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Con sentenza n. 80 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme regionali (Liguria, Veneto, Calabria) che prorogavano gli affidamenti di servizi di trasporto pubblico locale in contrasto con la disciplina statale sulla liberalizzazione. Il parametro violato è l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.: la tutela della concorrenza è materia di competenza esclusiva dello Stato.
Di cosa si tratta
A partire dagli anni 2000, la normativa statale imponeva di affidare i servizi di trasporto pubblico locale mediante gare competitive entro una certa data. Diverse Regioni – Liguria, Veneto e Calabria – avevano prorogato con proprie leggi gli affidamenti diretti preesistenti, ritardando la liberalizzazione del settore. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato queste norme regionali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 17/2003, l’art. 3, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 30/2004, l’art. 1, comma 11, lettere b) e f), della legge della Regione Calabria n. 36/2004 e l’art. 25 della legge della Regione Veneto n. 8/2005. Parametro: art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza, materia riservata allo Stato).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni regionali impugnate. La disciplina statale sulla liberalizzazione del trasporto pubblico locale esprime la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza: le Regioni non possono derogarvi con proroghe degli affidamenti preesistenti. Per la legge laziale, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere (la norma era nel frattempo abrogata).
Il principio
La liberalizzazione del trasporto pubblico locale, in quanto strumento di tutela della concorrenza, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. e), Cost. Le leggi regionali che prorogano affidamenti diretti in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione sono costituzionalmente illegittime, indipendentemente dai margini di intervento regionale nella fase transitoria.
Domande e risposte
Perché la tutela della concorrenza è di competenza esclusiva statale?
Dopo la riforma del Titolo V (2001), l’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. riserva allo Stato la disciplina della «tutela della concorrenza». Ciò include le regole sulle gare per l’affidamento di servizi pubblici: consentire alle Regioni di derogare significherebbe frammentare il mercato interno e ostacolare la libera concorrenza.
Le Regioni possono disciplinare il trasporto pubblico locale?
Sì, ma solo nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge statale. Nel caso di specie, la legge statale aveva già previsto la fase transitoria con condizioni precise: le leggi regionali non potevano introdurre ulteriori proroghe non previste dalla norma statale.
Cosa è successo alla norma della Regione Lazio?
Per la legge laziale impugnata la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, perché la norma era stata abrogata dalla Regione nel corso del giudizio, prima della decisione della Consulta.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni, parametro centrale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.