazione alle diverse voci di costo, su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessari, nonché le necessarie disposizioni attuative ed applicative. L’aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Comma 728 — Corrispettivi soccorso Polizia e Carabinieri
- Estensione delle disposizioni dei commi 726 e 727 anche agli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.
- I corrispettivi dovuti per tali interventi sono fissati con appositi decreti dei Ministri competenti.
- Decreti del Ministro dell’interno per la Polizia di Stato e del Ministro della difesa per i Carabinieri.
- Necessario concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per la quantificazione.
- Norma di armonizzazione tra Forze dell’ordine in materia di rimborso costi salvataggio.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
728. Le disposizioni di cui ai commi 726 e 727 si applicano, alle medesime condizioni, anche agli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei carabinieri, fatto salvo, in tali casi, che i corrispettivi dovuti sono stabiliti con decreti adottati, rispettivamente, dal Ministro dell’interno e dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Commi 798-800 — Polizia penitenziaria, depositi nucleari
- Comma 798: modifica l’art. 12, c. 9-bis del D.L. 25/2025 (conv. L. 69/2025) estendendo la disposizione alla Polizia penitenziaria, accanto alla giustizia tributaria.
- Comma 799: prorogato al 31 dicembre 2026 il termine dell’art. 9-bis del D.L. 39/2023 (conv. L. 68/2023) e introdotto regime di riservatezza su sito e dimensione del deposito nucleare nazionale.
- Comma 800: incremento di 1 milione di euro per il 2026 del contributo ex art. 1, c. 547, L. 207/2024.
- Pacchetto eterogeneo: amministrazione penitenziaria, sicurezza nucleare e finanziamento contributi pubblici.
- Norme di natura ordinamentale e finanziaria, non fiscale.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
798. All’ articolo 12, comma 9-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , dopo le parole: «giustizia tributaria» sono inserite le seguenti: «, della Polizia penitenziaria».
799. All’ articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente articolo l’ubicazione e la dimensione del sito o dei siti di emissione di cui al paragrafo I, sezione A, punto 5, lettera a), dell’allegato III B al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 , come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 giugno 2019, n. 108 , costituiscono informazioni riservate nella disponibilità dell’autorità nazionale competente, nonché degli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione di cui al presente comma».
800. Il contributo di cui all’ articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è incrementato di 1 milione di euro per l’anno 2026.
Comma 820 — Contributo Agenzia industrie difesa per tecnologie emergenti
- Contributo di 100.000 euro per l’anno 2026 a favore dell’Agenzia industrie difesa (AID).
- Finalità: promozione e sostegno della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale.
- Misura raccordata al comma 821, che modifica l’art. 48 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) per autorizzare AID a svolgere attività di ricerca.
- Si inquadra nel dovere di difesa della Patria ex art. 52 Cost.
- Norma autoapplicativa, senza decreti attuativi previsti.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
820. Per la promozione e il sostegno della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale è autorizzato un contributo di euro 100.000 per l’anno 2026 a favore dell’Agenzia industrie difesa.
Comma 821 — AID autorizzata a R&S su tecnologie emergenti difesa
- Modifica l’art. 48, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66).
- Dopo le parole «con uno o più decreti del Ministro della difesa» inserisce: «nonché svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale».
- Norma di accompagnamento del comma 820 (contributo 100 mila euro 2026).
- Amplia il perimetro funzionale dell’Agenzia industrie difesa oltre la tradizionale missione produttivo-manutentiva.
- Quadro costituzionale: artt. 9, 52 e 87 Cost.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
821. Per l’attuazione del comma 820, all’articolo 48 , comma 1, del codice dell’ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , dopo le parole: «con uno o più decreti del Ministro della difesa» sono inserite le seguenti: «nonché svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale».
Comma 828 — Demilitarizzazione armi chimiche, spesa 2026-2030
- Autorizzata spesa di 850.000 euro per il 2026 e 900.000 euro annui per ciascuno degli anni 2027-2030.
- Beneficiario: Ministero della difesa, per attività di demilitarizzazione e distruzione delle armi chimiche e manutenzione degli impianti.
- Finalità: rispetto degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione di Parigi sulle armi chimiche (CWC, 1993), ratificata con L. 18 novembre 1995, n. 496.
- Inquadramento costituzionale: artt. 10, 11 e 52 Cost.
- Norma autoapplicativa, senza decreti attuativi previsti.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
828. Allo scopo di garantire al Ministero della difesa il proseguimento delle attività di demilitarizzazione e distruzione delle armi chimiche e di manutenzione dei relativi impianti, in conformità agli obblighi internazionali, è autorizzata la spesa di euro 850.000 per l’anno 2026 e di euro 900.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.
Comma 841 — Fondo Ministero giustizia per il contrasto alla
- Istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026.
- Finalità: contrasto alla criminalità organizzata attraverso attività divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni delle istituzioni.
- Riparto: uno o più decreti del Ministro della giustizia distribuiscono annualmente le risorse tra enti, associazioni, organismi ed esperti qualificati.
- Inquadramento costituzionale: art. 1 Cost. (democrazia), art. 2 Cost. (diritti inviolabili), art. 27 Cost. (rieducazione e prevenzione), art. 117, c. 2, lett. h Cost. (ordine pubblico e sicurezza, competenza esclusiva statale).
- Coordinamento con D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia) e con la Direzione Investigativa Antimafia (DIA).
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
841. Al fine di incentivare le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, anche attraverso la realizzazione di attività divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni poste in essere dalle istituzioni per la prevenzione e la repressione dei connessi reati, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo di euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2026. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono ripartite annualmente le risorse del fondo di cui al primo periodo tra enti, associazioni, organismi ed esperti qualificati, operanti nel settore della giustizia e della legalità, che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al contrasto della criminalità organizzata.
Commi 914-916 — ASviS e vittime terrorismo anni ’70
- Comma 914: contributo di 300.000 euro per il 2026 ad ASviS (Alleanza italiana sviluppo sostenibile).
- Comma 915: estensione dell’elargizione ex L. 206/2004 ai superstiti delle vittime civili decedute per atti criminosi di matrice politica 1970-1979, anche in assenza di sentenza.
- Comma 916: requisito di estraneità ad ambienti delinquenziali richiesto a tutti i beneficiari dell’elargizione.
- Limite di spesa: 10 milioni di euro per il 2026 per l’elargizione vittime.
- Elargizione unica anche in caso di concorso di più beneficiari.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
914. Per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientata principalmente alle future generazioni, delle attività di studio e ricerca, la pubblicazione e la diffusione dei rapporti annuali e lo svolgimento con cadenza annuale del Festival dello sviluppo sostenibile, è concesso all’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile-ASviS un contributo di 300.000 euro per l’anno 2026.
915. Ai superstiti delle vittime civili decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, come individuati dall’ articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , è riconosciuta, con le modalità di cui all’articolo 7 della citata legge n. 302 del 1990 , anche in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, che ne attesti la predetta matrice e nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2026, l’elargizione di cui all’ articolo 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206 . Tale elargizione è unica anche in caso di concorso di più beneficiari ed è corrisposta a condizione che la vittima non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell’ articolo 12 del codice di procedura penale e risulti essere del tutto estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l’accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell’azione criminosa lesiva, ovvero risulti che, al tempo dell’evento, si era già dissociata o comunque estraniata dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
916. Per la concessione dell’elargizione, le condizioni di estraneità alla commissione degli atti criminosi e agli ambienti e ai rapporti delinquenziali di cui al comma 915 sono altresì richieste nei confronti di tutti i beneficiari.
Comma 917 — Termine e procedura per la domanda dell’elargizi
- Termine decadenziale di quattro mesi dall’entrata in vigore della legge per presentare la domanda di elargizione di cui al comma 915.
- Organo competente: Direzione centrale per i diritti civili del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell’interno.
- Le domande sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
- Se, anche in via prospettica, emerge il superamento del limite di spesa del comma 915, le domande successive non sono prese in considerazione.
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 sull’elargizione alle vittime del terrorismo.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
917. La domanda per la corresponsione dell’elargizione di cui al comma 915 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale per i diritti civili del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell’interno, competente alla concessione dell’elargizione medesima nel limite di spesa di cui al comma 915. Qualora dall’accoglimento delle domande, secondo l’ordine cronologico, dovesse emergere, anche in via prospettica, il superamento del limite di spesa di cui al comma 915, non sono prese in considerazione ulteriori domande per l’accesso al beneficio di cui al comma 915. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 .
Comma 918 — Divieto cumulo elargizione vittime e altre provvidenze
- Divieto di cumulo tra l’elargizione del comma 915 e altre provvidenze pubbliche per le stesse circostanze.
- Il divieto opera per provvidenze in unica soluzione o a carattere non continuativo.
- L’elargizione non è cumulabile se la stessa famiglia ha già ricevuto altre indennità statali per la medesima vicenda.
- Norma di chiusura del sistema delle provvidenze alle vittime.
- Tutela il principio di proporzionalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
918. L’elargizione di cui al comma 915 non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze.
Comma 920 — Rifinanziamento vittime terrorismo e mafia
- Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno per assegni vitalizi, speciali elargizioni e altre provvidenze a favore delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata di stampo mafioso (e relative famiglie) sono incrementate di 10 milioni di euro per l’anno 2026.
- Il rifinanziamento è strumentale all’attuazione delle disposizioni dei commi da 915 a 919 della medesima Legge di Bilancio 2026.
- Beneficiari: cittadini italiani, cittadini stranieri e apolidi vittime di terrorismo o criminalità di stampo mafioso, ovvero le loro famiglie.
- Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla L. 3 agosto 2004, n. 206 (vittime del terrorismo), dalla L. 20 ottobre 1990, n. 302 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) e dalla L. 22 dicembre 1999, n. 512 (Fondo di rotazione per le vittime di mafia).
- Si tratta di un rifinanziamento una tantum a copertura dei nuovi oneri introdotti dai commi 915-919, senza modifica strutturale del regime delle provvidenze.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
920. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 915 a 919, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno relativo alle spese per assegni vitalizi, speciali elargizioni e altre provvidenze da corrispondere ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi, vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata di stampo mafioso, o alle loro famiglie sono incrementate nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2026.
Comma 921 — Copertura oneri comma 920 via CONSAP
- Il comma 921 contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri del comma 920, quantificati in 10 milioni di euro per l’anno 2026.
- La copertura è assicurata mediante versamento da parte della CONSAP S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
- Le risorse versate da CONSAP restano acquisite all’erario: la copertura ha effetto definitivo, senza diritto di restituzione in favore della società partecipata.
- CONSAP S.p.A. è società pubblica controllata dal MEF, gestisce fondi e servizi assicurativi di interesse pubblico (es. Fondo vittime della strada).
- Il meccanismo si inserisce nella prassi di copertura mediante mobilitazione di risorse di società partecipate, in coerenza con il principio di copertura dell’art. 81, terzo comma, Cost.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
921. Agli oneri derivanti dal comma 920, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente versamento da parte della società CONSAP S.p.A. ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, delle risorse disponibili, che restano acquisite all’erario.
Comma 923 — Abrogazione del secondo comma dell’art. 21 TU pe
- Abrogazione del secondo comma dell’art. 21 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (TU pensioni di guerra).
- Intervento di pulizia normativa su disciplina di nicchia (pensioni di guerra).
- Effetti pratici limitati: l’abrogazione riguarda una disposizione presumibilmente non più attuale o sovrapposta ad altre norme.
- Applicabilità immediata dal 1° gennaio 2026.
- Materia di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione generale per le pensioni di guerra.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
923. All’articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il secondo comma è abrogato.
Comma 924 — Copertura oneri comma 922 e fondo compensazione
- Il comma 924 contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri introdotti dal comma 922, quantificati in euro 542.400 annui a decorrere dall’anno 2026.
- La copertura è strutturale (a regime, non una tantum) e si articola in due meccanismi: copertura ordinaria e compensazione dei riflessi su altri saldi.
- Copertura ordinaria: a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione del MEF ai sensi dell’art. 2 della L. 27 dicembre 2002, n. 288 (Legge di Bilancio 2003).
- Compensazione degli effetti su fabbisogno e indebitamento netto mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (art. 1, c. 511, L. 27 dicembre 2006, n. 296).
- La doppia copertura è tipica delle clausole tecniche delle leggi di bilancio per garantire la neutralità su tutti i saldi di finanza pubblica.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
924. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 922, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’ articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 . Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’ articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .