Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) interviene su bilanci e governance di Comuni, Province e Regioni: fondo di solidarietà comunale, regole contabili, contributi puntuali, clausole per le autonomie speciali. Questa guida raccoglie i commi minori con sintesi e testo coordinato.

Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.

Comma 238 — Trasferimento risorse Fondi dai Comuni a unioni

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

238. All’ articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I comuni possono trasferire alle unioni dei comuni, alle comunità montane e alle comunità isolane o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell’incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dal presente comma, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall’organo di revisione».

Comma 404 — Clausola di salvaguardia art. 104 statuto Trentino-Alto Adige

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

404. La disposizione di cui al comma 403 è approvata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .

Comma 484 — Trattenute somme Emilia-Romagna in caso di inade

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

484. In caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute entro i termini di cui al comma 482, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere l’importo corrispondente sulle somme spettanti alla regione Emilia-Romagna a qualsiasi titolo, a esclusione di quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia nonché della tutela della salute.

Comma 661 — Monitoraggio residui contabili enti pubblici nella BDAP

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

661. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono ridefinite le modalità di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, da parte degli enti di cui all’ articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, per prevederne l’acquisizione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il monitoraggio di cui al comma 659, lettera b).

Commi 679-682 — Rifinanziamento Fondo solidarietà comunal

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

679. All’ articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 , le parole: «al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 2028» e dopo la parola: «emessi» sono inserite le seguenti «, comprese le operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito,».

680. All’ articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , le parole: «in euro 6.872.590.365 per l’anno 2026, in euro 6.928.590.365 per l’anno 2027, in euro 6.984.590.365 per l’anno 2028, in euro 8.260.590.365 per l’anno 2029, in euro 8.214.594.113 per l’anno 2030 e in euro 8.978.517.113 annui a decorrere dall’anno 2031» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 6.887.700.365 per l’anno 2026, in euro 6.933.700.365 per l’anno 2027, in euro 6.984.900.365 per l’anno 2028, in euro 8.260.700.365 per l’anno 2029, in euro 8.214.704.113 per l’anno 2030 e in euro 8.978.627.113 annui a decorrere dall’anno 2031».

681. All’ articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), per specifiche esigenze di correzione derivanti dall’aggiornamento dell’elenco dei comuni allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 , pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 , i quali beneficiano dell’esenzione dall’IMU ai sensi dell’ articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , le parole: «e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 3.753.279.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e a euro 3.753.389.000 a decorrere dall’anno 2026»; b) alla lettera c), le parole: «destinato, per euro 1.885.643.345,70» sono sostituite dalle seguenti: «destinato, per l’anno 2026 per una somma pari a euro 1.900.643.345,70, per l’anno 2027 per una somma pari a euro 1.890.643.345,70, per l’anno 2028 per una somma pari a euro 1.885.843.345,70 e a decorrere dall’anno 2029 per una somma pari a euro 1.885.643.345,70»; c) dopo la lettera d-duodecies) è aggiunta la seguente: «d-terdecies) a decorrere dall’anno 2026, al comune di Roma Capitale non si applicano le modalità di riparto previste dalla lettera c). Il versamento spettante da risorse storiche e perequazione a carico del comune di Roma Capitale per assegnazione al Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , è fissato in euro 79.622.195 nell’anno 2026, in euro 69.622.195 nell’anno 2027 e in euro 57.622.195 annui a decorrere dall’anno 2028. Inoltre, a decorrere dall’anno 2026, la quota dell’IMU trattenuta dall’Agenzia delle entrate al comune di Roma Capitale per alimentare il Fondo di solidarietà comunale è fissata in euro 217.035.438».

682. All’articolo 35, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , la parola: «esclusivamente» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché secondo le disposizioni di cui all’articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ».

Commi 732-736 — Regioni speciali, FSC, editoria, RAI e ACI

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

732. La disposizione di cui al comma 731 è applicabile nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .

733. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’ articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020 sono ridotte di 300 milioni di euro per l’anno 2026 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

734. Il Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, di cui all’ articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 , è rifinanziato di 60 milioni di euro per l’anno 2026, da destinare per le diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

735. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , la RAI-Radiotelevisione italiana Spa promuove l’adozione di misure di razionalizzazione, per il predetto triennio, dei costi di funzionamento e di gestione. Ai sensi del primo periodo, le risorse di cui all’ articolo 1, comma 616, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , sono ridotte di 10 milioni di euro per l’anno 2026.

736. Il comma 867 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è sostituito dal seguente: «867. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, per gli anni 2025 e 2026 l’Automobile Club d’Italia provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui. Le risorse di cui al presente comma restano acquisite all’erario».

Commi 830-839 — Governance enti locali, avanzo amministra

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

830. In considerazione delle regole della nuova governance economica europea applicate agli enti territoriali, a decorrere dall’anno 2027, nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico di cui all’ articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le disposizioni di cui all’ articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 , si applicano con riferimento al conseguimento, negli esercizi a partire dal 2025, dell’equilibrio definito ai sensi dell’ articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

831. All’articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere c) e d) sono abrogate; b) le parole: «e) per l’estinzione anticipata di prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «La quota libera dell’avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l’estinzione anticipata di prestiti.».

832. All’ articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere c), d) ed e) sono abrogate; b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. La quota libera dell’avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l’estinzione anticipata di prestiti».

833. Al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all’albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all’albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell’interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, è autorizzato, in deroga all’articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 , a iscrivere al predetto albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

834. Le province e le città metropolitane accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi dell’ articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all’ articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , e all’ articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56 , e i valori negativi dei contributi attribuiti ai sensi del medesimo articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , nel rispetto del principio contabile generale dell’integrità, al lordo dell’importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita ai contributi accertati, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

835. A decorrere dall’anno 2026, sono trattenute dal Ministero dell’interno con le modalità di cui ai commi 836, 837 e 838 le seguenti risorse: a) il contributo alla finanza pubblica dei comuni, delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui all’ articolo 1, commi 533 e 534, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ; b) le risorse assegnate ai comuni, alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, risultanti in eccedenza a seguito del conguaglio finale della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie di cui al comma 1 dell’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .

836. Le risorse di cui al comma 835 sono trattenute prioritariamente a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all’ articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , per i comuni e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico di cui all’ articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , distinto per le province e le città metropolitane. Le risorse di cui al comma 835, lettera b), sono trattenute in quote costanti annuali fino al 2027.

837. In caso di incapienza delle risorse assegnate sui fondi di cui al comma 836, le restanti somme da recuperare sono trattenute dal Ministero dell’interno a valere sulle risorse spettanti a qualsiasi titolo, a esclusione, per i comuni, delle assegnazioni spettanti a titolo di Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi di cui all’ articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 .

838. In caso di ulteriore incapienza delle risorse di cui al comma 837, si applicano le disposizioni dell’ articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 .

839. Fermo restando quanto disposto dai commi da 835 a 838, gli enti locali di cui al comma 835 accertano in entrata le risorse di cui ai commi da 836 a 838 e impegnano in spesa i concorsi alla finanza pubblica di cui al comma 835, lettera a), e la restituzione delle risorse per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ricevute in eccesso di cui al comma 835, lettera b), provvedendo, per la quota riferita ai concorsi alla finanza pubblica e agli importi oggetto di restituzione, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

Comma 851 — Contributi a Comuni >80.000 abitanti per eventi

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

851. Per l’anno 2026 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da ripartire a favore dei comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti, per l’organizzazione di eventi celebrativi relativi al contrasto dell’antisemitismo e al ricordo delle vittime delle leggi razziali, nonché alla promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalità. Con decreto del Ministero dell’interno sono stabiliti i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma.

Comma 852 — Estensione al 2026 del contributo da 50.000 euro

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

852. All’articolo 1, comma 758, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «50.000 euro per l’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

Comma 932 — Regione di raccolta nel meccanismo di riparto ex

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

932. All’ articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , dopo le parole: «di cui al comma 692,» sono inserite le seguenti: «la regione di raccolta,».

Comma 958 — 400.000 euro al Comune di Vibo Valentia per scuo

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

958. Ai fini della realizzazione di una scuola primaria nella frazione Vena Superiore del comune di Vibo Valentia, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2027.

Comma 973 — Applicazione a Regioni speciali e Province autonome

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

973. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 . ————— AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26 (in G.U. 28/02/2026, n. 49) ha disposto (con l’art. 1, comma 12-quater) che “Il termine del 28 febbraio 2026, di cui all’articolo 1, commi 639, terzo periodo, e 640, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 , in materia di trasferimento a carico del bilancio dello Stato di debiti contratti dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti Spa per estinguere anticipazioni di liquidità, è prorogato al 30 aprile 2026 per le sole regioni nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono svolte nei quattro mesi antecedenti alla data del 31 dicembre 2025”. ————— AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Ferma restando l’attività di adeguamento dei sistemi informativi da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il contributo di cui all’ articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 , non si applica alle spedizioni, ivi indicate, di beni importati anteriormente alla data del 1° luglio 2026”. Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 3) che la modifica del comma 427 si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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