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La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 4 del d.l. n. 16 del 2012 in materia di semplificazioni tributarie. La disciplina non viola uguaglianza, tutela del paesaggio né capacità contributiva.
Di cosa si tratta
Nel contenzioso tra un contribuente e l’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria provinciale di Novara dubitava di una norma in materia di accertamento e semplificazioni tributarie.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 4, commi 5-quater e 5-sexies, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, e 53 della Costituzione. La questione era sollevata in via incidentale dalla Commissione tributaria provinciale di Novara.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina censurata non viola il principio di uguaglianza, la tutela del paesaggio né il principio di capacità contributiva.
Il principio
Le scelte del legislatore in materia di accertamento e semplificazione tributaria rientrano nella sua discrezionalità, purché non irragionevoli: la conformità agli artt. 3, 9 e 53 Cost. va valutata in concreto e, nel caso, è rispettata.
Domande e risposte
La norma fiscale è stata annullata?
No. La Corte l’ha ritenuta conforme alla Costituzione, dichiarando non fondate le questioni.
Quali principi erano in gioco?
Uguaglianza (art. 3), tutela del paesaggio e dell’ambiente (art. 9) e capacità contributiva (art. 53).
Che cosa significa «non fondata»?
Che la Corte ha esaminato il merito e ha escluso il contrasto con la Costituzione: la norma rimane valida.
Norme collegate
- Art. 53 della Costituzione — parametro sulla capacità contributiva in materia tributaria
- Art. 3 della Costituzione — parametro sul principio di uguaglianza
- Art. 9 della Costituzione — parametro sulla tutela del paesaggio e dell’ambiente
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