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Ogni legge di bilancio contiene un fitto reticolo di norme di copertura: riduzioni di fondi, rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa, versamenti all’erario, monitoraggi del MEF. Questa guida raccoglie i commi di copertura e organizzazione della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), con sintesi e testo coordinato.
Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.
Indice dei commi
- Comma 6 — Incremento fondo per le finalità del comma 5
- Comma 13 — Estensione al 2026 delle disposizioni della L. 76/2025
- Comma 31 — Decorrenza commi 29 e 30 (trasferimenti e operazi
- Comma 184 — Trasferimento risorse comma 183 con modalità D.L
- Comma 192 — Incremento autorizzazione di spesa ex L. 232/2016
- Comma 232 — Decreto MEF di attuazione del comma 231
- Comma 236 — Rifinanziamento fondo L. 208/2015 art. 1 c. 417
- Comma 242 — Spese concorsuali connesse al comma 240
- Comma 243 — Spese di funzionamento connesse al comma 240
- Comma 251 — Autorizzazione di spesa per il comma 250, lett. a)
- Comma 265 — Ampliamento rappresentanza MEF in organo D.Lgs.
- Commi 267-270 — Coperture MEF, dirigenti dogane, ricercatori ISTAT
- Comma 272 — CNB e CNBBSV, gettoni e disciplina con DPCM
- Commi 277-279 — Coperture fondi esigenze indifferibili e L. 207/2024
- Comma 285 — Abrogazione art. 7-ter DL 25/2025
- Comma 286 — Incarichi dirigenziali Ministero del lavoro per PNRR
- Comma 287 — Incarichi a valere su risorse e facoltà assunzionali
- Comma 313 — Copertura oneri c. 312 con facoltà assunzionali ed enti ricerca
- Comma 332 — Modifiche all’art. 26 d.lgs. 82/2022 su Piattafo
- Comma 359 — Incremento autorizzazione di spesa ex L. 207/2024 c. 351
- Comma 483 — Trasferimento INPS 1,47 milioni e fondi storici
- Comma 499 — Rifinanziamento DL 96/2025 con 5 mln per il 2026
- Comma 503 — Rifinanziamento sezione garanzie L. 207/2024
- Comma 534 — Rifinanziamento autorizzazione di spesa D.L. Rilancio
- Comma 535 — Rifinanziamento 3 milioni Fondo L. 213/2023
- Commi 648-650 — Bilancio consolidato e proroga Sport e Salute
- Comma 665 — Interessi sui crediti residui della gestione commissariale
- Comma 666 — Decorrenza nuova disciplina art. 56-bis DL 69/2013
- Comma 715 — Riduzioni dotazioni Ministeri e PCM
- Comma 716 — Riduzione spese in conto capitale ministeri
- Comma 717 — Definanziamento progressivo Fondo investimenti 2017
- Comma 718 — Taglio autorizzazione spesa L. 247/2007
- Comma 719 — Abrogazione art. 49-bis DL 34/2019
- Comma 722 — Riduzione fondo parte corrente L. 207/2024
- Comma 741 — Rimodulazione PNRR per decisione UE novembre 2025
- Comma 742 — Versamento all’erario dei conti di tesoreria L. 178/2020
- Comma 743 — Versamento all’erario di 50 milioni dalle risorse INVITALIA
- Comma 750 — Tetti di cassa Fondo sviluppo e coesione 2026-2039
- Comma 752 — Imputazione cassa FSC 2021-2027 e cicli precedenti
- Comma 862 — Coperture agevolazioni commi 860-861 e tagli Fondo SOF
- Comma 906 — Rideterminazione autorizzazione spesa 2026 (D.L. 198/2022)
- Comma 926 — Copertura 60 mln 2027 da D.L. 104/2023
Comma 6 — Incremento fondo per le finalità del comma 5
- Incremento di 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, c. 451-bis, della L. 197/2022.
- Lo stanziamento aggiuntivo è finalizzato a sostenere le iniziative previste dal comma 5 dello stesso art. 1 della LB 2026.
- La copertura grava sulle risorse del fondo istituito dal comma 5, in logica di partita di giro interna al perimetro del fondo stesso.
- Trattasi di norma di rimodulazione contabile senza effetto di nuovo indebitamento netto.
- Operatività immediata dal 1° gennaio 2026, senza necessità di decreti attuativi.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
6. Per le finalità di cui al comma 5, l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , è incrementata di 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 5.
Comma 13 — Estensione al 2026 delle disposizioni della L. 76/2025
- Le disposizioni dell’art. 6, comma 1, terzo periodo, della L. 15 maggio 2025, n. 76 si applicano anche nell’anno 2026.
- Norma di proroga di un meccanismo già operativo nell’esercizio finanziario 2025.
- Effetto: continuità gestionale per un’intera annualità, senza necessità di una nuova autorizzazione legislativa ad hoc.
- La disposizione richiamata attiene tipicamente alla gestione di risorse di bilancio o a flessibilità di spesa.
- Norma di tecnica contabile, senza effetti diretti per contribuenti e imprese.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
13. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76 , si applicano anche nell’anno 2026.
Comma 31 — Decorrenza commi 29 e 30 (trasferimenti e operazi
- Norma di decorrenza pura: le disposizioni di cui ai commi 29 e 30 della LB 2026 si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati dal 1° gennaio 2026.
- Coordina sul piano temporale gli effetti sostanziali introdotti dai commi 29 e 30, che incidono sui regimi di trasferimento e operazioni qualificate disciplinati dal TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e da altre fonti collegate.
- Per le operazioni e i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 resta applicabile la disciplina previgente.
- Il momento rilevante per l’applicazione della nuova disciplina è la data di efficacia giuridica del trasferimento o dell’operazione, secondo i principi generali del codice civile (artt. 1376 e seguenti c.c.) e delle norme tributarie speciali.
- Va coordinato con le clausole di acconto e di transitorietà eventualmente previste dai commi 29 e 30.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
31. Le disposizioni di cui ai commi 29 e 30 si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Comma 184 — Trasferimento risorse comma 183 con modalità D.L
- Le risorse del comma 183, per le medesime finalità ivi previste, possono essere trasferite con le modalità dell’art. 1-quater, comma 1, del D.L. 31 marzo 2005, n. 45.
- Il D.L. 45/2005 è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 89.
- Si tratta di una norma di rinvio procedurale, non sostanziale: il presupposto resta il comma 183, che individua le finalità del finanziamento.
- La norma snellisce il trasferimento sfruttando un canale di erogazione già consolidato in materia di patrocinio a spese dello Stato e attività connesse.
- L’art. 1-quater D.L. 45/2005 disciplina le modalità di trasferimento delle risorse alle Corti d’appello per il funzionamento di specifici servizi giurisdizionali.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
184. Le risorse di cui al comma 183 possono essere trasferite, per le medesime finalità di cui allo stesso comma 183, secondo le modalità di cui all’ articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 .
Comma 192 — Incremento autorizzazione di spesa ex L. 232/2016
- Il comma 192 rappresenta la conseguenza finanziaria diretta del comma 188, di cui costituisce copertura tecnica pluriennale.
- Si incrementa l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, c. 203, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).
- Incrementi annui: 8 milioni di euro per il 2027; 30 milioni per il 2028; 43 milioni per il 2029.
- Incrementi annui (segue): 46 milioni di euro per il 2030 e 49 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.
- Norma di copertura tecnica, da leggere congiuntamente con la disposizione sostantiva del comma 188.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
192. Per effetto di quanto disposto dal comma 188 l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 8 milioni di euro per l’anno 2027, di 30 milioni di euro per l’anno 2028, di 43 milioni di euro per l’anno 2029, di 46 milioni di euro per l’anno 2030 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.
Comma 232 — Decreto MEF di attuazione del comma 231
- Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 231.
- Il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge (1° gennaio 2026) colloca la scadenza per l’adozione del decreto entro il 31 gennaio 2026.
- Si tratta di un decreto ministeriale di natura attuativa, non regolamentare in senso stretto, che opera a valle di una disciplina sostanziale già recata dal comma 231.
- Il decreto definirà modalità operative, criteri di accesso o calcolo, profili procedurali e di controllo della misura del comma 231.
- Per la perimetrazione sostanziale della misura cui si riferisce il decreto occorre leggere il comma 231 della medesima Legge di Bilancio 2026.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
232. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 231.
Comma 236 — Rifinanziamento fondo L. 208/2015 art. 1 c. 417
- Il comma 236 modifica testualmente l’art. 1, c. 417 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
- Vengono rideterminati gli importi dell’autorizzazione di spesa precedentemente fissata a 7 mln annui dal 2024.
- I nuovi importi sono: 7 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 11 mln per il 2026, 16,2 mln annui a decorrere dal 2027.
- La modifica costituisce un rifinanziamento crescente dell’originaria autorizzazione, segno di ampliamento dell’intervento finanziato dalla L. 208/2015.
- La materia di destinazione del fondo dipende dal contenuto sostanziale dell’art. 1, c. 417 L. 208/2015 (testo originario non riprodotto nel comma 236): in linea generale, possibili settori difesa/infrastrutture/cultura.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
236. All’ articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , le parole: «e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 11 milioni di euro per l’anno 2026 e a 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027».
Comma 242 — Spese concorsuali connesse al comma 240
- Autorizzazione di spesa di euro 135.500 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
- Destinazione: spese concorsuali connesse alle previsioni di cui al comma 240.
- Importo complessivo triennale: 406.500 euro.
- Norma di natura tecnica, connessa alla disciplina sostantiva del comma 240.
- Periodo di applicazione delimitato (2026-2028) senza estensione strutturale oltre il triennio.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
242. Per le spese concorsuali connesse alle previsioni di cui al comma 240 è autorizzata la spesa di euro 135.500 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
Comma 243 — Spese di funzionamento connesse al comma 240
- Autorizzazione di spesa per le spese di funzionamento connesse al comma 240.
- Importi annuali: 682.500 euro per il 2026; 1.755.000 euro per il 2027.
- Importi annuali (segue): 1.852.500 euro per il 2028; 1.560.000 euro annui a decorrere dal 2029.
- Dotazione strutturale a regime di 1,56 milioni annui dal 2029.
- Norma di copertura tecnica connessa alla disciplina sostantiva del comma 240.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
243. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 240 è autorizzata la spesa di euro 682.500 per l’anno 2026, di euro 1.755.000 per l’anno 2027, di euro 1.852.500 per l’anno 2028 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall’anno 2029.
Comma 251 — Autorizzazione di spesa per il comma 250, lett. a)
- Autorizzazione di spesa di euro 2.453.281 per l’anno 2026.
- Autorizzazione di spesa di euro 2.495.906 a decorrere dall’anno 2027 (dotazione strutturale).
- Destinazione: attuazione delle disposizioni di cui al comma 250, lett. a), della medesima LB 2026.
- Norma di copertura tecnica connessa alla disciplina sostantiva del comma 250.
- L’incremento del 2027 rispetto al 2026 (+42.625 euro) riflette l’adeguamento del costo a regime per dodici mesi.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
251. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 250, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 2.453.281 per l’anno 2026 ed euro 2.495.906 a decorrere dall’anno 2027.
Comma 265 — Ampliamento rappresentanza MEF in organo D.Lgs.
- Modifica testuale all’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160.
- Da quattro a cinque rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze.
- Articolazione: Dipartimento delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Corpo della Guardia di finanza.
- Inclusione esplicita della GdF, organo investigativo fiscale, nella composizione del collegio.
- Effetto: rafforzamento del coordinamento tra le strutture MEF e potenziamento del presidio sui controlli fiscali.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
265. All’ articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160 , le parole: «quattro rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «cinque rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, rispettivamente per i Dipartimenti delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, per le Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e per il Corpo della Guardia di finanza».
Commi 267-270 — Coperture MEF, dirigenti dogane, ricercatori ISTAT
- Comma 267: copertura del comma 266 (2,068 mln 2026, 998 mila 2027) sul fondo L. 207/2024 c. 898.
- Comma 268: i dipendenti MEF possono essere nominati in organi di amministrazione e controllo di società partecipate; compensi al MEF.
- Comma 269: dirigenti ADM territoriali aumentano da 3 a 4 unità, copertura 277.051 euro annui dal 2026.
- Comma 270: ISTAT può incrementare l’indennità oneri specifici per ricercatori/tecnologi fino a 347.197 euro.
- Operano in deroga ai limiti generali di spesa di personale ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
267. Agli oneri derivanti dal comma 266, pari a 2.068.000 euro per l’anno 2026 e a 998.000 euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .
268. All’ articolo 13 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in ogni caso, possono essere nominati negli organi di amministrazione e controllo di società partecipate, anche indirettamente, dallo Stato e i relativi compensi sono corrisposti direttamente al medesimo Ministero, che provvede nel rispetto delle disposizioni vigenti».
269. Al fine di incrementare e potenziare le funzioni in ambito territoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con conseguente acquisizione di personale dirigenziale da destinare alle sedi territoriali, all’ articolo 23-quinquies, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , le parole: «di 3 unità» sono sostituite dalle seguenti: «di quattro unità». Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 277.051 euro annui a decorrere dall’anno 2026.
270. In deroga all’ articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , a decorrere dall’anno 2026 l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) può incrementare, a valere sul proprio bilancio, le risorse per la corresponsione dell’indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo, di cui all’articolo 8 della sezione seconda del CCNL per il personale dirigente del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione – parte economica 1996-1997, del 5 marzo 1998, in misura non superiore a 347.197 euro considerati gli oneri riflessi a carico dell’amministrazione.
Comma 272 — CNB e CNBBSV, gettoni e disciplina con DPCM
- Finalità, compiti, funzionamento e composizione del CNB e del CNBBSV definiti con DPCM.
- Presidenti di enti di ricerca e altri enti pubblici come componenti del CNB senza diritto di voto.
- Gettone di presenza: euro 1.000 ai presidenti, euro 800 ai componenti, oneri inclusi.
- Massimo 15 sedute annue per la liquidazione dei gettoni.
- Autorizzata la spesa di 678.000 euro annui a decorrere dal 2026.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
272. Le finalità, i compiti, il funzionamento e la composizione del CNB e del CNBBSV sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, in coerenza con i relativi compiti, individua, quali componenti del CNB, senza diritto di voto, i presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti pubblici. Ai presidenti e ai componenti del CNB e del CNBBSV di cui al comma 271 è corrisposto un gettone di presenza, nel limite, rispettivamente, di euro 1.000 e di euro 800, comprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione, per seduta, fino ad un massimo di quindici sedute annue. A tal fine è autorizzata la spesa di 678.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Commi 277-279 — Coperture fondi esigenze indifferibili e L. 207/2024
- Comma 277: copertura del comma 276 (180.000 euro annui dal 2026) sul fondo L. 190/2014 c. 200 (esigenze indifferibili).
- Comma 278: deroga per 2026-2027 al secondo periodo del c. 619, art. 1, L. 207/2024 sui rimborsi di spese.
- Spesa massima rimborsi: 50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
- Comma 279: copertura dei 50.400 euro annui sulle risorse del c. 617 dell’art. 1 L. 207/2024.
- Tecnica a saldi invariati con riduzione di fondi già iscritti.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
277. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 276, pari a euro 180.000 annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’ articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
278. Al comma 619 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano per gli anni 2026 e 2027 e a tal fine è autorizzata, per il riconoscimento dei rimborsi di spese, la spesa massima di 50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
279. Agli oneri derivanti dal comma 278, nel limite di 50.400 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 617 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .
Comma 285 — Abrogazione art. 7-ter DL 25/2025
- Il comma 285 abroga l’articolo 7-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
- Effetto: la norma cessa di produrre effetti dal 1° gennaio 2026.
- L’abrogazione tipicamente comporta il venir meno della disciplina introdotta dall’articolo, salvo i diritti già quesiti e le situazioni già esaurite.
- Si tratta di una manovra di pulizia normativa del legislatore, frequente in legge di bilancio.
- Necessaria una verifica caso per caso degli effetti residuali su procedimenti in corso e situazioni già consolidate sotto la normativa abrogata.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
285. L’ articolo 7-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , è abrogato.
Comma 286 — Incarichi dirigenziali Ministero del lavoro per PNRR
- Fino al 31 dicembre 2026 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può conferire due incarichi dirigenziali di livello non generale per la durata massima di tre anni non rinnovabili.
- Gli incarichi vengono conferiti oltre i limiti percentuali di cui all’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (limiti ordinari sugli incarichi esterni).
- La norma prevede che possano essere conferiti anche ai sensi dell’art. 19, comma 10, del D.Lgs. 165/2001 (consulenze tecniche di particolare specializzazione).
- Finalità dichiarate: rafforzare vigilanza e regolamentazione su salute e sicurezza, digitalizzazione, monitoraggio, politiche del lavoro e politiche sociali, oltre alla piena realizzazione degli obiettivi del PNRR.
- Si tratta di una deroga settoriale ai vincoli ordinari sugli incarichi dirigenziali esterni nella PA.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
286. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e regolamentazione in materia di salute e sicurezza, digitalizzazione e monitoraggio, politiche del lavoro e politiche sociali, nonché di assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può conferire, per la durata massima di tre anni non rinnovabili, due incarichi dirigenziali di livello non generale, oltre ai limiti percentuali di cui all’ articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Detti incarichi possono essere conferiti anche ai sensi dell’ articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
Comma 287 — Incarichi a valere su risorse e facoltà assunzionali
- Gli incarichi previsti dal comma 286 (figure tecniche o di supporto a strutture PA) sono conferiti senza nuovi oneri.
- Copertura a carico delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
- Conferimento entro i limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalle norme di turn-over.
- Norma di carattere finanziario-procedurale, non istituisce nuove posizioni organiche.
- Coordinamento con D.Lgs. 165/2001 (art. 19, comma 6) e con il vincolo di equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.).
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
287. Gli incarichi di cui al comma 286 sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Comma 313 — Copertura oneri c. 312 con facoltà assunzionali ed enti ricerca
- Copertura degli oneri del comma 312, compresi i contributi previdenziali e assistenziali.
- Per il 50% tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente.
- Per il restante 50% tramite incremento della quota ordinaria del fondo enti di ricerca.
- Quota incrementata con decreto ministeriale di riparto del fondo ex art. 7 c. 2 D.Lgs. 204/1998.
- Tecnica a saldi invariati con auto-finanziamento parziale.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
313. Alla copertura degli oneri di cui al comma 312, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede: a) per il 50 per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente; b) per il restante 50 per cento, tramite l’incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti con il decreto ministeriale di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’ articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 .
Comma 332 — Modifiche all’art. 26 d.lgs. 82/2022 su Piattafo
- Modifiche puntuali all’articolo 26 del d.lgs. 27 maggio 2022, n. 82, decreto attuativo del PNRR sulla gestione del personale e sulla riorganizzazione delle amministrazioni.
- Abrogato il comma 2 dell’art. 26 d.lgs. 82/2022 (norma di copertura originaria).
- Sostituito il secondo periodo del comma 3 con nuova quantificazione di spesa: 2.854.508 euro per il 2025 e 764.363 euro annui a decorrere dal 2026.
- Intervento di natura strettamente finanziaria: rimodula il finanziamento di un’attività già esistente senza modificarne il perimetro funzionale.
- Non sono previsti adempimenti per cittadini o imprese; effetti interni alla contabilità pubblica.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
332. All’ articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è abrogato; b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.854.508 per l’anno 2025 e di euro 764.363 annui a decorrere dall’anno 2026».
Comma 359 — Incremento autorizzazione di spesa ex L. 207/2024 c. 351
- Il comma 359 modifica l’articolo 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (LB 2025) rideterminando l’autorizzazione di spesa.
- L’importo annuo lordo passa da 5,5 milioni a partire dal 2025 a 5,5 milioni per il solo 2025 e 13,5 milioni annui a decorrere dal 2026.
- La modifica è testuale: sostituisce un periodo dell’art. 1, comma 351, L. 207/2024.
- L’intervento è di rifinanziamento incrementale, non incide sui criteri di utilizzo già definiti dalla norma originaria.
- La copertura è assicurata dagli stanziamenti complessivi della LB 2026.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
359. All’ articolo 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti degli importi complessivi lordi di 5,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026».
Comma 483 — Trasferimento INPS 1,47 milioni e fondi storici
- Trasferimento all’INPS di 1.471.000 euro annui a decorrere dal 2026 in attuazione dei commi 481 e 482.
- Destinazione di 294.200 euro annui dal 2026 alle finalità dell’art. 2, comma 11, lett. a) e b), L. 350/2003.
- Destinazione di 147.100 euro annui dal 2026 alle finalità dell’art. 1, comma 1328, L. 296/2006.
- Si tratta di una norma di chiusura contabile collegata ai commi precedenti sulle gestioni previdenziali.
- Nessun impatto operativo diretto su imprese o gestori di infrastrutture: rilevanza interna ai capitoli di bilancio.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
483. Per effetto di quanto disposto dai commi 481 e 482, è trasferito all’Istituto nazionale della previdenza sociale l’importo di 1.471.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalità di cui all’ articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , è destinato l’importo di 294.200 euro annui a decorrere dall’anno 2026. Alle finalità di cui all’ articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , è destinato l’importo di 147.100 euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Comma 499 — Rifinanziamento DL 96/2025 con 5 mln per il 2026
- Modificato l’art. 13, comma 1, primo periodo, del D.L. 30 giugno 2025, n. 96 (decreto-legge omnibus estate 2025).
- Il riferimento normativo è al testo come convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 119.
- Dopo le parole «per l’anno 2025» sono aggiunte le parole «e di 5 milioni di euro per l’anno 2026».
- La novella estende quindi al 2026 la dotazione finanziaria già prevista per il 2025.
- Le finalità restano quelle specificate dall’art. 13 del DL 96/2025 (ambito promozione internazionale).
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
499. All’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 , dopo le parole: «per l’anno 2025» sono aggiunte le seguenti: «e di 5 milioni di euro per l’anno 2026».
Comma 503 — Rifinanziamento sezione garanzie L. 207/2024
- Incremento di 100 milioni di euro per il 2026 della dotazione della sezione di cui all’art. 1, comma 474, lett. c), della L. 207/2024.
- Copertura a valere sulle disponibilità del fondo di cui all’art. 2, primo comma, del D.L. 251/1981 (convertito in L. 394/1981).
- L’incremento opera al netto delle dotazioni delle sezioni di cui all’art. 1, comma 474, lettere a) e b), della L. 207/2024.
- Si tratta di una norma di alimentazione finanziaria di una sezione di sostegno già istituita dalla precedente Legge di bilancio 2025.
- Beneficiari finali e modalità operative sono quelli già definiti dalla L. 207/2024 e dai relativi atti attuativi.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
503. La dotazione della sezione di cui all’ articolo 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2026 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all’ articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 , al netto delle dotazioni delle sezioni di cui all’ articolo 1, comma 474, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .
Comma 534 — Rifinanziamento autorizzazione di spesa D.L. Rilancio
- Rifinanziamento di una specifica autorizzazione di spesa contenuta nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
- Riferimento all’art. 105, comma 3-ter, conv. L. 17 luglio 2020, n. 77.
- Importo del rifinanziamento: 300.000 euro per il 2026.
- Misura di portata limitata, di natura tecnica.
- Mantiene continuità di una linea di spesa preesistente senza modifiche strutturali.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
534. L’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 105, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , è rifinanziata di 300.000 euro per l’anno 2026.
Comma 535 — Rifinanziamento 3 milioni Fondo L. 213/2023
- Il Fondo di cui all’art. 1, comma 312, della L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) è rifinanziato per 3 milioni di euro.
- Rifinanziamento limitato al solo anno 2026, senza estensione pluriennale.
- Le modalità di accesso e i beneficiari finali sono quelli già definiti dalla L. 213/2023 e dai relativi atti attuativi.
- Si tratta di una norma di sostegno marginale per importo ma confermativa dell’esistenza del Fondo.
- L’area tematica del Fondo dipende dalla natura della L. 213/2023, comma 312 (da verificare nel testo della Legge di bilancio 2024).
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
535. Il Fondo di cui all’ articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , è rifinanziato per un importo di 3 milioni di euro per l’anno 2026.
Commi 648-650 — Bilancio consolidato e proroga Sport e Salute
- Comma 648: modifiche all’art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 113/2016 (L. 160/2016) in materia di sanzioni per mancata trasmissione dei bilanci.
- Per il bilancio consolidato la sanzione si applica anche in caso di mancato invio dei dati alla BDAP entro 7 giorni dal termine di approvazione.
- Comma 649: estensione al 2028 dei termini dei commi 727 e 728 dell’art. 1 L. 207/2024 (regime Sport e Salute).
- Comma 650: modifiche all’art. 1 L. 207/2024 commi 751 e 752 con proroga al 2028 e nuovi termini al 15 aprile 2026.
- Norme di tecnica legislativa volte ad allineare termini e perimetro sanzionatorio della contabilità armonizzata.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
648. All’ articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato» sono sostituite dalle seguenti: «dei bilanci di previsione e dei rendiconti»; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al presente comma si applica in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione di tale documento contabile, nonché di mancato invio, entro sette giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».
649. All’ articolo 1, commi 727 e 728, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «e 2027», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028».
650. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 751, le parole: «e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028», le parole: «Per il solo anno di imposta 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni d’imposta 2025 e 2026» e le parole: «al 15 aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente al 15 aprile 2025 e al 15 aprile 2026»; b) al comma 752, le parole: «e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028».
Comma 665 — Interessi sui crediti residui della gestione commissariale
- Modificato l’art. 248, comma 4, del TUEL (D.Lgs. 267/2000) con l’aggiunta di un nuovo periodo finale.
- La misura degli interessi sui crediti residui dalla gestione commissariale è fissata al tasso legale pro tempore vigente.
- La regola si applica agli interessi maturati successivamente al rendiconto della gestione commissariale di cui all’art. 256 TUEL.
- Norma di chiarimento che evita controversie sui criteri di calcolo degli interessi nei dissesti finanziari.
- Si applica solo agli enti locali in dissesto finanziario sottoposti a gestione commissariale.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
665. Al comma 4 dell’articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all’articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente».
Comma 666 — Decorrenza nuova disciplina art. 56-bis DL 69/2013
- Modifica dell’articolo 56-bis del DL 21 giugno 2013, n. 69 (conv. L. 9 agosto 2013, n. 98).
- Le disposizioni del primo periodo del comma 7 dell’art. 56-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
- Esplicita esclusione del rimborso degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse.
- Norma di chiusura sul piano contabile per i soggetti coinvolti dalla disciplina del fondo perequativo.
- Effetto temporale prospettico, senza efficacia retroattiva né restitutoria.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
666. All’ articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. Non si dà luogo al rimborso degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse».
Comma 715 — Riduzioni dotazioni Ministeri e PCM
- Riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa dei Ministeri per il concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici.
- Importi indicati nell’allegato XI alla legge, per gli anni 2026 e 2027 e a decorrere dal 2028.
- Possibilità di rimodulazione tra programmi nell’ambito dello stesso stato di previsione, su proposta del Ministro competente e con decreto MEF.
- Salvezza delle ordinarie forme di flessibilità di bilancio ex art. 33 della legge 196/2009.
- Versamento di 50 milioni di euro annui all’entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a decorrere dal 2026.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
715. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell’allegato XI alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2026 e 2027 e a decorrere dall’anno 2028, degli importi ivi indicati. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall’ articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Comma 716 — Riduzione spese in conto capitale ministeri
- Riduzione dotazioni di competenza e cassa delle missioni e dei programmi ministeriali per il triennio 2026-2028.
- Incremento speculare per il triennio 2029-2031 sulle stesse voci, secondo gli allegati XII e XIII alla legge.
- L’intervento riguarda esclusivamente le spese in conto capitale, ossia investimenti pubblici.
- Restano salve le ordinarie forme di flessibilità ex art. 33 della legge 196/2009 (legge di contabilità).
- Possibilità di rimodulare le variazioni anche tra programmi diversi con DM MEF, su proposta dei Ministri competenti.
- Vincolo di invarianza sui saldi di finanza pubblica: l’operazione è tecnicamente neutrale nel medio termine.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
716. Al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2026, 2027 e 2028 ed incrementate per gli anni 2029, 2030 e 2031, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati XII e XIII alla presente legge. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall’ articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Comma 717 — Definanziamento progressivo Fondo investimenti 2017
- Riduzione del Fondo investimenti ex art. 1, c. 203, L. 232/2016 per gli anni 2027-2034 e successivi.
- Taglio progressivo: 20 mln (2027), 60 mln (2028), 90 mln annui (2029-2032), 140 mln (2033), 190 mln/anno dal 2034.
- Definanziamento conseguente all’attività di monitoraggio della spesa.
- Norma di copertura/risparmio nell’ambito della manovra 2026.
- Onere complessivo evitato: oltre 1,1 miliardi nel periodo 2027-2034.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
717. A seguito dell’attività di monitoraggio l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , è ridotta di 20 milioni di euro per l’anno 2027, 60 milioni di euro per l’anno 2028, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, 140 milioni di euro per l’anno 2033 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034.
Comma 718 — Taglio autorizzazione spesa L. 247/2007
- Riduzione strutturale di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 dell’autorizzazione di spesa ex art. 1, c. 3, lett. f) della L. 24 dicembre 2007, n. 247.
- L’autorizzazione coinvolta è quella sul welfare e sui lavori usuranti, in particolare per il finanziamento delle prestazioni a tutela dei lavoratori addetti a lavorazioni gravose.
- Decremento corrispondente degli importi di cui all’art. 7, c. 1, del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 (anticipo pensionistico lavoratori usuranti).
- Effetto differito al 2033: la manovra incide sulla programmazione di lungo periodo, non sui bilanci 2026-2032.
- Operazione di rimodulazione strutturale coerente con il percorso di spesa primaria UE 2024-2031.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
718. L’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 , è ridotta, a decorrere dall’anno 2033, di 40 milioni di euro annui, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all’ articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 .
Comma 719 — Abrogazione art. 49-bis DL 34/2019
- Abrogazione integrale dell’art. 49-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita), introdotto in sede di conversione dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.
- L’art. 49-bis disciplinava il Fondo per la promozione del welfare dello studente e altre misure di sostegno al diritto allo studio.
- L’abrogazione opera dal 1° gennaio 2026 e libera le risorse residue per altre finalità di bilancio.
- Effetto sul tessuto normativo: rimozione di una disposizione settoriale già in larga parte assorbita da norme successive.
- Risorse riallocate nel quadro generale dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026 sui risultati differenziali.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
719. L’ articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 , è abrogato.
Comma 722 — Riduzione fondo parte corrente L. 207/2024
- Riduzione di 245,5 milioni di euro per l’anno 2026 del fondo di parte corrente di cui all’art. 1, comma 886, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
- Finalità: garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025.
- Operazione di definanziamento puntuale e una tantum nel 2026.
- Incide su risorse di parte corrente, non in conto capitale: l’effetto è sul fabbisogno e sull’indebitamento dell’esercizio.
- Coerente con il percorso netto di spesa primaria UE ex Reg. UE 2024/1263.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
722. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, il fondo di parte corrente di cui all’ articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è ridotto di 245,5 milioni di euro per l’anno 2026.
Comma 741 — Rimodulazione PNRR per decisione UE novembre 2025
- Rimodulazione del PNRR italiano in conformità alla decisione UE del 27/11/2025.
- Modifica della precedente decisione del Consiglio del 13/07/2021.
- Il MEF-RGS provvede agli adempimenti amministrativi e contabili con decreti direttoriali.
- Messa a disposizione delle risorse alle amministrazioni titolari delle misure.
- Norma di mera attuazione, senza disciplina sostanziale autonoma.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
741. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è rimodulato nei termini previsti dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede, con uno o più decreti direttoriali, ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per la messa a disposizione delle risorse in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure.
Comma 742 — Versamento all’erario dei conti di tesoreria L. 178/2020
- Le disponibilità dei conti correnti di tesoreria istituiti dall’art. 1, comma 1038, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
- Scadenze fisse: entro il 28 febbraio di 2026, 2027 e 2028.
- Importi del versamento: 5.943 milioni nel 2026, 1.000 milioni nel 2027 e 159 milioni nel 2028 (totale 7,102 miliardi).
- Le somme restano acquisite all’erario: niente vincolo di destinazione, libera disponibilità per la finanza pubblica.
- L’operazione è tipica misura di copertura della manovra: rastrellamento di giacenze inutilizzate per finanziare nuove spese 2026.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
742. Entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, le disponibilità dei conti correnti di tesoreria istituiti ai sensi dell’ articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per l’importo pari a 5.943 milioni di euro, 1.000 milioni di euro e 159 milioni di euro e restano acquisite all’erario.
Comma 743 — Versamento all’erario di 50 milioni dalle risorse INVITALIA
- Le risorse nella disponibilità di INVITALIA S.p.a. assegnate dall’articolo 1, comma 613, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
- Importo del versamento: 50 milioni di euro.
- Scadenza: entro il 28 febbraio 2026.
- Le somme restano acquisite all’erario: nessun vincolo di destinazione.
- Misura speculare al comma 742: rastrellamento di giacenze inutilizzate a copertura della manovra 2026.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
743. Entro il 28 febbraio 2026, le risorse nella disponibilità dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – INVITALIA, assegnate ai sensi dell’ articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 50 milioni di euro e restano acquisite all’erario.
Comma 750 — Tetti di cassa Fondo sviluppo e coesione 2026-2039
- Il comma 750 fissa i tetti annuali di cassa per i trasferimenti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazioni 2021-2027 e precedenti.
- Importi 2026-2039: 7.134 mln (2026), 8.684 (2027), 8.954 (2028), 8.500 (2029-2034), 8.000 (2035), 3.300 (2036), 2.300 (2037), 1.700 (2038), 835 (2039).
- Le dotazioni del FSC restano invariate in termini di competenza e residui: la norma incide solo sui flussi di cassa.
- Obiettivo: compatibilità con la nuova governance economica europea sui saldi di indebitamento netto.
- Riferimento normativo: art. 5 L. 16 aprile 1987, n. 183 (contabilità speciale del Fondo).
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
750. Al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria tenuto conto delle nuove regole della governance economica europea, ferme restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste a legislazione vigente, in termini di competenza e residui, i trasferimenti di cassa a valere sul predetto Fondo a favore della contabilità di cui all’ articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , possono essere disposti, con riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti, entro l’importo di 7.134 milioni di euro per l’anno 2026, 8.684 milioni di euro per l’anno 2027, 8.954 milioni di euro per l’anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l’anno 2035, 3.300 milioni di euro per l’anno 2036, 2.300 milioni di euro per l’anno 2037, 1.700 milioni di euro per l’anno 2038 e 835 milioni di euro per l’anno 2039.
Comma 752 — Imputazione cassa FSC 2021-2027 e cicli precedenti
- Sulla base degli esiti della ricognizione del comma 751, il Ministro per gli affari europei, PNRR e politiche di coesione sottopone al CIPESS l’imputazione annuale di cassa.
- L’imputazione riguarda le assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) dei periodi 2021-2027, 2014-2020 e cicli precedenti.
- La proposta avviene di concerto con il MEF e previa intesa in Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome di Trento e Bolzano.
- L’imputazione tiene conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e dei limiti indicati al comma 750.
- Sono incluse anche le assegnazioni previste da specifiche disposizioni di legge.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
752. Sulla base degli esiti della ricognizione di cui al comma 751, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sottopone all’approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nei limiti di quanto indicato al comma 750 e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, l’imputazione annuale di cassa alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodi di programmazione 2021-2027, 2014-2020 e precedenti cicli di programmazione, ivi comprese quelle previste da specifiche disposizioni di legge.
Comma 862 — Coperture agevolazioni commi 860-861 e tagli Fondo SOF
- Il comma 862 individua le coperture finanziarie per le agevolazioni dei commi 860 e 861 della LB 2026 (oneri valutati: 21,5 mln nel 2026, 0,4 mln nel 2027, 0,1 mln nel 2028).
- Per il 2026: riduzione dell’autorizzazione di spesa dell’art. 13, c. 9, lett. a), D.L. 48/2023 (Decreto Lavoro) per 21,5 mln.
- Per 2027-2028: riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, c. 1, lett. a), D.L. 185/2008) per 0,58 mln (2027) e 0,15 mln (2028) ai fini di compensazione su indebitamento netto e fabbisogno.
- Ulteriore copertura per oneri del comma 7 dell’articolo: riduzione del Decreto Lavoro per 50 mln nel 2026 e taglio del Fondo SOF di 143 mln nel 2026 e 28 mln nel 2027.
- Norma squisitamente di copertura finanziaria ex art. 81 Cost., con impatto significativo sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
862. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 860 e 861, valutati in 21,5 milioni di euro per l’anno 2026, in 0,4 milioni di euro per l’anno 2027 e in 0,1 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede, quanto a 21,5 milioni di euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 , con conseguente rideterminazione degli importi dell’alinea del predetto articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023 e, quanto a 0,4 milioni di euro per l’anno 2027 e a 0,1 milioni di euro per l’anno 2028, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 0,58 milioni di euro per l’anno 2027 e di 0,15 milioni di euro per l’anno 2028 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 . Per la copertura di quota parte degli oneri di cui al comma 7 del presente articolo, l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 , è ridotta di 50 milioni di euro per l’anno 2026, con conseguente rideterminazione degli importi dell’alinea del predetto articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023 , e il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , è ridotto di 143 milioni di euro nell’anno 2026 e di 28 milioni di euro nell’anno 2027.
Comma 906 — Rideterminazione autorizzazione spesa 2026 (D.L. 198/2022)
- Modifica all’art. 7, c. 7-ter, primo periodo, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (decreto Milleproroghe 2023).
- Sostituzione della precedente autorizzazione «2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» con la nuova formulazione «2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 3 milioni di euro per l’anno 2026».
- Effetto pratico: aumento di 300.000 euro dell’autorizzazione di spesa per il solo 2026, da 2,7 a 3 milioni.
- Il D.L. 198/2022 disciplina materie eterogenee in tema di proroghe e l’art. 7 riguarda interventi nel settore culturale e dei beni culturali.
- L’intervento configura una modulazione puntuale del finanziamento, senza modificare la durata complessiva dell’autorizzazione già in essere.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
906. All’articolo 7, comma 7-ter, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 , le parole: «e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3 milioni di euro per l’anno 2026».
Comma 926 — Copertura 60 mln 2027 da D.L. 104/2023
- Il comma 926 contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri introdotti dal comma 925, quantificati in 60 milioni di euro per l’anno 2027.
- La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 (decreto Asset).
- Si tratta di una copertura per traslazione: nessun nuovo onere netto, ma riallocazione di risorse già stanziate ex D.L. 104/2023.
- L’onere è circoscritto al solo 2027, configurando una copertura una tantum.
- La tecnica della copertura per riduzione di precedente autorizzazione è espressamente prevista dall’art. 17 della L. 196/2009 e rispetta il principio di copertura ex art. 81, terzo comma, Cost.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
926. Agli oneri di cui al comma 925, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 .