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La Corte dichiara illegittima la norma sulla definizione agevolata dei canoni demaniali marittimi nella parte in cui non consente di definire anche i procedimenti riguardanti enti diversi dallo Stato. Resta legittima la disciplina riferita ai canoni statali.
Di cosa si tratta
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato le norme della legge di stabilità 2014 che prevedevano una definizione agevolata dei canoni e indennizzi per l’utilizzo dei beni demaniali marittimi, lamentando una disparità a danno degli enti diversi dallo Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, commi 732 e 733, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in riferimento all’art. 3 della Costituzione e agli artt. 48 e seguenti dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge cost. n. 1 del 1963). Il giudizio era promosso in via principale dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 732 e 733 nella parte in cui non prevedono che possano essere definiti anche i procedimenti pendenti riguardanti enti diversi dallo Stato titolari dei canoni e indennizzi. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa al pagamento agevolato in favore dello Stato.
Il principio
La definizione agevolata dei canoni demaniali marittimi non può essere riservata ai soli rapporti con lo Stato escludendo gli enti territoriali titolari dei medesimi canoni: tale disparità di trattamento è irragionevole e viola l’art. 3 Cost.
Domande e risposte
Che cosa ha corretto la Corte?
Ha esteso la definizione agevolata anche ai procedimenti riguardanti enti diversi dallo Stato titolari dei canoni demaniali marittimi.
Era una disparità di trattamento?
Sì: limitare l’agevolazione ai soli canoni statali, escludendo gli enti territoriali, è stato ritenuto irragionevole.
La disciplina sui canoni statali resta valida?
Sì. La questione relativa al pagamento agevolato in favore dello Stato è stata dichiarata non fondata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro sul principio di uguaglianza e ragionevolezza, fondamento dell’accoglimento
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.