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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 13 del T.U. immigrazione sollevata dal Giudice di pace di Potenza. La motivazione dell’ordinanza di rimessione risulta carente e contraddittoria, impedendo un esame nel merito.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Potenza, nel corso di un procedimento riguardante il cittadino straniero Feldman Michael, aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto legislativo n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), che disciplina l’espulsione amministrativa degli stranieri. Il giudice riteneva che la norma violasse il diritto alla libertà personale e il principio di uguaglianza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Potenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 27 della Costituzione, nella parte riguardante la disciplina dell’espulsione amministrativa degli stranieri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione è carente nella motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza: il giudice non ha chiarito in quale parte specifica l’art. 13 contrasterebbe con i parametri invocati, né ha indicato il nesso tra la questione sollevata e il procedimento pendente davanti a lui.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione adeguata e non contraddittoria tanto sulla rilevanza (applicabilità della norma nel giudizio a quo) quanto sulla non manifesta infondatezza (individuazione specifica del vizio costituzionale). La carenza su uno di questi presupposti comporta l’inammissibilità manifesta della questione.

Domande e risposte

Cosa significa “manifesta inammissibilità” di una questione di legittimità costituzionale?

Significa che la questione è inammissibile in modo così evidente da non richiedere nemmeno un esame nel merito. Accade quando l’ordinanza di rimessione è palesemente carente nei presupposti processuali (rilevanza e non manifesta infondatezza) o nella motivazione.

Cos’è la “rilevanza” della questione di costituzionalità?

È il requisito per cui la norma di cui si dubita deve essere applicabile nel giudizio in corso davanti al giudice rimettente: se il processo si risolverebbe nello stesso modo anche senza quella norma, la questione è irrilevante e quindi inammissibile.

Perché la Corte non ha esaminato il merito della questione sull’art. 13 T.U. immigrazione?

Perché il giudice rimettente non ha spiegato con sufficiente precisione in quale specifica parte l’art. 13 contrasterebbe con i principi costituzionali invocati. Senza questa indicazione la Corte non può pronunciarsi nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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