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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 13, comma 5-bis del T.U. immigrazione (trattenimento dello straniero in attesa di espulsione), sollevate dal Giudice di pace di Crotone, per difetto di motivazione sull’attribuzione della competenza al giudice di pace.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Crotone aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dal d.l. n. 241/2004 (conv. l. n. 271/2004), nella parte in cui attribuisce al giudice di pace — e non al tribunale ordinario — la competenza a convalidare il trattenimento dello straniero nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) in attesa di rimpatrio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Crotone (con due ordinanze di identico contenuto) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis del d.lgs. n. 286/1998, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevolezza dell’attribuzione al giudice di pace — anziché al tribunale — della convalida del trattenimento.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato perché l’attribuzione di competenza al giudice di pace — anziché al tribunale — sia irragionevole ai sensi dell’art. 3 Cost. La mera preferenza per un giudice diverso, senza argomentare il vizio costituzionale specifico, non soddisfa i requisiti dell’ordinanza di rimessione.
Il principio
La valutazione di ragionevolezza della scelta legislativa sull’attribuzione di competenza giurisdizionale richiede una motivazione specifica che dimostri la manifesta irrazionalità della norma. Non è sufficiente invocare genericamente l’art. 3 Cost. per ottenere un sindacato di costituzionalità su scelte discrezionali del legislatore in materia processuale.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 13, comma 5-bis del T.U. immigrazione?
Disciplina la convalida giurisdizionale del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione nei CIE (oggi CPR, Centri di Permanenza per il Rimpatrio). Il decreto del 2004 aveva trasferito questa competenza di convalida dal tribunale al giudice di pace.
Perché il giudice rimettente contestava l’attribuzione al giudice di pace?
Riteneva irragionevole che misure limitative della libertà personale, di particolare gravità, fossero affidate al giudice di pace (magistrato onorario) piuttosto che al tribunale (magistrato professionale).
Questa questione è mai stata riesaminata nel merito?
Sì. La Corte ha affrontato in più occasioni la disciplina del trattenimento degli stranieri e la competenza del giudice di pace, in particolare con la sentenza n. 222/2004 e successive pronunce sulle norme analoghe.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza e uguaglianza
- Art. 13 della Costituzione — Libertà personale e convalida giurisdizionale
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