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La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Sicilia contro alcune disposizioni della legge regionale sul turismo (delibera AS 4 agosto 2005). La Regione aveva nel frattempo modificato le norme contestate, eliminando i profili di illegittimità segnalati.
Di cosa si tratta
Il Commissario dello Stato per la Sicilia aveva impugnato davanti alla Corte Costituzionale alcune disposizioni della delibera legislativa approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana il 4 agosto 2005, recante “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti”. In particolare erano contestati gli artt. 4 (commi 3, 5 e 6), 5 (comma 1), 14 (comma 3) e 19 della delibera.
La questione di legittimità costituzionale
Il Commissario dello Stato per la Sicilia ha promosso ricorso per conflitto di attribuzioni contro le disposizioni citate della delibera legislativa siciliana sul turismo, ritenendo che alcune di esse eccedessero le competenze regionali o violassero principi fondamentali dell’ordinamento.
La decisione della Corte
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Nel corso del procedimento la Regione Siciliana ha modificato le disposizioni contestate, rimuovendo i profili che avevano dato origine all’impugnazione da parte del Commissario dello Stato. Venuto meno l’oggetto del contendere, la Corte non può pronunciarsi nel merito.
Il principio
Quando le norme impugnate vengono modificate o abrogate nel corso del giudizio costituzionale e le modifiche rimuovono i vizi denunciati, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere anziché pronunciarsi nel merito, a condizione che le nuove disposizioni abbiano eliminato sostanzialmente tutti i profili di illegittimità contestati.
Domande e risposte
Chi è il Commissario dello Stato per la Sicilia?
È un organo statale con funzione di controllo sulle leggi regionali siciliane. In forza dello statuto speciale della Regione Siciliana, il Commissario può impugnare davanti alla Corte Costituzionale le leggi regionali che ritiene in contrasto con la Costituzione o con lo statuto speciale.
Cosa significa “cessata materia del contendere”?
Significa che nel corso del processo è venuto meno l’oggetto della lite: la norma impugnata è stata abrogata o modificata in modo tale che il motivo dell’impugnazione non sussiste più. La Corte non decide nel merito ma chiude il procedimento.
La dichiarazione di cessata materia ha effetti pratici sulla legge regionale?
No. Non è una pronuncia di incostituzionalità e non produce effetti erga omnes sulle norme. Significa solo che quel procedimento non ha più oggetto. Se le modifiche apportate fossero insufficienti, il Commissario potrebbe sollevare una nuova impugnazione.
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