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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 512 c.p.p. sollevata dal Tribunale di Palermo: la norma che consente la lettura delle dichiarazioni precedenti quando l’esame dibattimentale è divenuto impossibile non contrasta con il giusto processo, nemmeno nel caso del testimone assistito.
Di cosa si tratta
L’art. 512 del codice di procedura penale consente la lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese in fase di indagine quando è sopravvenuta l’impossibilità di ripetere l’esame del dichiarante. Il Tribunale di Palermo aveva dubitato che questa norma si applicasse anche alle dichiarazioni rese da un soggetto che successivamente aveva assunto la qualità di testimone assistito (coimputato in procedimento connesso), interrogato in precedenza dal G.I.P.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 512 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente la lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese al G.I.P. da soggetto divenuto poi testimone assistito (art. 197-bis c.p.p.) quando ne sia sopravvenuta l’impossibilità di ripetizione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. L’art. 512 c.p.p. va interpretato in modo da includere anche le dichiarazioni rese al G.I.P. da chi sia poi divenuto testimone assistito: l’impossibilità sopravvenuta di ripetere l’esame dibattimentale legittima la lettura delle dichiarazioni precedenti senza violare il principio del contraddittorio, che il sistema costituzionale ammette possa cedere di fronte a cause di forza maggiore.
Il principio
L’art. 512 c.p.p., letto in combinato con l’art. 111, comma 5, Cost., consente la lettura in dibattimento delle dichiarazioni precedenti di un testimone assistito quando sia sopravvenuta l’impossibilità di ripetere l’esame. Il contraddittorio nella formazione della prova è derogabile per provata impossibilità di natura oggettiva.
Domande e risposte
Chi è il “testimone assistito” nel processo penale italiano?
È il coimputato in un procedimento connesso o collegato che, avendo reso dichiarazioni sul fatto altrui nelle indagini, assume in dibattimento la qualità di testimone con le garanzie previste dall’art. 197-bis c.p.p.: ha diritto all’assistenza di un difensore e non può essere obbligato a rispondere su fatti che possano riguardare la sua responsabilità penale.
Quando è lecita la lettura di dichiarazioni precedenti ai sensi dell’art. 512 c.p.p.?
Quando l’esame dibattimentale del dichiarante è diventato impossibile per cause imprevedibili al momento in cui le dichiarazioni erano state rese (es. morte, irreperibilità definitiva, grave infermità). L’impossibilità deve essere oggettiva e non dipendere da comportamenti delle parti.
La lettura viola il diritto al contraddittorio?
No, secondo la Corte. L’art. 111, comma 5, Cost. prevede esplicitamente che il principio del contraddittorio nella formazione della prova possa essere derogato per “accertata impossibilità di natura oggettiva”. La lettura ex art. 512 c.p.p. rientra in questa deroga costituzionalmente prevista.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e contraddittorio nella formazione della prova
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